F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0110/TFN – SD del 3 Dicembre 2024 (motivazioni) – Bernardino Pio Spina – Reg. Prot. 98/TFN-SD
Decisione/0110/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0098/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11622/98pf24-25/GC/PM/fm del 5 novembre 2024, depositato il 7 novembre 2024, nei confronti del sig. Bernardino Pio Spina, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 11622/98pf24-25/GC/PM/fm del 5 novembre 2024, depositato il 7 novembre 2024, nei confronti del sig. Bernardino Pio Spina, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo associato alla Sezione AIA di Ariano Irpino (AV), per rispondere:
1) violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e dell’art. 5 del Codice Etico dell’A.I.A. per avere violato i principi di lealtà, correttezza, terzietà, imparzialità e probità sportiva, nonché l’obbligo di improntare il proprio comportamento nei rapporti con colleghi e terzi a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del suo ruolo arbitrale, il tutto per aver partecipato in data 11.03.2024 al programma radiofonico “ci avete rotto il calcio”, trasmesso dall’emittente locale Radio CRT e in contemporanea sul canale youtube della stessa emittente, non lesinando, nell’occasione, critiche su alcune regole arbitrali e, invece di stigmatizzare le critiche che il conduttore rivolgeva ad un suo collega di Sezione, si associava al suo giudizio negativo;
2) violazione dell’art. 42, comma 4, lett. b), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri per avere svolto attività collaborativa presso una società calcistica affiliata alla FIGC, svolgendo, in particolare, il ruolo di social media manager della società Claudio Oliva Passo Eclano.
L' accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Bernardino Pio Spina hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Bernardino Pio Spina personalmente, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Bernardino Pio Spina la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 3 dicembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai