F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0060/CFA pubblicata il 11 Dicembre 2024 (motivazioni) – A.S.D. Polisportiva Serra Volante/PFI
Decisione/0060/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0063/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Manfredo Atzeni – Componente
Antonino Anastasi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0063/CFA/2024-2025 proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Serra Volante (già A.S.D. Polisportiva Serra Sant’Abbondio) in data 12.11.2024
contro
Procura Federale Interregionale
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Marche di cui al comunicato ufficiale n. 90 del 5.11.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 9.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi gli Avv.ti Luca Fioriti e Francesco Serroni per la reclamante, l’Avv. Giovanni Greco per la Procura Federale Interregionale; è presente altresì il Sig. Francesco Baldeschi per la società A.S.D. Polisportiva Serra Volante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’atto che ha dato avvio al presente contenzioso la Procura federale interregionale ha deferito avanti al Tribunale territoriale per le Marche la società A.S.D. Polisportiva Serra Sant’Abbondio e i suoi dirigenti per aver schierato in numerosissime partite del campionato provinciale di III ctg. vari giocatori benché gli stessi non risultassero tesserati per la società.
Contestualmente la Procura ha deferito tutti i calciatori interessati incolpandoli della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere gli stessi preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Polisportiva Serra Sant’Abbondio, a numerosissime gare tutte valevoli per il Campionato provinciale di III categoria senza averne titolo perché non tesserati e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.
Con la decisione qui impugnata il Tribunale federale regionale ha riconosciuto come documentalmente provata la reiterata e persistente violazione delle norme federali sul tesseramento ed ha di conseguenza inflitto le seguenti sanzioni (sia pure attenuate rispetto a quelle richieste dalla Procura):
- al sig. Diego Serra, Presidente della società, l’inibizione per 23 (ventitre) mesi;
- al sig. Alessandro Sabbatini, dirigente accompagnatore, l’inibizione per 16 (sedici) mesi;
- al sig. Corrado Marochi dirigente accompagnatore, l’inibizione per 5 (cinque) mesi;
- al sig. Walter Giorgetti dirigente accompagnatore, l’inibizione per 2 (due) mesi; - al sig. Riccardo Vasallucci, dirigente accompagnatore, l’inibizione per (due) mesi.
Contestualmente i giocatori sono stati così sanzionati:
- al sig. Bassekou Coulibaly la squalifica per 2 (due) giornate;
- al sig. Andrea Marini la squalifica per 2 (due) giornate;
- al sig. Andrea Chiarucci la squalifica per 12 (dodici) giornate;
- al sig. Tolkin Myrzagheldiyev la squalifica per 16 (sedici) giornate;
- al sig. Ivan Sabatini la squalifica per 6 (sei) giornate;
- al sig. Francesco Vasallucci la squalifica per 3 (tre) giornate; - al sig. Francesco Pieretti la squalifica per 21 (ventuno) giornate;
- al sig. Alessandro Pataccconi la squalifica per 12 (dodici) giornate.
Infine la società è stata sanzionata con l’ammenda di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) e la penalizzazione di 23 (ventitre) punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025.
Con l’atto di reclamo in esame la A.S.D. Polisportiva Serra Volante (già A.S.D. Polisportiva Serra Sant’Abbondio) ha impugnato tale decisione chiedendone in via principale l’integrale riforma, con archiviazione dell’atto di deferimento.
In via subordinata la Società ha chiesto l’irrogazione di sanzioni di più modesta entità.
La Procura federale si è costituita in udienza domandando il rigetto dell’avversa impugnativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo e centrale motivo di impugnazione la reclamante A.S.D. Polisportiva Serra Volante (già A.S.D. Polisportiva Serra Sant’Abbondio) contesta nel merito le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale allorché ha ritenuto provata la violazione da parte della società delle norme che vietano nelle gare federali l’utilizzo di giocatori non tesserati.
A sostegno di tale censura la reclamante osserva che tutti i giocatori erroneamente deferiti dalla Procura erano in realtà muniti di specifico numero di matricola rilasciato dalla FIGC, il che comprova la regolarità della loro posizione e, di conseguenza, del loro utilizzo in campionato.
Il mezzo non è fondato.
Dalla documentazione depositata dalla Procura in allegato all’atto di deferimento, ed in particolare dai tabulati nominativi, si evince infatti inequivocabilmente che tutti i giocatori coinvolti nella presente vicenda contenziosa all’inizio della stagione calcistica 2023-2024 risultavano “svincolati” cioè non attualmente tesserati per alcun sodalizio.
