F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0057/CFA pubblicata il 2 Dicembre 2024 (motivazioni) – PFI/Omissis
Decisione n. 0057/CFA/2024-2025
Registro procedimenti n. 0055/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONE I
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Fabrizio D'Alessandri - Componente
Carlo Saltelli - Componente (Relatore)
Ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0055/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 25.10.2024;
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo pubblicata con il C.U. n. 31 del 21.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti del procedimento;
Relatore all’udienza del 22.11.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e uditi l’Avv. Luca Zennaro per la reclamante; l’Avv. Flavia Tortorella e l'Avv. Cristina Di Renzo per Omissis e l’Avv. Vincenzo Brunetti per Omissis e per la società Omissis;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura federale interregionale, all'esito dell'apposita attività di indagine, con atto del 12 settembre 2024 prot. 6580/949 pfi 23-24 PM-ag ha deferito innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo:
- il sig. Omissis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Omissis;
- il sig. Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis;
- il sig. Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis;
- la società Omissis,
per rispondere rispettivamente:
- il sig. Omissis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Omissis, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione alle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla F.I.G.C. e rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Omissis, omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella richiamata “Policy per la tutela dei minori”, consentendo e/o comunque non impedendo che il giorno 2 febbraio 2024, al termine della seduta di allenamento della squadra Under 14 della società dallo stesso rappresentata, all’interno dello spogliatoio, mentre i calciatori facevano la doccia, si verificasse un episodio di prevaricazione, sopraffazione e bullismo contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, idoneo a turbare e suscitare nella vittima una condizione di diffuso disagio, commesso dai calciatori minorenni tesserati per la società Omissis sigg.ri Omissis e Omissis, in danno ad un altro calciatore minorenne sig. Omissis loro compagno di squadra, consistito nell’aver persuaso quest’ultimo a baciare per due volte consecutive il pene del sig. Omissis;
- il sig. Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di mantenere una condotta conforme ai principi di etica, correttezza, lealtà e rettitudine morale per avere lo stesso, il giorno 2 febbraio 2024, al termine della seduta di allenamento della squadra Under 14, in concorso con il proprio compagno di squadra sig. Omissis, all’interno dello spogliatoio e durante la doccia, posto in essere una condotta contraddistinta da prevaricazione, sopraffazione e bullismo, idonea a turbare e suscitare nella vittima una condizione di diffuso disagio, persuadendo il calciatore minorenne sig. Omissis, suo compagno di squadra, a baciare per due volte consecutive il pene del sig. Omissis;
- il sig. Omissis, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Omissis, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di mantenere una condotta conforme ai principi di etica, correttezza, lealtà e rettitudine morale per avere lo stesso, il giorno 2 febbraio 2024, al termine della seduta di allenamento della squadra Under 14, in concorso con il proprio compagno di squadra sig. Omissis, all’interno dello spogliatoio e durante la doccia, posto in essere una condotta contraddistinta da prevaricazione, sopraffazione e bullismo, idonea a turbare e suscitare nella vittima una condizione di diffuso disagio, persuadendo il calciatore minorenne sig. Omissis, suo compagno di squadra, a farsi baciare da costui per due volte consecutive il pene;
- la società Omissis, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Omissis, così come descritti nei capi di incolpazione.
2. Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato la nullità della notifica della conclusione delle indagini preliminari della Procura per l’irregolare notifica del relativo avviso a due soggetti poi deferiti e la conseguente nullità dell’atto di deferimento della Procura federale del 12 settembre 2024 (e del conseguente deferimento dello stesso Tribunale del 13 settembre 2024), disponendo la restituzione degli atti alla Procura.
A suo giudizio infatti “…le notifiche del primo atto [id est dell’avviso di conclusioni delle indagini del 5 agosto 2024] risultano irregolarmente eseguite sia perché l’esercente la potestà genitoriale del minore Omissis è stata indicata come Omissis in luogo di Omissis sia perché l’atto, pur recando l’intestazione come destinatario dell’indagato Omissis presso il quale aveva eletto domicilio, è stato notificato alla Società per la quale era tesserato al momento dei fatti, a norma dell’art. 53 CGS sia perché, infine, non risulta agli atti la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso alla Sig.ra Omissis, esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis la quale, tra l’altro, non si è costituita nel procedimento”; inoltre “…la costituzione dell’altro minore e degli esercenti la potestà genitoriale non può valere a sanare l’irregolarità della notifica, che equivale ad omissione, in quanto non può avere effetto su una fase processuale quale è quella conseguente alla notifica dell’atto di conclusione di indagine, finalizzata – ove possibile – ad impedire financo la fase successiva”, così che in conclusione “… in assenza di prove certe dell’avvenuta osservanza del diritto di difesa, deve essere dichiarata la nullità dell’avvenuto avviso di conclusione dell’indagine e dei successivi deferimenti della Procura federale del 12/9/2024 e del Tribunale del C.R.A. del 13/9/2024 e deve essere disposto il rinvio degli atti alla Procura non essendo possibile disporre lo stralcio della posizione dei minore del procedimento e la prosecuzione nei confronti degli altri deferiti, chiamati a rispondere per responsabilità oggettiva”.
3. Con atto notificato via pec in data 25 ottobre 2024 la Procura ha proposto reclamo avverso tale decisione, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di due motivi di gravame.
Con il primo motivo, rubricato “Erronea valutazione degli atti e documenti acquisiti al procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del Codice di giustizia sportiva ed erronea applicazione del principio di salvaguardia del diritto di difesa dei deferiti sigg.ri Omissis e Omissis. Omessa pronuncia sulle posizioni del sig. Omissis e della Omissis”, la Procura ha innanzitutto rivendicato la validità e regolarità delle notifiche della comunicazione di conclusione delle indagini alla signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore signor Omissis, e alla signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis.
Infatti, quanto alla prima, ha osservato che l’erronea indicazione del cognome Omissis invece di quello corretto Omissis non era idoneo a determinare incertezza sull’effettivo destinatario della comunicazione, individuabile senza alcun dubbio per l’indicazione della sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis; inoltre l’art. 53, comma 1, CGS, indica come corretta modalità della comunicazione di quell’atto anche quella presso la sede della società presso il quale il calciatore era tesserato, così come avvenuto nel caso di specie, non essendo modalità esclusiva quella della comunicazione al domicilio eletto presso il difensore costituito. Quanto alla presunta mancata prova dell’avvenuta notifica della comunicazione di conclusione delle indagini alla signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis, la Procura ha rilevato che quella notifica era stata fatta con raccomandata con avviso di ricevimento e che solo il giorno successivo alla celebrazione dell’udienza davanti al giudice di primo grado era stato restituito l’atto per compiuta giacenza; ha provveduto pertanto con il reclamo a depositare prova di ciò, non mancando di rilevare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto assegnarle un termine per dimostrare l’avvenuta notifica, effettivamente avvenuta al domicilio del destinatario (indicato nel verbale di deposizione).
Secondo la reclamante nessuna violazione delle prerogative difensive dei due calciatori, signori Omissis e Omissis e dei rispettivi soggetti esercenti sugli stessi la potestà genitoriale, poteva sostenersi essersi verificata, tanto più poi che i genitori del minore Omissis si erano anche effettivamente costituiti nel giudizio di primo grado.
Sempre con il primo motivo di reclamo, la Procura ha altresì denunciato l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine al deferimento del sig. Omissis, chiamato a rispondere di un distinto capo di incolpazione formulato nei suoi confronti, connotato da specifica gravità in ragione della sua posizione all’interno della società Omissis, e di quest’ultima in relazione alla responsabilità del suo Presidente.
Con il secondo motivo, rubricato “In ordine alla regola di giudizio della prevalenza degli aspetti sostanziali utili all’accertamento dei principi propri dell’ordinamento sportivo rispetto alle regole formali”, la Procura ha insistito sull’erroneità della decisione reclamata per essersi inammissibilmente ed immotivatamente adagiata in una sterile e formale lettura ed interpretazione delle norme applicate alla fattispecie, tradendo così la stessa funzione di giustizia che, in ragione della indiscutibile gravità dei fatti oggetto delle indagini e del deferimento, imponeva una lettura e un’interpretazione sostanzialistica, capace cioè di tutelare e garantire pienamente i principi cardine dell’ordinamento sportivo, quali l’etica, la correttezza e la certezza.
Ciò tanto più in considerazione che in virtù dell’attività istruttoria svolta dalla Procura e versata in atti non vi era alcun ragionevole dubbio sull’effettivo verificarsi di quei fatti, della loro riferibilità ai deferiti, nonché dell’ulteriore rilevante e grave circostanza che gli stessi erano inammissibilmente minimizzati dal Presidente della società, ascrivendoli a mere manifestazioni di esuberanza giovanile e di goliardia, privi di qualsiasi ripercussione.
La Procura ha concluso chiedendo che la Corte federale d’appello, in riforma della decisione reclamata, ove occorra con remissione del procedimento al giudice di primo grado:
a) accerti la regolare notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti dei calciatori deferiti signori Omissis e Omissis ed in ogni caso accerti e dichiari che tale atto ha raggiunto il proprio scopo e non ha in ogni caso compromesso o limitato nessuna delle facoltà difensive dei deferiti;
b) in subordine disponga la restituzione degli atti alla Procura federale assegnando alla stessa un termine per la rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini, nonché del successivo atto di deferimento, ai sigg. ri Omissis e Omissis;
c) in ogni caso, nel merito, irroghi ai deferiti le seguenti sanzioni, così come richieste nell’ambito del procedimento di prime cure:
- al sig. Omissis la sanzione di 18 (diciotto) mesi di inibizione;
- al sig. Omissis la sanzione di 2 (due) anni di squalifica;
- al sig. Omissis la sanzione di 2 (due) anni di squalifica;
- alla società Omissis l’ammenda di €. 10.000,00 (diecimila)
- ovvero le altre sanzioni ritenute conformi a giustizia.
4. Si sono ritualmente costituiti in giudizio, a mezzo di propri difensori, i signori Omissis, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Omissis, che con apposita memoria difensiva hanno contestato la fondatezza dell’avverso reclamo, deducendone l’illegittimità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza alla stregua di quattro motivi.
Con il primo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della disposizione dell’art. 123 CGS – FIGC, violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto enunciati in materia di comunicazione di conclusione delle indagini; violazione dei principi del giusto processo”, hanno decisamente contestato l’interpretazione offerta dalla Procura dell’art. 53, comma 1, circa le modalità di notifica nel caso di specie della comunicazione di conclusione delle indagini, evidenziando che le stesse finalità di quell’atto imponevano di ritenere che vi fosse una gerarchia tra le elencate modalità di notifica, così che correttamente, nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto irregolare la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini avvenuta via pec presso la sede della società invece che, come dovuto, al domicilio eletto presso il proprio difensore.
Né secondo gli interessati alcun raggiungimento dello scopo poteva ritenersi avvenuto per il fatto della loro costituzione nel giudizio di primo grado, dal momento che il vizio della notifica era relativo ad un atto (la conclusione delle indagini) propedeutico ed indispensabile al deferimento e quindi alla stessa corretta introduzione del giudizio.
Peraltro la comunicazione di conclusione delle indagini di cui si discute non era stata loro mai recapitata neppure dalla società, presso la cui sede era stata notificata.
Infine è stata stigmatizzata l’estrema confusione del comportamento degli uffici della Procura che avevano provveduto alle notifiche dell’avviso della conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento ai vari incolpati con modalità incomprensibilmente ed inammissibilmente differenti, comunque in palese contrasto con le previsioni del CGS.
Con il secondo, rubricato “Sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118, comma 2, CGS; violazione dei principi di diritto espressi in materia di segnalazione/espositi anonimi”, essi hanno sostenuto l’illegittimità e la nullità dell’intero procedimento disciplinare, avviato sulla base di mera denuncia anonima, senza che vi fosse alcuna traccia della pur doverosa ed imprescindibile attività pre-procedimentale volta a dare in qualche modo contezza e giustificazione quanto meno della sussistenza di un fumus di non manifesta infondatezza di quanto indicato in quello scritto anonimo: il tutto in palese contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale sul punto espresso dalla stessa Corte federale d’appello e dal Collegio arbitrale del CONI.
Con il terzo, rubricato “Sulla contraddittorietà delle deposizioni in atti; assenza degli elementi tipici della coercizione e/o prevaricazione; sulla carenza di istruttoria, travisamento dei fatti”, è stato contestato in radice che l’attività istruttoria avesse portato alla sicura ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento disciplinare e della loro imputabilità agli incolpati. Al riguardo è stato osservato che anche le dichiarazioni rese dai compagni di squadra della vittima nonché di quest’ultimo avrebbero escluso la ricorrenza di qualsiasi ipotesi di prevaricazione e di violenza.
Infine con il quarto motivo è stato dedotto “Sulla sproporzionalità/abnormità della richiesta sanzionatoria; violazione e/o falsa applicazione del principio di dosimetria sanzionatoria", sostenendosi che la sanzione di due anni di squalifica richiesta dalla Procura per il minore Omissis era abnorme, sproporzionata, immotivata ed ingiustificata, non tenendo conto né dell’effettivo atteggiarsi dei fatti, né della giovane età, della sostanziale natura goliardica e scherzosa della cornice in cui quei fatti erano avvenuti e della stessa funzione educativo e non inutilmente punitiva della sanzione.
5. Non si è costituita nel presente grado di giudizio, seppur l’atto di reclamo risulta ritualmente notificato, la signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis.
6. All'udienza, tenutasi in videoconferenza, del 22 novembre 2024, sono comparsi per la Procura reclamante l’avvocato Luca Zennaro, che ha diffusamente illustrato il reclamo e ne ha chiesto l’accoglimento nonché gli avvocati Flavia Tortorella e Cristina Di Renzo per i signori Omissis, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Omissis, che hanno anch’esse puntualmente illustrato le tesi esposte nella memoria difensiva, chiedendo il rigetto dell’avverso reclamo e sostenendo l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal rappresentante della Procura circa la dedotta inammissibilità delle argomentazioni contenute nel secondo motivo della memoria difensiva.
Alla predetta udienza si sono inoltre direttamente costituiti in giudizio il sig. Omissis e la società Omissis, con il patrocinio dell’avv. Vincenzo Bonetti, il quale ha genericamente contestato il reclamo della Procura, chiedendone il rigetto ed invitando la Corte a verificare la correttezza delle notifiche dei propri assistiti sia quanto all’atto di conclusione delle indagini, sia quanto all’atto di deferimento.
7. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
8. In linea preliminare occorre innanzitutto dare atto della ammissibilità della costituzione in giudizio avvenuta direttamente alla odierna udienza di discussione del sig. Omissis e della società Omissis.
E’ stato infatti più volte affermato da questa Corte che in ragione del principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito dai commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS) - la disposizione dell’art. 103, comma 1, CGS deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione.
La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, richiesta che può avvenire anche direttamente e oralmente all’udienza di trattazione del reclamo, nel corso del quale potranno essere svolte mere difese, senza poter sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 37/2024/2025; CFA, Sez. I, n. 18/2024/2025; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2021/2022; CFA, Sez. I, n. 59/2021/2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021/2022).
9. Sempre in linea preliminare, è da considerarsi astrattamente ammissibile il reclamo incidentale, sostanzialmente introdotto dalla difesa dei signori Omissis e Omissis, quali esercenti la potestà sul minore Omissis, con specifico riferimento al secondo motivo sollevato con la memoria difensiva, motivo che - indipendentemente da ogni ulteriore considerazione sulla sua ammissibilità in concreto e fondatezza (su cui infra) - in realtà, lungi dal limitarsi a esporre argomentazioni volte a confutare il reclamo, introduce la questione, nuova e neppure dedotta nel giudizio di primo grado, della stessa legittimità e correttezza dell’avvio del procedimento disciplinare di cui si discute, in quanto avviato dalla Procura sulla base di una mera denuncia anonima, come tale non utilizzabile (in tema di reclamo incidentale, CFA, Sez. I, n. 72/2023/2024; CFA, SS.UU., n. 72/2020/2021; CFA, Sez. III, n. n.22/2019/2020).
10. Passando all’esame del reclamo della Procura, è fondato il primo motivo, sia quanto al profilo della regolarità della notifica dell’avviso della comunicazione di conclusione delle indagini alla signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis, e alla signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis, sia quanto alla eccepita omessa pronuncia sul deferimento circa la posizione dei signori Omissis e alla società Omissis.
10.1. Principiando da tale ultimo profilo, si osserva che effettivamente la decisione reclamata non contiene alcuna pronuncia sul deferimento proposto dalla Procura nei confronti del sig. Omissis e di conseguenza della società Omissis per il fatto di quest’ultimo.
Al riguardo, anche a voler prescindere dalla considerazione che i fatti contestati ai calciatori minori Omissis e Omissis, malgrado la dichiarata (ma erronea) nullità della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini e di conseguenza del deferimento, ben potevano essere conosciuti in via incidentale, se ritenuti indispensabili per definire la posizione del sig. Omissis, quale Presidente della società Omissis, non può sottacersi che il fatto addebitato a quest’ultimo era non già il concorso nei fatti compiuti dai due giovani calciatori sopra citati, quanto piuttosto di aver omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla F.I.G.C. (misure che in tesi avrebbero dovuto evitare il possibili verificarsi di tali episodi gravi e scabrosi).
Rispetto a tale puntuale e specifico addebito il sig. Omissis non ha svolto alcuna difesa e controdeduzione, pur essendogli stata correttamente comunicata (all’indirizzo pec della società) sia la comunicazione di conclusione delle indagini, sia l’atto di deferimento.
Non si rinviene alcuna idonea ragione per la quale la posizione del predetto sig. Omissis e di conseguenza anche quella della società Omissis non dovesse essere oggetto dell’esame e della decisione da parte del Tribunale.
Sussiste, pertanto, una vera e propria omissione di pronuncia nella decisione di primo grado, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, sancito dall’art. 112 Codice di procedura civile. Un principio che trova piena applicazione nella giustizia sportiva, in virtù del generale rinvio, in via suppletiva, ai principi del processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6, Codice della giustizia sportiva CONI.
Pertanto il Collegio, rilevato che l’organo di giustizia di primo grado non ha provveduto su tutte le domande in applicazione dell’art. 106, comma 2, CGS, deve riformare la decisione di primo grado e decidere nel merito le domande il cui esame è stato omesso dal primo giudice. (CFA, Sez. I, n. 80/CFA/2022-2023).
10.2. Ugualmente fondato è il motivo di reclamo là dove la Procura ha rivendicato la regolarità e validità della notifica dell’avviso della comunicazione di conclusione delle indagini alla signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis, e alla signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis.
10.2.1. Quanto alla prima, si rileva che, dall’esame della comunicazione di conclusione delle indagini del 5 agosto 2024, risulta effettivamente che essa veniva indirizzata, tra l’altro, alla signora Omissis, nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore sig. Omissis.
E’ pur vero che il nome corretto della persona in questione è Omissis e non Omissis, ma non può altrettanto ragionevolmente negarsi che tale errore non può essere considerato un vizio esiziale dell’atto, giacché diversamente da quanto ritenuto deciso dal giudice di primo grado e sostenuto nelle difese anche del presente grado dalla parte interessata, non sussiste alcun dubbio sulla identificazione della persona destinataria dell’atto: quest’ultima è infatti indicata – sempre nell’atto de quo - come il soggetto esercente la potestà genitoriale del minore Omissis ed era (ed è) dunque facilmente e agevolmente identificabile secondo la ordinaria diligenza che si impone anche tra le parti processuali.
Ciò senza contare che neppure è stato prospettato e tanto meno provato che tra i calciatori tesserati della società Omissis vi fosse un altro calciatore minore omonimo.
10.2.2 Quanto poi alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini avvenuta via pec presso la sede della società invece che al domicilio eletto presso il proprio difensore (come indicato nel verbale di audizione innanzi al rappresentante della Procura), deve osservarsi che l’art. 123 CGS non indica alcuna specifica modalità, a pena di inammissibilità e/o di nullità, della notifica dell’avviso di conclusione di indagine.
Non può pertanto che trovare applicazione la disposizione generale dell’art. 53 CGS che, al comma 1, prevede che “tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forma diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata” e al successivo comma 5 stabilisce che “…gli atti, per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati, devono essere comunicati con le seguenti modalità da considerarsi alternative tra di loro: a) per le persone fisiche: 1) all’indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all’atto del tesseramento….3) all’indirizzo di posta elettronica certificato formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento….”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei signori Omissis, quali esercenti la potestà sul minore Omissis, la norma sopra ricordata non solo non stabilisce alcuna gerarchia delle modalità di notifica degli atti, ma neppure afferma l’esclusività di quella presso il domicilio del difensore indicato se tale indicazione sia stata fatta, preoccupandosi piuttosto - proprio per la necessità di contemperare le opposte esigenze di celerità del processo sportivo e di garantire comunque la adeguata tutela delle prerogative difensive degli incolpati - di attribuire espressamente carattere alternativo alle modalità di notificazioni previste. (CFA, SS.UU., n. 43/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022)
Deve pertanto ritenersi regolare e valida la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini fatta alla signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore signor Omissis, all’indirizzo pec della società Omissis.
E’ appena poi il caso di aggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dalla accorta difesa della parte interessata, il fatto che la comunicazione non sia stata ad essa recapitata dalla società non è imputabile alla Procura, ma esclusivamente alla società; inoltre una mera inammissibile suggestione, priva del benché minimo supporto anche solo indiziario, è la tesi difensiva che l’essere stato indicato nell’epigrafe della comunicazione di conclusione delle indagini il domicilio pec del difensore costituito e l’essere stato notificato via pec quell’atto presso la sede della società potrebbe aver indotto in errore la stessa società a non recapitare l’avviso alla destinataria dell’atto.
10.2.3. Quanto alla prova dell’avvenuta notifica della comunicazione di conclusione delle indagini alla signora Omissis, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Omissis, è sufficiente osservare che essa è stata effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento e che l’atto è stato restituito agli uffici della Procura, come da quest’ultima documentato, solo successivamente alla celebrazione dell’udienza davanti al giudice di primo grado. La produzione in appello di tale documento è ammissibile, non trattandosi di documenti nuovi che modificano l’oggetto del giudizio, e dà prova della regolarità dell’avvenuta notifica.
10.2.4. Resta da aggiungere - per completezza espositiva - che il comportamento della Procura relativo alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del deferimento, per quanto non uniforme, non ha tutto comportato alcun vulnus all’esercizio di difesa degli incolpati e neppure ha viziato, come fin qui rilevato, il procedimento disciplinare di cui si tratta.
11. Esigenze sistematiche impongono di esaminare, prima del secondo motivo del reclamo della Procura, le argomentazioni contenute nel secondo motivo della memoria difensiva dei signori Omissis e Omissis, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Omissis, con cui è stata eccepita l’illegittimità e la nullità in radice di tutto il procedimento disciplinare in trattazione, in quanto esso ha preso inammissibilmente l’avvio da una denuncia anonima senza che vi sia traccia della doverosa e necessaria attività istruttoria volta a dar conto quanto meno di un fumus di manifesta infondatezza proprio di quello scritto anonimo.
Come già rilevato sub IX, il motivo in esame consente di qualificare la memoria difensiva come vero e proprio reclamo incidentale, in quanto le argomentazioni in esso contenute non si limitano a contrastare le censure del reclamante principale, ma sono volte a contestare la correttezza della pronuncia reclamata sotto un profilo diverso ed ulteriore rispetto da quello delimitato dal reclamo principale.
Tale motivo, però, non è meritevole di favorevole considerazione.
Sotto un primo profilo esso infatti è da considerarsi inammissibile in quanto, in effetti, introduce una domanda o un’eccezione nuova, non sollevata nel giudizio di primo grado.
Invero, il giudizio della Corte federale d’appello sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale si qualifica tendenzialmente non come novum judicium, ma quale revisio prioris instantiae, così che il giudice di secondo grado non deve procedere al riesame dell'intero merito della controversia, né, a maggior ragione, deve pronunziarsi su domande nuove o eccezioni sollevate per la prima volta in grado di appello (a meno che esse non siano rilevabili d’ufficio), fermo restando la sola possibilità per il difensore dell’incolpato di modificare la linea difensiva seguita innanzi al Tribunale, adattandola alle emergenze processuali del grado di appello, senza tuttavia proporre ulteriori censure non denunciate tempestivamente (CFA, Sez. I, n. 55/2019/2020; n. 95/2019/2020).
Né la nuova questione così introdotta può essere considerata come rilevabile d’ufficio, perché non attiene ai presupposti processuali in senso stretto, che soli rientrano nella sfera di verifica ufficiosa da parte del giudice, attenendo alla stessa possibilità di esercitare il potere di giudicare attribuitogli dall’ordinamento.
In ogni caso la questione deve essere respinta nel merito.
Invero, l’art, 118 CGS, dopo aver stabilito, al comma 1, che “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione”, dispone, al comma 2, che “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della completa identificazione del denunciante”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello tale disposizione, ricalcando quanto previsto dall’art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazione qualificata, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; e quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre – procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis.
A tanto consegue che, se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notitia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis (CFA, SS.UU., n. 2/2023/2024; CFA, sez. IV, n. 38/2022-2023 e giurisprudenza ivi richiamata, anche delle sezioni penali della Cassazione). Ciò posto, è ben vero che, in linea di massima, deve ammettersi che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre–procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un’effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate, con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notitia criminis, posta a base dei successivi deferimenti (CFA, Sez. I, n 1/2022-2023; CFA, Sez. I., n. 109/2020-2021).
Peraltro, nel caso in esame, non può sottacersi che l’iniziativa ufficiosa della Procura è giustificabile in ragione dei fatti oggettivamente gravi e sufficientemente circostanziati indicati nell’esposto anonimo, riguardante una materia estremamente delicata in relazione alla quale può dubitarsi della persistenza vigenza della preclusione nei confronti della Procura di quanto previsto nel comma 2 dell’art. 118 (Il Procuratore federale …. riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima …”)
Si veda, al riguardo, il modulo di segnalazione del Settore giovanile e scolastico FIGC che - in relazione alla piattaforma volta a raccogliere le segnalazioni circa violazioni dei codici di condotta, maltrattamenti o abusi, verificatisi nello svolgimento dell’attività sportiva - ammette le segnalazioni anonime purché sufficientemente dettagliate e circostanziate.
Sotto altro profilo, può ben dubitarsi della stessa natura anonima della denuncia, essendo essa stata presentata “da una mamma di un ragazzino tesserato nella squadra under 14 dello Omissis”, il che consente, se non l’immediata identificazione del soggetto, quanto meno la identificabilità attraverso un’attività neppure particolarmente onerosa.
12. Ritornando all’esame del reclamo della Procura anche il secondo motivo è fondato.
Si premette che, com’è noto, nel processo sportivo il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei signori Omissis e Omissis, quali esercenti la potestà genitoriali sul minore Omissis, il fatto che ha costituto oggetto del procedimento disciplinare, l’avere cioè i calciatori minori Omissis e Omissis, indotto con minacce il calciatore Omissis, anche lui minore, a baciare il pene del compagno Omissis, risulta inconfutabilmente provato dall’attività istruttoria in relazione a tutte le circostanze di tempo, di luogo e modali indicate nell’avviso di conclusione delle indagini e nell’atto di deferimento.
Al riguardo, è vero che le dichiarazioni rese dai minori Omissis e Omissis al rappresentante della Procura (e alla presenza il primo della propria madre ed il secondo della madre e del proprio avvocato di fiducia) fanno esclusivo riferimento al clima goliardico e cameratesco che si sarebbe instaurato il 2 febbraio 2024 tra alcuni ragazzi al termine dell’allenamento negli spogliatoi all’atto di fare la doccia, ammettono l’utilizzo di un gergo, di comportamenti e di frasi assolutamente volgari, negando tuttavia il compimento di atti di violazione nei confronti del loro compagno di squadra Omissis. e senza fare cenno alcuno all’atto compiuto da quest’ultimo di baciare il pene del Omissis, sottolineando che in realtà nulla fosse successo e che anche successivamente i rapporti con i compagni di squadra non avevano subito alcuna conseguenza.
Senonché risultano invece circostanziate e convergenti le dichiarazioni rese dagli altri due calciatori minori Omissis e Omissis, anch’essi tesserati per la stessa società Omissis e appartenenti allo stesso settore, Under 14, degli incolpati e della vittima.
Il primo ha riferito al rappresentante della Procura che quel giorno (2 febbraio 2024) al momento dei fatti contestati vi erano almeno quattro o cinque atleti, oltre agli incolpati e alla vittima, e che, mentre erano sul punto di andar via, avendo già fatto la doccia, hanno notato che il calciatore Omissis veniva avvicinato dai compagni di squadra Omissis e Omissis che gli dicevano “Omissis, bacia il pisello a Omissis altrimenti ti meniamo”, cosa che veniva fatta immediatamente e che veniva poi ripetuta, sempre su richiesta dei predetti Omissis e Omissis, alla presenza degli altri compagni Omissis e Omissis che non avevano assistito precedentemente alla scena perché sotto la doccia.
Le dichiarazioni del secondo coincidono in sostanza con quelle del primo, salvo la precisazione di non aver visto solamente il primo atto perché coperto dai protagonisti, atto poi immediatamente ripetuto dal Omissis agli altri due compagni usciti dalla doccia.
La assoluta attendibilità di tali dichiarazioni ha trovato riscontro in quelle rese dalla stessa vittima, Omissis, che ha confermato le circostanze di tempo e di luogo e le modalità in cui quei fatti si sono verificati, pur affermando che si sarebbe trattato di un unico fatto durato pochi secondi e mai più ripetuto.
Peraltro quei fatti, così come sono avvenuti, sono stati riferiti al rappresentante della Procura anche dal signor Omissis, non tesserato per la società Omissis, ma con questa legato da un semplice accordo di collaborazione, e dal sig. Omissis, dirigente/allenatore della scuola calcio e del settore giovanile della predetta società Omissis.
12.1 Com’è noto, nell’ambito del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), le disposizioni di cui all’art. 16 si pongono l’obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”.
In particolare si prevede che – tra gli altri - le Federazioni sportive nazionali debbano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre si dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta conformi alle linee guida. A seguito della delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta nazionale del C.O.N.I., la FIGC, con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha deliberato l’adozione delle linee guida e, con C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, ha adottato il regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati. Con C.U. n. 69/A del 27 agosto 2024, inoltre, è stato introdotto l’art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva.
Orbene le linee guida prevedono – tra l’altro – la promozione del diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione (art. 1).
In tale prospettiva, il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute e che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare tali diritti dei tesserati.
All’art. 3 si prevede, poi, che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, tra l’altro, l’abuso psicologico e il bullismo.
Per abuso psicologico deve intendersi “qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.”.
Per bullismo devono poi intendersi, quei “comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento”.
12.2 Tutto ciò premesso, i fatti sopra descritti integrano, senza alcun dubbio, gli estremi dell’abuso psicologico e del bullismo; inoltre gli stessi sono stati caratterizzati e indotti da una minaccia di un danno ingiusto: il Omissis è stato costretto a compiere e ripetere il gesto sotto la minaccia di essere “menato”.
Il che si pone in aperto, vistoso e stridente contrasto con gli obiettivi della cd. policy per la tutela dei minori adottata dal Settore giovanile e scolastico della FIGC, secondo cui occorre garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un’esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età.
E tali regole erano evidentemente già esistenti e, comunque, immanenti al sistema, al di là del formale recepimento di cui al C.U. n. 69/A del 27 agosto 2024 con cui – come detto - è stato introdotto l’art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva.
13. Le considerazioni svolte conducono pertanto a ritenere fondato il deferimento e sussistenti le responsabilità degli incolpati, ivi compresa quella del sig. Omissis, quale Presidente della società Omissis, per aver omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nel documento appena citato, tanto più che – come già osservato in precedenza - rispetto a tale puntuale e specifico addebito il sig. Omissis non ha svolto alcuna difesa.
E’ conseguentemente da ritenersi accertata anche la responsabilità, diretta ed oggettiva della società Omissis, per i fatti e le omissioni compiute rispettivamente dai calciatori Omissis e dal Presidente Omissis.
14. Quanto alle sanzioni da irrogare ai responsabili, quelle richieste dalla Procura nell’atto di deferimento e cioè 18 mesi di inibizione al sig. Omissis, quale Presidente; 2 anni di squalifica ciascuno ai due giovani calciatori Omissis e Omissis e €. 10.000 di ammenda per la società Omissis, risultano congrue e proporzionate.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, come emerge dal combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e 44, comma 5, del CGS, la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi (art. 12) e deve avere carattere di effettività ed afflittività (art. 44) (CFA, Sez. I, n. 22/2022-2023).
Tali principi vanno coordinati e temperati con quello di proporzionalità, di derivazione europea, che impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, e di ragionevolezza, quale criterio al cui interno convergono altri principi generali (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): il giudicante in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, Sez. I, n. 120/2023/2024; CFA, SS.UU, n. 67-2022/2023).
Nel caso di specie la obiettiva gravità e della scabrosità dei fatti commessi dai giovani calciatori, con prevaricazione e violenza, quanto meno psichica, nei confronti di un altrettanto giovane compagno di età, non può essere attenuata dalla giovane età dei protagonisti e dal pur prospettato spirito goliardico e scherzoso che avrebbe caratterizzato la vicenda: ai fini della sanzione e dei suoi caratteri, come delineati dalla citata giurisprudenza, ciò che conta sono i fatti nella loro obiettiva gravità e non come sono stati percepiti soggettivamente da chi li ha posti in essere.
E’ stato al riguardo considerato che la giovane età non può essere assunta come attenuante ma come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva (CFA, Sez. II, n. 105/2010-2011) e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto (CFA, Sez. I, n. 123/2012-2013). La pena concretamente inflitta ai giovani calciatori - che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità – svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024). (CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025).
Peraltro diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quanto riguardo in particolare le posizioni del sig. Omissis, quale Presidente della società Omissis, e di quest’ultima, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Omissis: inibizione di mesi 18 (diciotto);
- al sig. Omissis: squalifica di anni 2 (due);
- al sig. Omissis: squalifica di anni 2 (due);
- alla società Omissis: ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce