F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0109/TFN – SD del 29 Novembre 2024 (motivazioni) – Ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Reg. Prot. 91/TFN-SD
Decisione/0109/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0091/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Roberto Proietti - Vice Presidente Vicario
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 novembre 2024, sul ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 88/A del 1° ottobre 2024 recante l’approvazione del Regolamento dell’Assemblea della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto; del Regolamento dell’Assemblea della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto (all. A al Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 88/A del 1° ottobre 2024); degli allegati al Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 88/A del 1° ottobre 2024; del verbale del Consiglio federale del 1° ottobre 2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso ogni atto infra indicato e, se del caso, dell’art.20, comma 2, dello Statuto FIGC e del punto II delle norme transitorie e finali dello Statuto FIGC, la seguente
DECISIONE
Il ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, proposto contro la FIGC e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (d’ora innanzi anche LNPB), della Lega Italiana Calcio Professionistico, della Lega Nazionale Dilettanti, della Associazione Italiana Arbitri, della Associazione Italiana Calciatori e della Associazione Italiana Allenatori Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A (d’ora innanzi anche LNPA), adiva il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, per chiedere l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 88/A del 1° ottobre 2024 recante l’approvazione del Regolamento dell’Assemblea della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto; del Regolamento dell’Assemblea della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto (all. A al Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 88/A del 1° ottobre 2024); degli allegati al Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 88/A del 1° ottobre 2024; del verbale del Consiglio federale del 1° ottobre 2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso ogni atto infra indicato e, se del caso, dell’art. 20, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. e del punto II delle norme transitorie e finali dello Statuto F.I.G.C.
A fondamento del ricorso, la Lega Nazionale Professionisti serie A deduceva:
- l’illegittimità del Regolamento dell’Assemblea della FIGC per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto, approvato con C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2024, e comunque degli atti presupposti e conseguenti, per violazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 71 del 31 maggio 2024, convertito con modifiche con l. 29 luglio 2024 n. 106 e dell’art. 20.2 dello Statuto;
- l’illegittimità del Regolamento dell’Assemblea della FIGC per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto, approvato con C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2024, e comunque degli atti presupposti e conseguenti, per violazione del principio democratico rappresentativo, degli artt. 1, 2, 48 e 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 20 e del punto II delle norme transitorie e finali dello Statuto FIGC, violazione degli artt. 20 e 21 dello Statuto CONI, violazione dell’art. 4 dei principi fondamentali delle Federazioni sportive del CONI nonché violazione degli artt. 10 e 11 della CEDU e dell’art. 3 del primo protocollo addizionale CEDU;
- l’illegittimità del Regolamento dell’Assemblea della FIGC per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto, approvato con C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2024, e comunque degli atti presupposti e conseguenti, per violazione del principio di proporzionalità della rappresentanza - Violazione dell’art. 1, comma 1 bis, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche con legge 29 luglio 2024, n. 106 nonché dell’art. 22, comma 6, dello Statuto CONI.
La costituzione della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC
In data 15 novembre 2024, si costituivano in giudizio sia la FIGC sia la Lega Nazionale Dilettanti, eccependo l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, deducendone in ogni caso l’infondatezza.
L’istanza di rinvio della LNPA
In data 20 novembre 2024, la LNPA faceva pervenire una richiesta di rinvio dell’udienza di discussione del 21 novembre 2024, essendo pendenti i termini per l’impugnazione dello Statuto Federale approvato, in data 4 novembre 2024, dall’Assemblea, ma non ancora ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI.
Assumeva nell’istanza la necessità di trattare il ricorso avverso il regolamento dell’Assemblea simultaneamente all’esame delle censure contro le deliberazioni del 4 novembre 2024, atteso il rapporto di pregiudizialità esistente e attesa l’obbligatorietà del deposito di motivi aggiunti.
L’udienza del 21 novembre 2024
All’udienza del 21 novembre 2024, sono comparsi il Prof. Avv. Romano Vaccarella e gli Avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani per la LNPA, l’Avv. Giancarlo Viglione per la FIGC e gli Avv.ti Letizia Mazzarelli, Giancarlo Gentile e Luigi Medugno per la LND.
