F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0054/CFA pubblicata il 25 Novembre 2024 (motivazioni) – PFI/Sig. Sergio Carmelo Presicce + altri

Decisione/0054/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0054/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Margherita Pittalis – Componente

Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0054/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale interregionale in data 25.10.2024,

contro

i Sigg.ri Sergio Carmelo Presicce, Khalid Chouaye, Juan Agustin Lavandeira e Sirima Samake nonché della società A.S.D. V.F. ADRIATICO (già A.S.D. V.F. Pesaro)

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 72 del 21.10.2024, comunicata in data 22.10.2024

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 19.11.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Mauceri e udito l’Avv. Maurizio Gentile per la reclamante;

RITENUTO IN FATTO

I fatti accertati dalla Procura federale, oggetto del deferimento, sono comprovati documentalmente, non sono stati contestati e possono ritenersi pacifici.

La società A.S.D. V.F. Pesaro, presieduta e rappresentata dal Sig. Sergio Carmelo Presicce, che ha operato anche come Dirigente accompagnatore sottoscrittore delle distinte di gara, ha schierato per nove gare valevoli per il campionato di terza categoria 2023/2024 più calciatori sprovvisti di regolare tesseramento e precisamente:

- il calciatore sig. Khalid Chouaye nelle gare Tre Ponti - V.F. Pesaro del 7.10.2023 e Novilara – V.F. Pesaro del 5.11.2023;

- il calciatore sig. Juan Agustin Lavandeira nelle gare Nuova Bedosti - V.F. Pesaro del 22.10.2023 e V.F. Pesaro - Real Porto Senigallia del 2.12.2023;

- il calciatore sig. Sirima Samake nelle gare Tre Ponti - V.F. Pesaro del 7.10.2023, V.F. Pesaro - Sammartinese del 14.10.2023, Nuova Bedosti - V.F. Pesaro del 22.10.2023, V.F. Pesaro - Ies Dini del 28.10.2023, Novilara - V.F. Pesaro del 5.11.2023, V.F. Pesaro - Montelabbate dell’11.11.2023, V.F. Pesaro - Maroso Mandolfo del 25.11.2023 e Junior Centro Città - V.F. Pesaro del 9.12.2023.

Conseguentemente la Procura federale territoriale ha deferito:

1) il sig. Sergio Carmelo Presicce, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. V.F. Pesaro per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresenta za della società A.S.D. V.F. Pesaro, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Khalid Chouaye, Juan Agustin Lavandeira e Sirima Samake, consentendone la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. V.F. Pesaro, nelle predette gare nonché per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dei medesimi incontri sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro con i nominativi dei calciatori sigg.ri Khalid Chouaye, Juan Agustin Lavandeira e Sirima Samake, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

2) il sig. Khalid Chouaye, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. V.F. Pesaro per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. V.F. Pesaro, alle gare Tre Ponti - V.F. Pesaro del 7.10.2023 e Novilara - V.F. Pesaro del 5.11.2023, senza averne titolo perché non tesserato;

3) il sig. Juan Agustin Lavandeira, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. V.F. Pesaro per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. V.F. Pesaro, alle gare Nuova Bedosti - V.F. Pesaro del 22.10.2023 e V.F. Pesaro - Real Porto Senigallia del 2.12.2023, senza averne titolo perché non tesserato;

4) il sig. Sirima Samake, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. V.F. Pesaro per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. V.F. Pesaro, alle gare Tre Ponti - V.F. Pesaro del 7.10.2023, V.F. Pesaro – Sammartinese del 14.10.2023, Nuova Bedosti - V.F. Pesaro del 22.10.2023, V.F. Pesaro - Ies Dini del 28.10.2023, Novilara - V.F. Pesaro del 5.11.2023, V.F. Pesaro - Montelabbate dell’11.11.2023, V.F. Pesaro - Maroso Mandolfo del 25.11.2023 e Junior Centro Città - V.F. Pesaro del 9.12.2023, senza averne titolo perché non tesserato;

5) la società A.S.D. V.F. Adriatico (già A.S.D. V.F. Pesaro) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sergio Carmelo Presicce, Khalid Chouaye, Juan Agustin Lavandeira e Sirima Samake riferiti.

Per i richiamati capi di imputazione la Procura ha richiesto le seguenti sanzioni:

1) per il sig. Sergio Carmelo Presicce 11 mesi di inibizione;

2) per il sig. Khalid Chouaye 4 giornate di squalifica;

3) per il sig. il sig. Juan Agustin Lavandeira 4 giornate di squalifica;

4) per il sig. Sirima Samake 10 giornate di squalifica;

5) per la società A.S.D. V.F. Adriatico (già A.S.D. V.F. Pesaro) 9 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza e 700 euro di ammenda.

Il Tribunale federale territoriale ha riconosciuto la fondatezza di tutti i capi d’accusa riportati ma si è discostato dalle correlate richieste di sanzione disponendo:

1) per il sig. Sergio Carmelo Presicce 4 mesi di inibizione;

2) per il sig. Khalid Chouaye: 1 giornata di squalifica;

3) per il sig. il sig. Juan Agustin Lavandeira:1 giornata di squalifica;

4) per il sig. Sirima Samake: 4 giornate di squalifica;

5) per la società A.S.D. V.F. Adriatico (già A.S.D. V.F. Pesaro): 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza e 250 eur di ammenda.

Nel procedere alla suindicata determinazione delle sanzioni il Tribunale federale territoriale ha dichiarato di essersi rifatto ai criteri fissati dalla decisione a sezioni unite n. 67/CFA/2022-23 tenendo al contempo presente il contesto dilettantistico di un campionato di terza categoria, l’ammissione di responsabilità da parte del Presidente dell’associazione, la sussistenza del certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico per tutti i calciatori deferiti e la circostanza che le violazioni erano relative al campionato precedente a quello in corso al momento della decisione.

La Procura federale ha impugnato tale statuizione denunciandone l’incongruità in ragione, in particolare, della sostanziale disapplicazione dei criteri indicati nella richiamata decisione a sezioni unite della CFA (n. 67/CFA/2022-23) e dell’inconsistenza degli argomenti a sostegno della buona fede e delle altre supposte circostanze attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Al di là della misura delle sanzioni richieste a sua volta dalla Procura, le deduzioni a sostegno dell’incongruità della decisione di primo grado sono in larga parte condivisibili e il ricorso va quindi parzialmente accolto.

Nonostante la partecipazione alle competizioni sportive in mancanza del prescritto tesseramento sia da reputarsi un’infrazione disciplinare tipica, vuoi per il calciatore che partecipi alla gara vuoi per il presidente-rappresentante pro tempore specialmente se anche in veste di dirigente accompagnatore (segnatamente, art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e art. 7, comma 1 dello Statuto federale in relazione a quanto previsto dagli artt. 39 e ss. nonché dall’art. 61 delle NOIF) non risultano puntualmente apprestate dagli ordinamenti federali né dal Codice di giustizia sportiva le relative sanzioni eccezion fatta per la sanzione della perdita della gara prescritta dall’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. (questione estranea al presente giudizio di appello).

Per il resto, le sanzioni sono rimesse al giudice sportivo procedente che è chiamato a dosarle bilanciando il principio di afflittività ed efficienza, da un lato, con il senso di giustizia sostanziale, dall’altro, ferma restando la gravità di un illecito che altera il regolare svolgimento dei tornei e sottrae il calciatore alle indispensabili tutele mediche e/o assicurative. Al fine di decidere nello specifico una serie di complesse vicende previamente riunite e di offrire in via di principio criteri uniformi e affidabili questa Corte ha emesso una decisione a sezioni unite (la n. 67/CFA/2022-23) nella quale sono state affrontate le pertinenti questioni di principio e sono stati adottati criteri di commisurazione della sanzione sicuri e oggettivi.

Sotto il primo profilo, per quel che qui rileva, si è esclusa la configurabilità di una “continuazione” nell’illecito che conduca a una riduzione delle sanzioni in caso di violazione reiterata e si è piuttosto adottato un criterio di temperamento delle sanzioni nel caso in cui le violazioni siano superiori a cinque soltanto a partire dalla sesta sanzione (con riduzioni decimali tra il 20 e il 30 %, fino al limite del 50% per l’ammenda all’associazione).

Sotto il secondo profilo, questa Corte ha stabilito il criterio per cui «la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro». Con riferimento alla figura dei Presidenti-rappresentanti, poi, ha sancito che essi sono responsabili con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore individuando come congrua la sanzione di un mese di inibizione per ciascuna gara.

Per quanto concerne i calciatori, la decisione più volte richiamata ha escluso che la rispettiva responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Rispetto ai calciatori, dunque, è parso congruo stabilire la misura della sanzione «nella squalifica di una giornata per ciascuna violazione accertata» (CFA SS.UU., n. 67/CFA/2022-2023).

Non si rinvengono ragioni per discostarsi da questi principi e criteri accolti che, del resto, già si collocavano nella migliore elaborazione della giustizia sportiva (v. ad esempio C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023) e sono stati poi costantemente rispettati (CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 96/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 106/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 107/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 7/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 3/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 44/2024-2025).

Va quindi riformata la decisione del Tribunale federale territoriale che si è discostata dai principi sopra richiamati ricostruendone erroneamente la logica con riguardo al calcio svolto a livello dilettantistico e ravvisando incongruamente ragioni di attenuazione della gravità delle condotte accertate. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, pare qui da condividere quanto dedotto dalla Procura appellante e cioè che ritenere applicabile l’attenuante della fattiva collaborazione nel caso di una postuma ammissione di fatti già pienamente acquisiti e irrevocabilmente acclarati, peraltro da parte soltanto del Presidente, priverebbe di senso l’attenuante in discorso. Quanto oi al possesso da parte dei calciatori di certificato medico di idoneità all’attività agonistica non pare possa automaticamente desumersene la buona fede, che sussisterebbe soltanto se i calciatori avessero avuto specifiche ragioni per ritenere concretamente che il tesseramento fosse stato regolarmente inoltrato.

Per quanto concerne il particolare riguardo che il precedente più volte richiamato riserva al calcio dilettantistico, è vero che per il caso di condotte reiterate per un numero di volte molto alto si è posto il problema di individuare criteri di ridimensionamento delle pene che altrimenti potrebbero risultare eccessive e preclusive dell’attività stessa, ma ha posto al contempo dei limiti a tale ridimensionamento dai quali non è qui possibile discostarsi ed ha altresì precisato che «il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli» (CFA, SS.UU., n. 67/CFA/2022-2023).

P.Q.M.

accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Sergio Carmelo Presicce la sanzione di 7 (sette) mesi di inibizione;

- al sig. Khalid Chouaye la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;

- al sig. Juan Agustin Lavandeira la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;

- al sig. Sirima Samake la sanzione di 7 (sette) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;

- alla società A.S.D. V.F. Adriatico (già A.S.D. V.F. Pesaro), l’ammenda di euro 700,00 (settecento/00) e 7 (sette) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Tommaso Mauceri                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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