F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0063/CFA pubblicata il 13 Dicembre 2024 (motivazioni) – ASD Team Nuova Florida 2005-PF

Decisione/0063/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0064/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Enrico Crocetti Bernardi – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0064/CFA/2024-2025 proposto da ASD Team Nuova Florida 2005 (già ANR NF Ardea Calcio), contro la Procura Federale, in persona del Procuratore federale pt;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare – n. 90/TFNDS/2024-2025 pubblicata in data 05/11/2024;

Visti il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in parte in videoconferenza il giorno 3 dicembre 2024, l’Avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per il ricorrente, l’Avv. Leonardo Mennella e per la Procura federale l’Avv. Alessandro Avagliano.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Giorgio Valentini, con ricorso depositato il 07 novembre 2023, chiedeva alla CAE presso la LND di condannare la società ASD Team Nuova Florida 2005 al pagamento di compensi per la stagione sportiva 2022/2023.

Con decisione del 06 marzo 2024, la Commissione Accordi Economici LND condannava la società sportiva al pagamento di un importo residuale del compenso pattuito per la stagione sportiva 2022/2023 con il calciatore pari ad euro 11.300,00.

La società proponeva reclamo contro tale decisione dinanzi al Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche, che, con decisione n. 30/TFNSVE/2023-2024 del 10 aprile 2024 lo rigettava e confermava la decisione della Commissione Accordi Economici della LDN.

La società impugnava la decisione del TFNSVE con ricorso depositato il 10 maggio 2024, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, giudizio allo stato ancora pendente.

La Procura Federale a seguito della segnalazione 3 giugno 2024 della Segreteria della LND – Serie D apriva il procedimento n.1241 pf 23/24 ai sensi degli artt. 94 ter NOIF e 8 comma 9 CGS per “presunto mancato pagamento da parte della società ANR NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida) delle somme dovute al calciatore Giorgio Valentini nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche”  in quanto la società risultava inadempiente per gli omessi pagamenti delle somme poste a suo carico.

In data 26 agosto 2024 notificava agli indagati la comunicazione di Conclusione delle Indagini, alla quale seguiva da parte del Paolella e della società istanza di archiviazione del procedimento perché la decisione del TFN-SVE del 10 aprile 2024 non era definitiva in quanto impugnata da entrambi gli indagati innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport con ricorso del 10 maggio 2024.

In data 04/10/2024 veniva notificato il deferimento a cura della Procura federale.

Il TFNSN con la decisione impugnata in questa sede rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “La società NF Ardea Calcio, ora ASD Team Nuova Florida 2005, con la memoria sopra richiamata a firma dell’avv. Mennella, difensore costituito per la società in persona dell’attuale legale rappresentante sig.ra Jessica Pizi, ha reiterato la richiesta di proscioglimento, già formulata nelle precedenti fasi del procedimento, sul presupposto che la sentenza di questo Tribunale - Sezione Vertenze Economiche depositata il 10 aprile 2024 era stata impugnata da essa società innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport con atto datato 10 maggio 2024 e che, pertanto, non poteva essere considerata definitiva, al pari di quella della CAE – LND del 6 marzo 2024, sottesa alla pronuncia del TFN-SVE. A ciò conseguiva che il termine di giorni trenta dalla comunicazione di entrambe le decisioni non era decorso, in quanto sospeso e/o interrotto dal semplice ricorso al Collegio di Garanzia, sicché il procedimento disciplinare incardinato dalla Procura Federale il 28 giugno 2024 non poteva né doveva essere avviato perché intempestivo. La società, nel sostenere il proprio convincimento, si è riferita al previgente art. 94 ter comma 11 NOIF, il cui principio ha ritenuto per analogia applicabile al caso in esame, in forza del quale il pagamento delle somme deve essere effettuato entro trenta giorni della documentazione della decisione, ma solo in caso di mancata impugnativa della decisione stessa innanzi il TFN-SVE. Il Tribunale osserva quanto segue. L’art. 94 ter NOIF, attualmente in vigore nella sua nuova versione, al comma 5 espone che le somme accertate dai competenti organi di giustizia sportiva devono essere versate all’avente diritto nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della decisione e che, trascorso inutilmente tale termine, si applica alle parti inadempienti la sanzione di cui all’art. 31 comma 6 CGS. Tale formulazione lascia chiaramente intendere che è la semplice inosservanza del termine di giorni trenta entro il quale il pagamento deve essere eseguito a determinare la responsabilità disciplinare della parte obbligata; nel caso in esame tale inosservanza si è pacificamente verificata, essendo incontestato il mancato pagamento della società in favore del calciatore, con la conseguenza che vanno irrogate ai deferiti le sanzioni chieste dalla Procura Federale, con esclusione dell’ammenda a carico della società, in quanto non prevista dal comma 6 dell'art. 31 CGS”.

Avverso la predetta decisione, è stato proposto reclamo all’esame di questo giudicante, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 94 ter, comma 11 NOIF, ratione temporis in vigore, e delle norme transitorie approvate dal Consiglio Federale n. 59/A del 04/08/2023

In particolare: “Il Tribunale Federale è incorso in una grave violazione delle norme federali e per tale motivo la decisione va riformata: ha infatti applicato alla vicenda il disposto dell’art. 94 ter, comma 5, nella sua nuova versione a mente del quale la sanzione a carico della società è applicabile per il solo decorso (senza effettuare il pagamento) del termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale. Tale norma, che non prevede nemmeno la possibilità di impugnare la decisione del Collegio Arbitrale, è entrata in vigore il 04.8.2023. La vicenda che ci occupa, invece, riguarda un compenso vantato da un calciatore riferito alla stagione 2022/2023 e cioè relativo ad una stagione precedente rispetto a quella di entrata in vigore di tale norma. Ed al riguardo si dica sin d’ora che, contestualmente all’entrata in vigore nella nuova versione dell’art. 94 ter delle NOIF, il Consiglio Federale ha approvato una norma transitoria (pubblicata con il medesimo C.U. n. 59/A del 04.8.2023) per mezzo della quale ha precisato che “alla Commissione accordi Economici della LND, alla Commissione accordi economici per il calcio Femminile ed al Collegio Arbitrale della LND restano devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di loro competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023. Dalla piana lettura della norma transitoria ora menzionata appare evidente l’errore in cui è incorso il Tribunale giacché tutto il procedimento “giudiziario” svolto in riferimento alle richieste economiche del calciatore per l’anno 2022/2023 andavano regolate dalla versione all’epoca vigente contenuta nell’ art. 94 ter, comma 11 delle NOIF. Ed infatti lo stesso calciatore nel mese di novembre 2023 ha adito la Commissione Accordi Economici presso la LND e, successivamente, così come prevedeva la norma ora citata si è svolto il giudizio in appello dinanzi al Tribunale Federale. Non appare, invece, corretto che il Tribunale oggi abbia inteso applicare alla vicenda che ci occupa una norma che si riferisce al pagamento delle decisioni del nuovo Collegio Arbitrale quando, invece, la decisione per cui si procede in sede disciplinare è stata emessa dalla CAE e poi confermata dal Tribunale Federale.

La sentenza del Tribunale Federale indicata nell’incolpazione non era definitiva in quanto impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport che non ha definito il giudizio. Ed infatti la versione dell’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF applicabile al caso di specie stabilisce un chiaro meccanismo per il quale il termine di trenta giorni per effettuare il pagamento in favore del calciatore inizia a decorrere dal momento in cui le decisioni della giustizia sportiva divengono definitive. Solo da tale momento, infatti, si può ritenere accertata la sussistenza di un debito a carico della società e non più contestabile: solo da tale data è possibile ritenere che la società debba adempiere e che in caso di omesso pagamento nel termine previsto dalle NOIF sia meritevole di sanzione disciplinare. E infatti la norma non prevede l’esecutività delle decisioni ma specifica che il termine per il pagamento decorre dal deposito della decisione ella Commissione accordi economici, e che se tale decisione è impugnata dinanzi al Tribunale Federale allora il termine decorrerà dalla sua sentenza: ragioni di ordine logico e sistematico, nonché di coerenza tra loro delle norme dell’Ordinamento sportivo inducono a non discostarsi da tale interpretazione anche nell’ipotesi in cui la decisione del Tribunale Federale venga impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. E tale interpretazione appare coerente con la ratio della norma federale laddove impone il pagamento alla società (entro trenta giorni) solo nell’ipotesi in cui la statuizione non sia più soggetta ad impugnazioni. Nel caso che ci occupa la sentenza del Tribunale Federale – Sezione Vertenze Economiche - depositata il 10.4.2024 è stata impugnata entro il termine previsto dell’Ordinamento sportivo dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport in data 10.5.2024 e copia del ricorso è stata notificata anche alla FIGC, sicché la sentenza in parola non era definitiva ed il procedimento disciplinare non poteva nemmeno esser avviato in data 28 giugno 2024 poiché a tale data il termine per il pagamento imposto a carico della società non era ancora decorso. Il Collegio di Garanzia non si è pronunciato sul ricorso. Fermo quanto precede, alla luce di quanto dedotto, a tutto concedere il decorso del termine di trenta giorni deve farsi decorrere dalla decisione nel merito e/o definizione in rito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport”.

La Procura Federale ha argomentato e concluso in sede di discussione orale, per il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con dispositivo n. 58/CFA/2024/2025, pubblicato in data 03/12/2024, la CFA respingeva il reclamo alla stregua della seguente motivazione.

Il reclamo non è meritevole di accoglimento e per l’effetto la sentenza di I° grado andrà confermata sia pure con diversa motivazione.

Coglie nel segno la censura sollevata con il mezzo di gravame secondo la quale la vicenda di che trattasi, riferita alla stagione sportiva 2022/2023, sconta l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF nella formulazione in vigore prima della modifica introdotta con il CU n. 59/A del 04/08/2023, considerato altresì che per espressa disposizione transitoria, “alla Commissione accordi Economici della LND, alla Commissione accordi economici per il calcio Femminile ed al Collegio Arbitrale della LND restano devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di loro competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023”.

Infatti, la nuova disciplina ha innovato in radice la materia (art. 94 ter, comma IV°, NOIF) devolvendo, le controversie di che trattasi alla competenza esclusiva dei Collegi arbitrali previsti dai contratti collettivi, e disponendo (comma V°) che “il pagamento

ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”.

Tanto premesso, il vizio della pronunzia non genera una riforma della stessa, ma deve essere emendato con diversa motivazione atteso che le conclusioni a cui perviene il reclamo non sono meritevoli di accoglimento.

L’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF nella sua pregressa formulazione dispone che: “In caso d’impugnazione al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di appello”.

Il reclamante con una lettura latamente estensiva “contra legem” reinterpreta la disposizione deducendo che “ la versione dell’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF applicabile al caso di specie stabilisce un chiaro meccanismo per il quale il termine di trenta giorni per effettuare il pagamento in favore del calciatore inizia a decorrere dal momento in cui le decisioni della giustizia sportiva divengono definitive” e che quindi “ragioni di ordine logico e sistematico, nonché di coerenza tra loro delle norme dell’Ordinamento sportivo inducono a non discostarsi da tale interpretazione anche nell’ipotesi in cui la decisione del Tribunale Federale venga impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport”, con la conseguenza che “il decorso del termine di trenta giorni deve farsi decorrere dalla decisione nel merito e/o definizione in rito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport”.

Ma tale ragionamento urta con una piana interpretazione letterale della norma.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme oggetto di condanna decorre dalla decisione dell’organo di appello e cioè dalla pronuncia del TFNSVE. Risulta irrilevante che quest’ultima sia stata impugnata al Collegio di garanzia del CONI, atteso peraltro che tale mezzo di impugnazione non ha natura sospensiva.

Questo è quanto avvenuto nel caso in esame, che ha portato legittimamente al deferimento ed alla decisione adottata dal TFNSD, impugnata in questa sede, il cui dispositivo si conferma per effetto del rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marco Stigliano Messuti                                                     Marco Lipari

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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