Preliminarmente, il Presidente chiedeva alle parti di interloquire sulla richiesta di rinvio avanzata dai difensori della LNPA. Le parti, pur rimettendosi al prudente apprezzamento del Tribunale, rappresentavano in ogni caso l’esigenza di definire celermente il contenzioso.
Il Collegio si ritirava, quindi, in Camera di consiglio.
All’esito della Camera di consiglio, il Tribunale rigettava l’istanza di differimento, non sussistendone i presupposti, e disponeva procedersi oltre.
A questo punto, l’Avv. Presutti, nel riportarsi all’atto introduttivo del giudizio, evidenziava che, nel momento in cui il Consiglio Federale aveva indetto l’assemblea, avrebbe dovuto, in forza dell’art. 20 co. 2 dello Statuto, incidere sulla ripartizione interna della rappresentanza tra i professionisti; in assenza di tale doveroso adempimento, sarebbe stata data ultrattività ad un assetto contrario alla legge, come si evinceva dalla circostanza che le percentuali interne erano state poi modificate in sede assembleare. Ribadiva inoltre la necessità, atteso l’evidente conflitto di interessi, di procedere alle modifiche statutarie attraverso la nomina di un commissario ad actum, come previsto dall’art. 22 comma 6 dello Statuto CONI.
Interveniva poi l’Avv. Gentile per la LND, il quale, nel riportarsi alla memoria versata in atti, precisava che la novella legislativa di cui all’art. 1bis della legge n. 106 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 71 del 2024 aveva ad oggetto solo ed esclusivamente le rappresentanze negli organi direttivi, quale era il Consiglio Federale, e non riguardava i pesi assembleari. L’Avv. Mazzarelli, dal canto suo, sottolineava che l’art. 22 comma 6 dello Statuto CONI, richiamato dalla difesa LNPA, esprimeva una facoltà e non un dovere, con la conseguenza che, non ravvisandosi una simile esigenza, si era ritenuto di dover rimettere le relative decisioni alla base elettorale. L’Avv. Mazzarelli, inoltre, rimetteva al Tribunale la valutazione dell’attualità dell’interesse della LNPA a coltivare il ricorso.
Prendeva, di seguito, la parola l’Avv. Viglione, il quale rilevava l’infondatezza delle contestazioni mosse dai ricorrenti laddove lamentavano la mancata applicazione della norma succitata. La norma, difatti, aveva introdotto un principio di equa rappresentanza, senza, tuttavia, precisare le quote da assegnare, né in termini percentuali, né numerici, negli organi direttivi; di contro, laddove il legislatore aveva ritenuto di prescrivere percentuali o quote di rappresentanza lo aveva espressamente previsto. Ciò avrebbe reso inutile la nomina di un Commissario ad actum non essendovi alcun atto da adottare in ottemperanza a detta norma.
L’Avv. Viglione evidenziava ancora che, a dispetto della doglianza relativa alla mancata convocazione del Consiglio Federale al fine di dare applicazione alla norma transitoria contenuta nel vigente Statuto Federale, non era mai pervenuta siffatta richiesta dagli organi all’uopo deputati ai sensi dell’art. 7 NOIF, né, tantomeno, dalla Lega di Serie A.
Prendeva nuovamente la parola l’Avv. Presutti, il quale, in merito alla eccepita improcedibilità, precisava di aver chiesto un rinvio, non accordato, proprio al fine di impugnare il deliberato assembleare; contestava altresì l’interpretazione della legge n. 106 del 2024, che non avrebbe riguardato solo gli organi direttivi centrali, ma doveva estendersi anche alla rappresentanza assembleare, come evincibile dallo stesso art. 16, comma 5, D. L.vo 242/99, avente ad oggetto la presenza degli atleti e dei tecnici sportivi negli organi direttivi nazionali, principio applicato anche nell’assemblea del 4.11.24. All’esito della discussione il Tribunale riservava la decisione.
I motivi della decisione
1. Preliminarmente, il Tribunale respinge la richiesta di rinvio dell’udienza del 21 novembre, formulata dalla LNPA in data 20 novembre 2024, ad una data successiva alla decorrenza dei termini per l’impugnazione del nuovo Statuto FIGC, approvato dall’Assemblea in data 4 novembre.
La LNPA ha chiesto il rinvio della suddetta udienza, atteso che l’impugnazione del nuovo Statuto sarebbe potuta avvenire esclusivamente mediante la proposizione di motivi aggiunti nell’ambito del presente procedimento.
Secondo la LNPA, difatti, il ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi obbligatorio laddove sia proposto, come nel caso di specie, avverso atti facenti parte della medesima sequela procedimentale.
A fondamento di tale deduzione, la LNPA richiama il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. nonché alcune sentenze emesse dal TAR e dal TFN-Sezione Disciplinare.
Il Tribunale ritiene non condivisibile quanto dedotto dalla LNPA.
In primo luogo, è da respingere la tesi secondo la quale l’unica strada percorribile per l’impugnazione del nuovo Statuto FIGC sia quella della proposizione di motivi aggiunti.
Nell’ordinamento amministrativo non vi è, difatti, alcuna norma che impone, soprattutto nell’ipotesi di formulazione di nuove domande autonome ma connesse a quelle già proposte (i cd. motivi aggiunti impropri), come è quella avente ad oggetto l’impugnazione della delibera dell’Assemblea che ha approvato il nuovo Statuto FIGC, il ricorso allo strumento dei motivi aggiunti.
Anzi. L’art. 43 c.p.a., che disciplina la proposizione dei motivi aggiunti nel processo amministrativo, riconosce all’interessato una mera facoltà di introdurre nel processo pendente, attraverso motivi aggiunti, nuove domande connesse con la precedente domanda e non certo un obbligo.
Né una soluzione diversa la può offrire la giurisprudenza citata dalla LNPA, ovvero il richiamo, dalla stessa effettuato, all’art. 120, comma 7, c.p.a.
Detta giurisprudenza, difatti, si riferisce esclusivamente alle controversie relative agli atti delle procedure di affidamento dei pubblici lavori, servizi o forniture di cui all’art. 120 c.p.a., ossia alle uniche controversie per le quali, in deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 43 c.p.a., vi è un onere, a carico dell’interessato, di gravare detti atti attraverso la proposizione di motivi aggiunti (TAR Lazio, 15 gennaio 2021, n. 610).
Nessun rilievo ha, infine, il richiamo alla decisione del TFN-SD 164/23-24, dal momento che con detta decisione il Tribunale non ha in alcun modo sostenuto l’obbligatorietà dei motivi aggiunti.
Premesso ciò, va evidenziato che il rinvio di un’udienza, e ciò sia seguendo lo schema del processo civile, applicabile al processo sportivo, e sia seguendo lo schema del processo amministrativo (l’art. 73, comma 1 bis c.p.a. stabilisce che il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali), può essere disposto dal giudice, nel rispetto del diritto di difesa delle parti, per impedimento del Tribunale o delle parti.
Spetta, quindi, al giudice valutare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza, nel prudente bilanciamento tra le fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa delle parti e quelle della sollecita definizione del giudizio, proprie del processo sportivo, nonché della certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche.
Alla stregua di tali principi, e nel contemperamento delle succitate esigenze, il Tribunale ritiene non sussistere i presupposti per l’accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza formulata dalla LNPA.
Da una parte, difatti, il rinvio dell’udienza implicherebbe un ingiustificato prolungamento della pendenza del contenzioso e dello stato di incertezza delle situazioni giuridiche fatte valere in giudizio, con il rischio di procrastinare sine die la definizione della controversia in attesa delle possibili impugnazioni di tutti gli atti conseguenti e dipendenti dallo svolgimento dell’Assemblea della FIGC tenutasi in data 4 novembre. Dall’altra, il mancato rinvio dell’udienza non precluderebbe in alcun modo la possibilità per la LNPA di impugnare la delibera dell’Assemblea che ha approvato il nuovo Statuto FIGC.