Come chiarito in udienza dalla Procura, la titolarità da parte degli stessi di un numero personale di matricola rilasciato dalla FIGC prova soltanto che i giocatori erano stati in precedenza tesserati per la reclamante o per altre compagini, ma non prova certo che – dopo lo svincolo derivante dalla conclusione dei rapporti pregressi - la A.S.D. Polisportiva Serra Sant’Abbondio avesse appunto provveduto a tesserarli per la stagione calcistica 2023-2024, come invece era suo preciso dovere.
Ne consegue che effettivamente, come stigmatizzato dal Tribunale, la società nel corso dell’intera stagione agonistica ha costantemente utilizzato numerosi calciatori in posizione irregolare, senza minimamente curarsi di verificare se le pratiche di tesseramento ad essi relative fossero state avviate o risultassero pervenute a buon fine.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito il rilievo primario che assume in ambito federale un corretto tesseramento degli atleti e quindi, per converso, la gravità delle violazioni della relativa normativa.
Da un lato, infatti, il tesseramento risulta preordinato al corretto e trasparente svolgimento delle competizioni federali nonché alla salvaguardia della parità di condizioni tra le squadre che vi partecipano; dall’altro (e tanto più nell’ambito delle società dilettantistiche nonché delle squadre giovanili) il tesseramento presidia una funzione eminente di tutela nei confronti del singolo atleta, garantendone la previa sottoposizione ai necessari controlli sanitari nonché l’accesso alle coperture assicurative in caso di infortuni.
Come è stato chiarito “In disparte i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano il tesseramento dei calciatori.
In tale contesto normativo, la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. (cfr. C.F.A., S.U., n. 67/20222023).
Con il secondo motivo la reclamante contesta la fondatezza del deferimento sotto altro e specifico profilo, osservando che in ogni caso i giocatori erano stati sottoposti a visita sanitaria di idoneità.
A sostegno di tale deduzione la società ha allegato alla memoria depositata in vista dell’udienza copia di certificati sanitari attestanti l’idoneità alla pratica agonistica di alcuni dei giocatori interessati.
Con il terzo motivo la reclamante, in via subordinata, invoca una riduzione delle sanzioni irrogate, allegando l’inesistenza in capo alla società e ai suoi dirigenti di qualsivoglia intento doloso o gravemente colposo.
In altri termini le violazioni addebitate sarebbero connotate da un grado di colpa lieve, derivando esse da mera disattenzione del dirigente preposto al tesseramento o da difficoltà organizzative interne alla società.
I mezzi, che vanno unitariamente scrutinati, non sono fondati, anche a voler prescindere dalla inammissibilità del deposito dei certificati di cui sopra ai sensi dell’art. 101 comma 3, del Codice di giustizia sportiva, il quale consente la produzione di documenti nuovi in appello solo se analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
Infatti, la circostanza che nel caso all’esame alcuni dei calciatori in concreto utilizzati fossero stati comunque sottoposti ad accertamenti medici non attenua la gravità della violazione delle norme sul tesseramento posta in essere dalla società, la quale in primo luogo non si è curata di accertare che tutti i calciatori utilizzati fossero in possesso dell’idoneità alla attività sportiva agonistica, come invece imposto dall’art. 43 NOIF.
In secondo luogo – come si è precisato sopra – l’utilizzo di calciatori in posizione irregolare li sottrae comunque in caso di infortunio alle indispensabili tutele assicurative, riservate infatti ai soggetti tesserati.
La violazione della normativa di riferimento posta in essere dalla reclamante rimane dunque grave e non scusabile sulla scorta di mere difficoltà organizzative, le quali non valgono certo a giustificare la pervicace disattenzione della società rispetto all’adempimento dei suoi doveri fondamentali di lealtà e correttezza gestionale.
Quanto alla invocata graduazione delle sanzioni, deve osservarsi che il Tribunale – richiamandosi ai criteri orientativi di necessaria proporzionalità fissati da questa Corte con la decisione delle Sezioni unite n. 67 del 2022 - ha già significativamente mitigato le sanzioni richieste dalla Procura (e in astratto applicabili) in relazione al soverchiante numero di incontri viziati dall’illecito, di talché non risulta ragionevole ipotizzare alcuna attenuazione dell’apparato sanzionatorio disposto in primo grado a fronte di violazioni connotate, come si è detto, da particolare e indubbia gravità.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va pertanto integralmente respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce