F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare -2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0112/TFN – SD del 6 Dicembre 2024 (motivazioni) – Alessio Antico e AC Nardò) – Reg. Prot. 95/TFN-SD

Decisione/0112/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0095/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11415/89pf2425/GC/SA/fm del 31 ottobre 2024, depositato il 5 novembre 2024, nei confronti del sig. Alessio Antico e della società AC Nardò Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel registro dei procedimenti in data 16 luglio 2024 al n. 89pf24-25, contestava a carico:

- del sig. ANTICO Alessio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della società A.C. Nardò S.R.L. per “ la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 3, commi 3.1, 3.2, 3.3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), per aver consentito al sig. SAPONARO Davide di svolgere l’attività di Match Analyst comportante contatti diretti e regolari con minori rendendo operativo il tesseramento e il contratto del 13.12.2023 con questi stipulato riguardante il campionato di serie D, in assenza di richiesta e di allegazione del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014 nonché ai sensi dell'art. 25 bis, comma 1, del DPR 313/2002”;

- della società A.C. Nardò S.R.L. “per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Amministratore Unico sig. ANTICO Alessio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo: 1. il foglio censimento della società A.C. Nardò S.R.L., stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025; 2. il verbale di audizione del 24-08-24 del sig. ANTICO Alessio, amministratore unico della società A.C. Nardò S.R.L.; 3. il verbale di audizione del 29-8-24 del sig. CORALLO Andrea, direttore sportivo della società A.C. Nardò S.R.L.; 4. il verbale di audizione del 29-8-24 del sig. PERO Salvatore Fernando, segretario generale della società A.C. Nardò S.R.L.; 5. il verbale di audizione del 03-09-24 del sig. SAPONARO Davide, match analyst tesserato per la società A.C. Nardò S.R.L. nella s.s. 2023-2024.

Esaminata l’attività istruttoria, la Procura riteneva che i deferiti fossero responsabili delle violazioni prima riportate.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava quindi l’udienza di discussione del 3 dicembre 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 3 dicembre era presente l’avv. Debora Bandoni per la Procura Federale e l’avv. Andrea Ramunno per i deferiti. La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso, con condanna del sig. Alessio Antico a mesi 3 (tre) di squalifica e della società A. C. Nardò srl ad euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda. L’avv. Ramunno chiedeva il proscioglimento.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene che risulti provata la responsabilità dei deferiti.

Per quanto, invero, attiene alla contestazione nei confronti del sig. Antico, egli stesso nell’audizione avanti alla Procura Federale del 24.8.2024 ha ammesso che il sig. Saponaro, nell’esercizio dell’attività di match analyst della squadra A.C. Nardò, ha avuto contatti diretti e regolari con minori senza, tuttavia, che la società avesse preventivamente acquisito il certificato del casellario giudiziale dello stesso, come invece previsto dall’art. 3, commi 3.1, 3.2, 3.3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo in applicazione dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 (dal predetto verbale di audizione: “D. Il tecnico SAPONARO Davide, nell’espletamento della propria attività di collaborazione con la A.C. Nardò S.R.L., ha operato mediante contatti diretti e regolari con atleti minori? R. “Si. Preciso che Mister SAPONARO, nella sua attività di Match Analyst in favore della A.C. Nardò, ha operato anche mediante contatti con i nostri calciatori minori”).

La mancata preventiva acquisizione del certificato del casellario giudiziale, in disparte il fatto indimostrato e comunque non rilevante che - nella fattispecie in esame - sia dipesa da cause imputabili al tesserato anziché alla società, ha quale conseguenza che la società non poteva consentire lo svolgimento dell’attività in esame a contatto con minori e comporta la sussistenza delle violazioni ascritte al sig. Antico per comportamento non corretto ex art. 4 CGS e violazione dell’art. 3 dell’accordo collettivo prima indicato.

Dalla responsabilità del deferito persona fisica discende, in considerazione della sua posizione societaria di Presidente e legale rappresentante, anche quella della società A.C. Nardò ex art. 6, comma 1, CGS.

Accertata la responsabilità dei deferiti, in ordine al quantum delle sanzioni il Tribunale, esaminati i fatti ed il comportamento processuale delle parti, ritiene congrue le sanzioni indicate nel dispositivo riducendone l’entità rispetto alle richieste della Procura Federale, atteso in particolare il breve periodo (circa due mesi e mezzo) di svolgimento dell’attività a contatto con minori, peraltro inseriti in una squadra prevalentemente di maggiorenni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Alessio Antico, mesi 1 (uno) di inibizione;

- alla società AC Nardò Srl, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 6 dicembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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