Invero, trattandosi di una domanda autonoma, seppur connessa a quella spiegata nel presente procedimento, la stessa potrà essere fatta valere con un separato ed autonomo ricorso, non essendovi, come innanzi visto, alcun obbligo di deposito nel presente procedimento di motivi aggiunti cd. impropri.
Di qui il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza del 21 novembre 2024.
2. Passando a considerare il merito del ricorso, con il primo motivo la LNPA sostiene che il Regolamento dell’Assemblea della FIGC per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto, approvato con C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2024, violerebbe l’art. 1 bis del d.l. n. 71 del 31 maggio 2024, convertito con modifiche con l. 29 luglio 2024 n. 106 e l’art. 20.2 dello Statuto.
Secondo la LNPA, in particolare, il regolamento impugnato sarebbe illegittimo dal momento che, nell’ambito della quota riservata al professionismo, pari al 34% del totale dei voti dell’Assemblea federale, assegnerebbe alla stessa solo il 12%, e ciò in dispregio del citato art. 1 bis.
L’art. 1 bis della legge n. 106 del 2024, approvato in sede di conversione del d.l. n. 71 del 2024 così recita: “ Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo”.
La norma, dunque, come anche correttamente evidenziato nella memoria della LND, riconosce alle Leghe sportive professionistiche il diritto ad avere un’equa rappresentanza nell’ambito degli “organi direttivi” delle federazioni di appartenenza. Senonché, nelle organizzazioni collettive, siano esse società o associazioni, l’organo direttivo è quello al quale compete in via esclusiva la gestione e l’amministrazione dell’ente, mentre l’Assemblea è definita organo deliberativo, in quanto è l'organo in cui si forma e in cui si esprime la volontà sociale.
Nell’ambito della FIGC l’organo direttivo è il Consiglio Federale, ossia l’organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della Federazione.
Che il Consiglio Federale, e non l’Assemblea, sia l’organo direttivo della Federazione, del resto, lo si ricava non solo dallo Statuto, il quale, in una serie di norme, nel fare riferimento ai componenti dell’organo direttivo, richiama il Consiglio Federale, ma anche dallo stesso d.l. 71 del 2024.
L’articolo 1 di detto decreto-legge, difatti, nell’andare a modificare alcune norme del d.lgs. 1999/242 e del d.lgs. 2017/43, conferma tale assunto laddove detta la disciplina per la nomina dei componenti degli organi direttivi delle Federazioni sportive, dimostrando in tal modo che “l’organo direttivo” non possa essere identificato nell’Assemblea.
Né, per dimostrare il contrario, può valere il richiamo, fatto in udienza dal legale della LNPA, al comma 5 dell’art. 16 del d.lgs. 99/242.
Anzi, proprio la suddetta norma, nello stabilire che negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, non fa altro che confermare la differenza tra organo direttivo e assemblea. A nulla rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in sede di discussione, che tale misura sia stata estesa alla votazione assembleare della FIGC, atteso che ciò è avvenuto in forza di norma statutaria già da tempo liberamente determinata dall’Assemblea Federale.
Se, dunque, la novella legislativa fa riferimento alla rappresentanza che dovrebbero avere le Leghe professionistiche esclusivamente nell’ambito degli “organi direttivi”, ciò significa che il maggior peso richiesto dalla LNPA non può essere parametrato, in forza di detta novella, all’assemblea o ai voti che da Statuto le sono riconosciuti in Assemblea ma, al più, ai voti da esercitare in seno al Consiglio Federale.
Di conseguenza, poiché il regolamento oggi impugnato disciplina unicamente le modalità di svolgimento dell’Assemblea FIGC svoltasi il 4 novembre, stabilendo anche le percentuali di voto che, in osservanza a quanto previsto dallo Statuto, ciascuna componente avrebbe potuto esprimere in detta Assemblea, risulta evidente che non possa ritenersi sussistente alcuna violazione del ripetuto art. 1 bis.
Di qui l’infondatezza del motivo di impugnazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso la LNPA chiede l’annullamento del regolamento impugnato in quanto, a suo dire, lo stesso, a prescindere dalla novella legislativa, sarebbe comunque invalido, in quanto violerebbe il principio democratico-rappresentativo sancito dallo Statuto FIGC e dallo Statuto CONI nonché dalle disposizioni comunitarie.
