F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0113/TFN – SD del 11 Dicembre 2024 (motivazioni) – Tarabotto, ASD Vado FC 1913 – Reg. Prot. 102/TFN-SD

Decisione/0113/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0102/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Gaia Golia – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12792/329pf24-25/GC/gb del 15 novembre 2024, nei confronti del sig. Franco Adelio Tarabotto e della società ASD Vado FC 1913, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 15 novembre 2024, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. TARABOTTO Franco Adelio, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Presidente con poteri di rappresentanza della società A.S.D. VADO F.C. 1913, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso nel corso di una intervista concessa alla testata giornalistica online “SV.sport.it” al termine della gara Vado vs Città di Varese - disputata in data 03/11/2024, valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie D Girone A della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 1-1 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. G. D’Agnillo della Sez. A.I.A. di Vasto), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <Sull’arbitro non dico niente perché se uno è come posso dire devo pensare alla malafede ma preferisco pensare che sia uno che psichicamente non è a posto e quindi belin ha dei problemi. So solo che chi ci mette dei soldi nella società viene rovinato da un arbitraggio come questo è vergognoso veramente ... mi devo sentire preso per il culo da una persona che è in mezzo al campo che mi prende per il culo perché se avesse sbagliato una volta puoi dire va bene ma sulla conduzione che ha fatto vuol dire che belin puoi pensare solamente che era in malafede quello non posso pensarlo lo spieghi lui perché ha fatto la conduzione che ha fatto perché è stata una cosa veramente vergognosa e dico agli arbitri fate un po' i cazzi che volete … e affanculo tutti quelli che girano intorno a questo mondo di merda perché essere preso per il culo uno sbaglio posso ammetterlo oggi è stata una presa per il culo continua … poi lo vedevi una faccia da sfinge uno che sembra scemo belin che lo guardi non sai che … facci i cazzi che vogliono … non ho detto che è in malafede penso solamente che psichicamente non era nelle condizioni ottimali … ha fatto quello che ha voluto ha rovinato una partita ci ha vietato a noi di rimanere attaccati al BRA di non aumentare il distacco … oggi è stata veramente una vergogna arbitrale … posso essere così scemo da farmi prendere per il culo da uno così perché ha una giacchetta addosso non voglio essere preso per il culo … oggi mi ha rovinato una partita sulla quale noi contavamo molto … essere preso per il culo da una persona che posso pensare che se fosse venuto con un certificato medico che diceva che aveva una condizione un po' mezza e mezza lo accettavo e dicevo embè cerchiamo di aiutarlo ...> (dal minuto 00:02 al minuto 05:09 della registrazione in atti);

- la società A.S.D. VADO F.C. 1913, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Franco Adelio Tarabotto, quale all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società.

La fase istruttoria

In data 5.11.2024 la Procura Federale, a seguito di una mail di pari data inoltratale dall’indirizzo f.chiavari@lnd.it, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 329pf24-25 avente ad oggetto “Dichiarazioni disciplinarmente rilevanti rese dal Presidente della società FC Vado, sig. Franco Adelio Tarabotto, in occasione di un'intervista con la testata giornalistica svsport.it”.

Con la richiamata mail la Procura federale veniva invitata a prendere visione del video di cui al link https://youtu.be/qvqBwvW7f5E?si=2Y9u-ZUOKnENGYsk tramite il quale si accedeva al filmato relativo all’intervista rilasciata alla testata giornalistica online “SV.sport.it”, in data 3.11.2024, dal Presidente dell’ASD VADO FC 1913 al termine della gara della gara VADO - CITTÀ DI VARESE - disputata in pari data, valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie D, Girone A, della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 1-1. Dalla visione di detto filmato risultava che il sig. Franco Adelio TARABOTTO aveva rilasciato, alla citata testata giornalistica, un’intervista durante la quale aveva espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso.

L’attività istruttoria dell’Ufficio inquirente è consistita nell’acquisizione della posizione di tesseramento del soggetto coinvolto e del foglio di censimento della Società di appartenenza e, all’esito, ritenuto il procedimento istruito “per tabulas”, la Procura Federale, in data 6.11.2024, notificava al sig. Franco Adelio TARABOTTO e alla società A.S.D. VADO F.C. 1913 la comunicazione di conclusione delle indagini contestandogli quanto riportato nel suddetto atto.

