F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0055/CFA pubblicata il 29 Novembre 2024 (motivazioni) – Sig. Carlo Taverna/ Procura Federale

Decisione/0055/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0053/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Salvatore Lombardo - Componente

Elio Toscano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull’istanza di riabilitazione numero 0053/CFA/2024-2025 proposta dal sig. Carlo Taverna in data 25.10.2024;

in riforma della decisione della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA, pubblicata con Com. Uff. n. 6 del 22.07.2019;

vista l’istanza e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 22.11.2024, tenutasi in videoconferenza, il cons. Elio Toscano e uditi l’avv. Lorenza Macuzzi per il sig. Carlo Taverna e l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale; è presente altresì il sig. Carlo Taverna.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata a mezzo PEC del difensore il 25 ottobre 2024, il sig. Carlo Taverna, Osservatore arbitrale della Sezione AIA di Gradisca d’Isonzo, chiede la riabilitazione ai sensi dell’art. 42 CGS FIGC, con riferimento alla sanzione disciplinare della sospensione dal 22 luglio 2019 al 21 ottobre 2020 irrogatagli dalla Commissione di disciplina nazionale dell’AIA (delibera n. 6 del 22 luglio 2019) per i seguenti motivi:

“violazione dell’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento dell’A.I.A. per avere inviato senza alcuna autorizzazione ad un sito di notizie sportive denominato “Friuligol” un comunicato, firmandolo falsamente a nome del Presidente della Sezione di Udine, in cui si diffondevano notizie non corrispondenti al vero ed in particolare riguardanti la nomina del Presidente del CRA, utilizzando un indirizzo email non corrispondente a quello del Comitato Regionale ed inducendo in errore i destinatari circa l’autenticità̀ della provenienza. Fatto commesso in data 29 maggio 2017”.

L’istante, dopo aver premesso che ricorrono i presupposti temporali richiesti dall’art. 42 CGS, primo comma, per la presentazione della richiesta di riabilitazione, in quanto sono trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, dichiara:

- di non aver tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico dal fatto che ha originato la sanzione;

- di aver tenuto una ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.

Ritiene, altresì, che sussistano le particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta. A sostegno allega una dichiarazione del presidente della Sezione AIA di Gradisca d’Isonzo, nella quale si attesta che il richiedente ha sempre mantenuto un comportamento leale e corretto e ha fornito un valido supporto alle attività tecniche e organizzative della Sezione, in ispecie nella formazione dei giovani arbitri.

2. Con memoria depositata il 18 novembre 2024, il Procuratore federale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza per violazione delle Regole tecniche del processo sportivo telematico della FIGC, in quanto l’istanza de quo e la procura alle liti mancano della firma digitale del difensore.

Nel merito ritiene che non ricorrano le “particolari condizioni” per la concessione della riabilitazione di cui alla lettera c) dell’art. 42, che “facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta” posto che:

- nella documentazione presentata dall’interessato non si riscontra alcun concreto elemento utile alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole;

- la Commissione nazionale di disciplina, nel dare atto che il “fatto addebitato …. è da ritenersi provato”, ha evidenziato che risultavano “apparentemente inspiegabili le motivazioni che hanno spinto il Taverna a comportarsi in questo modo”:

- non è possibile valutare quale sia stato l'esito della querela contro ignoti, presentata dal sig. Enzo Piva, presidente della Sezione AIA di Udine, in data 31 maggio 2017 (cfr. pag. 2 della delibera) e se, in relazione a tale querela, il sig. Taverna, individuato, solo in seguito, come autore del comunicato stampa in esame, sia stato o meno condannato anche in sede penale.

3. In data 21 novembre 2024 la difesa del signor Taverna ha depositato: due certificati, attestanti che non risultano carichi pendenti e iscrizioni al casellario giudiziale nei confronti del richiedente; una ulteriore comunicazione del Presidente della Sezione AIA di Gradisca d’Isonzo in cui si ribadiscono le argomentazioni già espresse nella dichiarazione allegata all’istanza; le controdeduzioni alle contestazioni della Procura federale, nelle quali il richiedente richiama gli incarichi ricoperti con merito in ambito AIA, prima del fatto all’origine della sanzione, e ribadisce il suo attaccamento e la passione per l’attività arbitrale.

4. Alla camera di consiglio l’avv. Macuzzi ribadisce quanto esposto nella documentazione depositata. A sua volta l’avv. Doria, per conto della Procura federale, richiama il parere contrario già espresso nella memoria in atti ed eccepisce l’inammissibilità per tardività della documentazione depositata dalla difesa il 21 novembre.

Interviene anche il signor Taverna, il quale, nel ribadire quanto già asserito nella memoria, evidenzia che si è sempre reso disponibile per la formazione dei giovani arbitri.

RITENUTO IN DIRITTO

5. Preliminarmente ritiene il Collegio che le eccezioni di inammissibilità dell’istanza di riabilitazione, avanzate dalla Procura federale, possano essere superate per economia del procedimento, considerato che – in ogni caso - l’istanza è infondata, per quanto di seguito si espone.

6. Passando quindi all’esame di merito, questa Corte conviene che risultano rispettate le condizioni oggettive previste dall’art. 42, lettere a) e b) CGS, posto che:

- per quanto attiene al presupposto sub a), viene in evidenza che, nel caso di specie, non solo non vi è prova che l’istante abbia tratto vantaggi economici (diretti o indiretti) dalla condotta sanzionata ma si prende atto che nessuna contestazione in tal senso è stata sollevata dalla Procura federale;

- la sussistenza del presupposto di cui alla lettera b), vale a dire “l’ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo e il non assoggettamento a misure di prevenzione”, è documentata dall’autodichiarazione dell’istante, confermata anche dai certificati presentati.

Di contro, secondo la Procura Federale, nel caso di specie non risultano provate “ le particolari condizioni…” di cui alla lettera c) dell’art. 42, “… che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta”.

L’obiezione è fondata per diversi motivi.

7. Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c) va anzitutto considerato che anche recentemente questa Corte federale d’appello ha affermato il principio che spetta al richiedente il beneficio fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui il Collegio possa fondare il giudizio prognostico che è chiamato ad esprimere (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 78/2023-2024)

Nel caso di specie detta prova non può essere tratta dalle autodichiarazioni del signor Taverna esposte nell’istanza di riabilitazione e nelle controdeduzioni alla memoria della Procura federale successivamente depositate, anche perché incentrate prevalentemente sul suo impegno quale iscritto all’AIA anteriormente al fatto di cui alla sanzione.

La suddetta prova non può trarsi neppure dall’attestato del Presidente della Sezione AIA di Gradisca d’Isonzo allegato all’istanza e da quello ulteriore più ampio dello stesso Presidente, depositato nell’imminenza della camera di Consiglio, con dichiarazioni che non forniscono elementi nuovi che - in via assolutamente prognostica - facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla lettera c) dell’art. 42 CGS. Sul punto va precisato che la dichiarata intenzione del Presidente di affidare in seguito al Taverna la direzione tecnica del settore giovanile della Sezione non può valere a concretizzare la “particolare condizione” richiesta dalla norma codicistica, mentre avrebbe potuto assumere tale significato ove l’incarico fosse già stato attribuito al Taverna.

Quanto appena considerato è peraltro in linea con i precedenti giurisprudenziali. Questa Corte, infatti, ha più volte ribadito che l’ambito valutativo concessole appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni” che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela e rigore (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 22/20202021; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 19/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 44/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 76/2023.

Nel caso di specie le esigenze di cautela sono ancora più vincolanti se si considerano le particolari tutele previste dall’ordinamento sportivo per gli arbitri nell’esercizio della loro funzione in cambio della stretta osservanza dei doveri loro richiesti, primi fra tutti quelli indicati nel comma 1 dell’art. 42 del Regolamento dell’AIA (già art. 40 del previgente Regolamento): “Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”.

Tanto è sufficiente a far emergere che la Corte, ai fini della formulazione del giudizio prospettico, deve anche tenere conto di altri parametri, quali la gravità della violazione commessa, l’incidenza negativa del comportamento censurato sul prestigio e sul decoro della categoria, il sincero ravvedimento dell’interessato (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 76/2022-2023).

Nel caso di specie non può sfuggire che il richiedente il beneficio a suo tempo è venuto meno a doveri primari della categoria arbitrale e che, come si ricava dalla documentazione in atti, lo stesso, pur essendosi assunto la responsabilità del comportamento sanzionato, non ne ha chiarito la motivazione.

8. In conclusione, dagli elementi sin qui considerati emerge un quadro prognostico - per quanto di natura meramente probabilistica - che impedisce di ritenere sussistente la condizione di cui alla lettera c) del citato art. 42 CGS.

Ne consegue che l’istanza di riabilitazione non può essere accolta.

P.Q.M.

Respinge l’istanza di riabilitazione in oggetto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Elio Toscano                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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