In particolare, secondo la LNPA, la violazione di detti principi sussisterebbe per aver, il regolamento impugnato, confermato in capo alla Lega Pro, nell’ambito della percentuale riservata al settore professionistico, pari al 34%, la quota del 17% di voti da esercitare nell’assemblea del 4 novembre, a discapito della stessa, alla quale sarebbe stata riconosciuta la sola quota pari al 12%. La LNPA, difatti, afferma: “a fronte dell’incontestabile diminuzione della relativa consistenza associativa (e, quindi, della relativa caratura), tale ripartizione finisce col mantenere alla medesima Lega Pro un anacronistico peso in Assemblea federale (e, conseguentemente, nelle decisioni da assumersi per la revisione dello Statuto) che oggi si rivela irragionevolmente sovrastimato; il tutto a danno delle altre componenti (in primis, la Lega A) che, pur pesando assai di più rispetto alla Lega Pro, si vedono illegittimamente conculcato il proprio diritto ad essere adeguatamente rappresentate in seno all’Assemblea Straordinaria”. Nella prospettazione della LNPA, dunque, la circostanza che il regolamento impugnato abbia riconosciuto alla Lega Pro una percentuale di voti da esercitare nell’Assemblea del 4 novembre sproporzionata rispetto alla consistenza associativa della stessa (oggi, a suo dire, del tutto inferiore a quella della LNPA), avrebbe influito sulle decisioni da assumersi per la revisione dello Statuto nella suddetta Assemblea del 4 novembre.
Per sostenere tale assunto, tuttavia, la LNPA, avrebbe dovuto dimostrare, in ossequio al principio della prova di resistenza, che con una percentuale di voti superiore rispetto a quella riconosciuta alla Lega Pro l’esito dell’assemblea del 4 novembre sarebbe stato diverso.
La LNPA, in altri termini, avrebbe dovuto dimostrare che laddove fosse stato rispettato il principio democratico-rappresentativo, dalla stessa ritenuto violato, e pertanto le fosse stata riconosciuta una percentuale di voti superiore a quella delle altre componenti professionistiche, la delibera assunta dall’Assemblea FIGC del 4 novembre non sarebbe stata approvata.
Di ciò non vi è prova in atti.
Di qui l’infondatezza della domanda formulata dalla LNPA.
La domanda di annullamento del regolamento impugnato è comunque infondata anche per un ulteriore profilo.
La LNPA lamenta che, nonostante nel corso degli anni la Lega Pro (così come la Lega B) avesse ridotto considerevolmente la propria consistenza associativa, la quota di voti da esprimere in seno all’Assemblea, stabilita statutariamente, sarebbe rimasta invariata, a fronte di una maggiore consistenza della LNPA sia in termini numerici (la Lega A è passata da 18 a 20 squadre) e sia in termini di contributo economico apportato al sistema.
Senonché, come affermato dalla LND, a partire dal 2012 (anno in cui la LNPA contava già 20 squadre e la Lega Pro ne aveva già ridotto il numero da 90 a 60), lo Statuto FIGC è stato più volte adeguato alla normativa CONI e ai principi fondamentali da parte di Commissari ad actum, i quali hanno continuato a mantenere, in capo alle tre componenti professionistiche, la percentuale di voti esistenti all’atto della proposizione del ricorso.
In tutti questi anni, tuttavia, la LNPA non ha mai impugnato lo Statuto sostenendo la violazione del principio democraticorappresentativo da parte delle norme disciplinanti la ripartizione delle percentuali di voto, mostrando in tal modo acquiescenza alle stesse norme di cui oggi si duole.
Non solo. Come correttamente evidenziato dalla FIGC in udienza, la Lega, che oggi lamenta la mancata convocazione del Consiglio Federale per procedere, prima dell’assemblea del 4 novembre, alla modifica delle percentuali interne di voto ripartite tra le componenti del settore professionistico, non ha neppure provveduto a richiedere, tramite i propri rappresentanti in seno al Consiglio Federale, al Presidente Federale la convocazione del Consiglio prima della suddetta Assemblea, al fine di dar corso alle modifiche auspicate.
