F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0101/TFN – SD del 26 Novembre 2024 (motivazioni) – Giuseppe Roma, SS Brindisi FC Srl – Reg. Prot. 87/TFN-SD

Decisione/0101/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0087/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIAha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10758 /226pf24-25/GC/blp del 24 ottobre 2024, nei confronti del sig. Giuseppe Roma e della società SS Brindisi FC Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento n. 10758 /226pf24- 25/GC/blp del 24 ottobre 2024, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il sig. Roma Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, della società SS Brindisi Football Club s.r.l., all’epoca dei fatti, per violazione di cui all’art. 4, comma 1, e 33, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024 emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), nel paragrafo “ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ PROVENIENTI DALL’AREA PROFESSIONISTICA”, lett. a), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 21 agosto 2024, al pagamento in favore in favore di un tesserato degli emolumenti dovuti a titolo variabile per un importo di 12.687,00, né aver provveduto al pagamento in favore di un tesserato di quota parte degli emolumenti fissi pari ad 736,00; 2) la società S.S. Brindisi Football Club srl:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Roma, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dotato di poteri di rappresentanza, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 8, del CGS e dal Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024, emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), nel paragrafo “ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ PROVENIENTI DALL’AREA PROFESSIONISTICA”, lett. a), che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

La fase istruttoria

Con comunicazione del 17.9.2024, la Lega Nazionale Dilettanti ha segnalato che, dagli accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. ,di cui alla pec del 16 settembre 2024, con riferimento al C.U. n. 144 del 23 maggio 2024 emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), è emerso che la  S.S. Brindisi Football Club srl non ha provveduto, entro il termine del 21 agosto 2024, al pagamento in favore del tesserato Petrucci Davide degli emolumenti dovuti a titolo variabile per un importo di 12.687,00 ed al tesserato Losacco Nicola di quota parte degli emolumenti fissi di 736,00.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale ha notificato  la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

al sig. Giuseppe Roma, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l., la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024 emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), nel paragrafo “ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ PROVENIENTI DALL’AREA PROFESSIONISTICA, lett. a), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 21 agosto 2024, al pagamento della mensilità di giugno 2024 in favore del tesserato Petrucci Davide degli emolumenti dovuti a titolo variabile per un importo di 12.687,00 ed al tesserato Losacco Nicola di quota parte degli emolumenti fissi di 736,00;

alla società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. :

- una responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata; - una responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal citato Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024, della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l..

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, gli indagati presentavano richiesta di audizione.

Nel corso dell’audizione svolta in data 14.10.2024 il sig. Giuseppe Roma, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l., ha riferito  che la nuova compagine societaria da lui presieduta, subentrata alla precedente proprietà in data 24.06.24, si è adoperata affinchè fosse assicurato il pagamento di tutte le somme precedenti e correnti necessario per essere ammessi all’iscrizione del campionato di serie D. In tal senso si è provveduto, altresì, entro la data del 21.08.2024, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ivi compresi quelli destinati ai sigg.ri Losacco e Petrucci.

A seguito di comunicazione, avvenuta in data 28.08.2024,  da parte degli Uffici di controllo della FIGC, che segnalavano un’incongruenza relativa agli emolumenti corrisposti a quest’ultimi, si è immediatamente, in data 29.08.2024, proceduto a sanare l’incongruenza riscontrata con il pagamento delle ulteriori somme.

La Procura, ritenendo sussistente la violazione contestata nonostante la suddetta dichiarazione, ha notificato il deferimento in oggetto nei confronti del sig. Giuseppe Roma e della società SS Brindisi FC Srl.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, i deferiti depositavano rituale memoria in cui ribadivano quanto già rappresentato in sede di audizione, chiedendo la declaratoria di infondatezza dell’azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale in relazione alla incolpazione formulata con l’atto di deferimento o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione ricompresa tra i più stretti limiti edittali.

Il dibattimento

All’udienza del 19.11.2024 è comparso il Dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, il quale riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Roma, mesi 3 di inibizione;

- alla società SS Brindisi FC Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Per i deferiti è comparso l’avv. Antonio Ferriero che si è riportato alla memoria già depositata ed alle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Dal compendio probatorio acquisito emerge che la società SS Brindisi FC Srl non ha provveduto, entro il termine del 21 agosto 2024, al pagamento in favore del tesserato Petrucci Davide degli emolumenti dovuti a titolo variabile per un importo di 12.687,00 ed in favore del tesserato Losacco Nicola, di una quota parte degli emolumenti fissi pari ad 736,00.

Tale ritardo si pone in violazione di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024 emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), nel paragrafo “ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ PROVENIENTI DALL’AREA PROFESSIONISTICA”, lett. a) che qualifica come perentorio il termine del 21.08.24 assegnato alle Società provenienti dall’area professionistica per assolvere al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di giugno 2024.

Sotto tale profilo, stante la perentorietà del termine previsto, non ha valenza esimente la circostanza, dedotta e documentata dai deferiti, di aver posto rimedio immediatamente alla rilevata incongruenza dei pagamenti a fronte di un adempimento pressochè integrale di tutti gli ulteriori obblighi della normativa di settore, considerando che l’errore contabile alla base del versamento effettuato in modo parziale rientra nella sfera di controllo ed imputabilità dei deferiti. Tale diligente contegno riparatorio, come poi si dirà, ha rilevanza ai fini della graduazione della sanzione irrogata.

Sussiste, pertanto, la violazione di cui agli art. 4, comma 1, e 33, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024 emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto).

Di tale violazione risponde il sig. Giuseppe Roma, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l.  Parimenti la società S.S. Brindisi Football Club srl risponde sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 8, del CGS e dal citato Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024, emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale.

Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze e tenuto conto del tempestivo superamento dell’incongruenza segnalata – determinata da un mero errore contabile – con l’immediato versamento delle somme ulteriori, il Tribunale valuta congrua la sanzione dell’ammonizione con diffida a carico del sig. Giuseppe Roma.

Nei confronti della società, trova applicazione la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato corrente, cosi come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024, emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Roma, ammonizione con diffida;

- alla società SS Brindisi FC Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 26 novembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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