La Procura Federale, posto che nessuno dei deferiti svolgeva attività difensiva, con atto del 15 novembre 2024, si determinava a deferirli innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 5.12.2024. Nessuna delle parti depositava memoria.

L’udienza del 5.12.2024

Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2024, era presente, in rappresentanza della Procura Federale, il Procuratore Aggiunto Avv. Giorgio Ricciardi il quale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione al sig. Franco Adelio TARABOTTO della sanzione dell’inibizione per mesi tre e per la società A.S.D. VADO F.C. 1913 la sanzione dell’ammenda per euro 2.000,00. Nessuno era presente per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale ritiene che da quanto acquisito agli atti possa affermarsi la responsabilità disciplinare del sig. Franco Adelio TARABOTTO e, conseguentemente, della società A.S.D. VADO F.C. 1913.

Il contenuto di quanto dal primo dichiarato durante l’intervista rilasciata il 3.11.2024, nel post partita della gara VADO - CITTÀ DI VARESE valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie D, Girone A, della corrente stagione è certamente lesivo della dignità, della correttezza, dell’imparzialità e della reputazione del Direttore di gara e, più in generale, dell’intero movimento arbitrale e dell’AIA in senso generale.

A mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo occorre osservare che espressioni quali “ … preferisco pensare che sia uno che psichicamente non è a posto e quindi belin ha dei problemi…” o “… chi ci mette dei soldi nella società viene rovinato da un arbitraggio come questo è vergognoso veramente ... mi devo sentire preso per il culo da una persona che è in mezzo al campo…” o ancora “… che era in malafede quello non posso pensarlo lo spieghi lui perché ha fatto la conduzione che ha fatto perché è stata una cosa veramente vergognosa e dico agli arbitri fate un po' i cazzi che volete … e affanculo tutti quelli che girano intorno a questo mondo di merda…” e poi “… oggi è stata una presa per il culo continua … una faccia da sfinge uno che sembra scemo belin che lo guardi non sai che … facci i cazzi che vogliono … non ho detto che è in malafede penso solamente che psichicamente non era nelle condizioni ottimali … ha fatto quello che ha voluto ha rovinato una partita … oggi è stata veramente una vergogna arbitrale … posso essere così scemo da farmi prendere per il culo da uno così perché ha una giacchetta addosso non voglio essere preso per il culo … oggi mi ha rovinato una partita sulla quale noi contavamo molto … essere preso per il culo da una persona che posso pensare che se fosse venuto con un certificato medico che diceva che aveva una condizione un po' mezza e mezza lo accettavo e dicevo embè cerchiamo di aiutarlo” travalicano qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, inteso, quest’ultimo come possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo e si identificano in quei “… giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone … o di organismi operanti nell’ambito … della FIGC …” previsti e puniti dal primo comma dell’art. 23 del C.G.S..

Inoltre il mezzo usato dal sig. TARABOTTO per diffondere le proprie esternazioni, la testata giornalistica online “SV.sport.it”, è certamente idoneo a integrare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 23 del C.G.S. e ciò consente di affermare che le dichiarazioni erano destinate ad essere conosciute nell’immediatezza da una molteplicità di persone e sono dunque da considerare “pubbliche”.

Risulta pertanto integrata la violazione dell’art. 23 del C.G.S.  ricorrendo entrambi gli elementi che debbono concorre affinché si possa affermare la sussistenza della sua violazione e cioè il contenuto lesivo delle propalazioni e la circostanza che le stesse possano essere conosciute da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione.

Da ciò discende che la società A.S.D. VADO F.C. 1913, in conseguenza delle condotte poste in essere del sig. Franco Adelio TARABOTTO, all’epoca dei fatti legale rappresentante della stessa, così come accertate da questo Tribunale, deve rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del C.G.S..

In considerazione di quanto sopra, quindi della violazione delle norme contestate e della palese lesività delle dichiarazioni rilasciate dal sig. TARABOTTO, il Tribunale ritiene congruo determinare le sanzioni nelle misure richieste, per entrambi, dalla Procura Federale e meglio indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Franco Adelio TARABOTTO, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società ASD VADO FC 1913, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 11 dicembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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