4. Con l’ultimo motivo di ricorso, la LNPA sostiene che il regolamento impugnato violerebbe, oltre l’art. 1 bis, anche l’art. 22, comma 6, dello Statuto CONI.
Secondo la Lega, in particolare, anche la percentuale del 34% riservata statutariamente al settore dilettantistico violerebbe il disposto dell’art. 1 bis nella misura in cui tale percentuale è di ostacolo al riconoscimento in suo favore del ruolo maggioritario richiesto dalla legge.
Di conseguenza, il Consiglio Federale avrebbe dovuto, prima dell’assemblea del 4 novembre, rimettere la questione ad un Commissario ad actum, ai sensi dell’art. 22, comma 6, dello Statuto CONI, “dal momento che sarebbe stato assai difficile (visto il peso di coloro che avrebbero dovuto votare contro se stessi) raggiungere in assemblea un voto compatibile con la novella legislativa”.
Anche detto motivo è infondato.
La Lega, difatti, nel momento in cui sostiene l’illegittimità del regolamento impugnato, per non aver, il Consiglio Federale, proceduto alla nomina di un Commissario ad actum, confonde la dedotta illegittimità dell’atto con l’ipotetica illegittimità della condotta.
Ed invero, anche laddove il Consiglio Federale avesse errato nel non attivare la procedura di cui all’art. 22, comma 6, dello Statuto CONI (di cui si è già detto in ordine alla sua impossibilità, non essendovi alcun decisum da attuare), tale (presunta) errata condotta non potrebbe in alcun modo riverberarsi sulla validità o meno del regolamento impugnato.
5. Il ricorso della LNPA, oltre ad essere infondato, in parte è anche improcedibile.
Come si è innanzi detto, la LNPA lamenta che, a seguito dell’entrata in vigore della disposizione del 2024, la Federazione avrebbe dovuto rinnovare la ripartizione tra le componenti professionistiche della quota del 34%, atteso che “la ripartizione attuale (12%
alla Lega A, il 5% alla Lega B ed il 17 % alla Lega Pro) non tiene conto (per il solo fatto di essere anteriore alla entrata in vigore della legge statale 106/2024) del criterio di rappresentanza che quest’ultima legge ha innovativamente introdotto”.
Ebbene, come noto ed evidenziato dalla stessa difesa della LNPA nel corso della discussione orale, successivamente alla presentazione del ricorso, l’Assemblea Federale del 4 novembre 2024 ha approvato la proposta di revisione dello Statuto formulata dal Presidente Federale, modificando, per quanto di interesse, sia la percentuale spettante alle componenti professionistiche, portandola dal 34% al 36%, sia la ripartizione interna (LNPA da 12 a 18%, LNPB da 5 a 6%, Lega Pro da 17 a 12%) di cui la stessa Lega lamentava l’illegittimità a seguito dell’introduzione dell’art. 1 bis.
Detta intervenuta modifica non può non influire sull’odierno procedimento.
E ̀, difatti, pacifico nella giurisprudenza endo ed eso federale che tutte le volte in cui sopravvenga una situazione di fatto o di diritto che renda inutile la prosecuzione del giudizio, la relativa domanda debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (ex pluris TFN 79/23-24).
A seguito, pertanto, dell’intervenuta modifica, in data 4.11.24, dello Statuto Federale, che, andando incontro alle richieste della Lega di Serie A, ha rafforzato il potere rappresentativo della stessa non solo nell’organo direttivo ma per giunta nell’organo deliberativo, il ricorso, relativamente alle suddette censure, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In altri termini, fermo il rispetto dei criteri adottati, la cui valutazione non è comunque devoluta a questo Tribunale, appare evidente che la sopravvenuta riformulazione delle quote di rappresentanza, in adesione alle indicazioni del dettato normativo, il quale per giunta non fornisce indicazioni percentuali e/o numeriche, rende, in parte qua, improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in parte infondato, in parte improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Francesca Paola Rinaldi
Depositato in data 29 novembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai