F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0052/CFA pubblicata il 21 Novembre 2024 (motivazioni) –PFI/sig. Ossama Abouali

Decisione/0052/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0049/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Margherita Pittalis – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0049/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale interregionale,

contro

il sig. Ossama Abouali;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Lazio di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 11 ottobre 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 14.11.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Maurizio Gentile per la reclamante e l’Avv. Filippo Pandolfi per il Sig. Ossama Abouali.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto che ha dato avvio al presente contenzioso la Procura federale interregionale ha deferito avanti al Tribunale territoriale la società ASD S.P.V.Q. Velletri Calcio e i suoi dirigenti per aver schierato in n. 17 (diciassette) partite del campionato regionale under 16 il calciatore Ossama Abouali benché lo stesso non risultasse tesserato.

Contestualmente la Procura ha deferito il sig. Ossama Abouali, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, incolpandolo della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. S.P.V.Q. Velletri Calcio, a 17 gare tutte valevoli per il Campionato Under 16 regionale senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Nel corso del giudizio di primo grado la Procura – per quanto qui rileva – ha richiesto l’irrogazione al calciatore della sanzione della squalifica per 21 (ventuno) giornate.

Con la decisione qui impugnata il Tribunale federale territoriale ha riconosciuto come documentalmente provata la reiterata violazione delle norme federali sul tesseramento ed ha di conseguenza inflitto sanzioni (sia pure attenuate rispetto a quelle richieste dalla Procura) alla società ed ai suoi dirigenti.

Il Tribunale ha invece prosciolto il sig. Ossama Abouali, ritenendolo non personalmente responsabile ed ascrivendo “totalmente” la colpa del mancato tesseramento alla società, la quale aveva utilizzato il giocatore prima che la relativa pratica autorizzatoria fosse stata ratificata in sede federale, il che costituisce condizione necessaria per l’utilizzo agonistico di giovani calciatori di nazionalità straniera.

Con l’atto di reclamo in esame, la Procura federale interregionale ha impugnato il proscioglimento, chiedendo la riforma in parte qua della decisione del Tribunale ed insistendo per l’irrogazione al calciatore della sanzione della squalifica per 21 giornate.

Si è costituito per resistere il sig. Ossama Abouali il quale domanda in via principale il rigetto dell’avversa impugnativa o, in via subordinata, l’irrogazione di una sanzione di ridotta entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come chiarito in premessa, la Procura contesta la decisione di primo grado esclusivamente nella parte relativa al proscioglimento del sig. Ossama Abouali.

A questo fine, la reclamante deduce che – pur rimanendo indiscussa la responsabilità della società e dei suoi dirigenti per l’utilizzo in sede agonistica ufficiale di un giocatore non tesserato – anche il calciatore, benché minorenne all’epoca dei fatti, deve ritenersi comunque personalmente responsabile della violazione delle relative norme federali.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito il rilievo primario che assume in ambito federale un corretto tesseramento degli atleti e quindi, per converso, la gravità delle violazioni della relativa normativa.

Da un lato, infatti, il tesseramento risulta preordinato al corretto e trasparente svolgimento delle competizioni federali nonché alla salvaguardia della parità di condizioni tra le squadre che vi partecipano; dall’altro (e tanto più nell’ambito delle società dilettantistiche nonché delle squadre giovanili) il tesseramento presidia una funzione eminente di tutela nei confronti del singolo atleta, garantendone la previa sottoposizione ai necessari controlli sanitari nonché l’accesso alle coperture assicurative in caso di infortuni.

Come è stato chiarito, in disparte i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano il tesseramento dei calciatori.

In tale contesto normativo, la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. (cfr. CFA, SS.UU., n. 67/20222023).

D’altra parte, secondo la consolidata giurisprudenza, il fatto che l’utilizzo del calciatore in posizione irregolare si sia realizzato, come nel caso all’esame, in un campionato minore “non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva rimane spesso l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.” (cfr. CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).

Tanto chiarito in linea generale, questa Corte Federale ha poi da tempo sottolineato che – pur rimanendo indiscussa la primaria responsabilità della società e dei suoi dirigenti per l’utilizzo in sede agonistica di un giocatore non tesserato – anche il calciatore deve ritenersi comunque personalmente responsabile della violazione delle relative norme federali.

Infatti, come più volte affermato, è onere del tesserando quello di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza nell’osservanza delle regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione, ai sensi dell’art. 4 C.G.S. (in tal senso CFA, Sez. IV, n. 21/2021-2022).

Né – diversamente da quanto affermato dal Tribunale - la giovane età dell’interessato può costituire una totale esimente in quanto anche se minorenne “un ‘tesserando’ non può disinteressarsi delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l’onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione”. (cfr. CFA, Sez. IV, n. 20/2021-2022).

Facendo applicazione dei criteri ermeneutici ora sintetizzati al caso in esame, in cui del resto non risulta nemmeno nelle allegazioni difensive che l’atleta o i suoi genitori si siano realmente attivati presso la società per verificare l’effettivo buon esito della pratica di tesseramento, deve dunque affermarsi anche la responsabilità disciplinare dell’interessato, il quale pertanto va personalmente sanzionato come richiesto dalla Procura.

Fermo quanto sopra, questa Corte in sede applicativa ritiene però necessario e doveroso mitigare la sanzione rispetto a quella di 21 giornate di squalifica richiesta dalla Procura.

Al riguardo (e indipendentemente dal fatto che la reclamante non risulta aver mai chiarito in base a quali parametri sia pervenuta a quantificare detta richiesta) devono infatti valorizzarsi i criteri orientativi enunciati dalla giurisprudenza in riferimento al caso di utilizzo prolungato da parte di una squadra di giocatori in posizione irregolare. (cfr. CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).

Tali criteri – ai quali il Collegio intende dare doverosa continuità – nel caso di specie escludono, da un lato, la possibile applicazione delle più favorevoli sanzioni previste per l’illecito continuato ma, per altro verso, sconsigliano di rapportare meccanicamente la sanzione delle giornate di squalifica da infliggere al giocatore al numero di incontri viziati dall’illecito, poiché il coerente utilizzo di tale parametro porterebbe “a conseguenze abnormi e all’evidente lesione di quel principio di proporzionalità che - a tutela di esigenze di civiltà giuridica - deve presidiare anche l’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione della sanzione disciplinare.” (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).

Alla luce del carattere equitativo del processo sportivo e tenuto debito conto delle attenuanti connesse alla giovane età e alla inesperienza dell’atleta, la Corte ritiene dunque che la sanzione della squalifica da infliggere al calciatore vada complessivamente quantificata in 11 (undici) giornate.

A tale risultato complessivo si perviene irrogando 5 (cinque) giornate di squalifica per le prime 5 gare irregolari ma riducendo al massimo possibile (e cioè al 50%) le giornate di squalifica da irrogare per le ulteriori violazioni.

P.Q.M.

accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Ossama Abouali la sanzione della squalifica di 11 (undici) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                         Mario Luigi Torsiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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