F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0114/TFN – SD del 12 Dicembre 2024 (motivazioni) – ASD Sapri Soccer School Cilento, USD Scalea Calcio, ASD Oasi San Feliciana, ADP Santa Maria Apparente + altri – Reg. Prot. 104/TFN-SD

Decisione/0114/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0104/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Ermando Bozza - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13096/136pf2425/GC/GR/ff del 20 novembre 2024, nei confronti dei sigg.ri Virgilio Salvatore Minniti, Ciriaco Lombardi, Bruno Nettuno, Giuseppe Bono, Giovanni Cioffi, Antonio Concilio, Giuliano Forani, e le società ASD Sapri Soccer School Cilento, USD Scalea Calcio 1912, ASD Oasi San Feliciana, ASD Madonna Dei Bagni, ADP Santa Maria Apparente, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 13096/136pf24-25/GC/GR/ff del 20 novembre 2024 nei confronti:

1. del sig. Virgilio Salvatore Minniti, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD FC Empoli Giovani, per rispondere della "violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso promosso a mezzo “Facebook” la costituzione di una selezione di calciatori nati negli anni 2009 e 2010 per la partecipazione al torneo “Cedrotto D’Oro”, per il quale non è stata autorizzata la partecipazione di calciatori nati in quegli anni e nonostante tale categoria non fosse ricompresa nel regolamento dello stesso torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

2. del sig. Ciriaco Lombardi all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Sapri Soccer School Cilento,

-  per rispondere:della "violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D’Oro nonostante la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

- della "violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. BRUNO NETTUNO svolgesse attività di allenatore e di dirigente per la squadra “Giovanissimi” della A.S.D. Sapri Soccer School Cilento in occasione della partecipazione al torneo Cedrotto D’Oro, attività svolta nella consapevolezza che la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

3. del sig. Bruno Nettuno all’epoca dei fatti allenatore tesserato presso la ASD Sapri Soccer School Cilento, per rispondere della "violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso svolto attività di allenatore e di dirigente per la squadra “Giovanissimi” della A.S.D. Sapri Soccer School Cilento in occasione della partecipazione al torneo Cedrotto D’Oro, consapevole che la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. Sapri Soccer School Cilento non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

4. del sig. Giuseppe Bono, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della USD Scalea Calcio 1912, per rispondere della "violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in quanto presidente e legale rappresentante della società organizzatrice del torneo Cedrotto D’Oro, consentito, e comunque non impedito, che vi partecipassero le squadre della categoria “Giovanissimi” delle società A.S.D. SAPRI SOCCER SCHOOL CILENTO, SSDARL F.C. POMPEI, A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, A.S.D. OASI SAN FELICIANA, A.S.D. MADONNA DEI BAGNI, A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE, nonostante la categoria “Giovanissimi” e le suddette società non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

5. del sig. Giovanni Cioffi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Oasi Sanfeliciana, per rispondere della "violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D’Oro nonostante la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. OASI SANFELICIANA non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

6. del sig. Antonio Concilio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Madonna dei Bagni, per rispondere della "violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto

disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D’Oro nonostante la categoria “Giovanissimi” e la A.S.D. MADONNA DEI BAGNI non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

7. del sig. Giuliano Forani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ADP Santa Maria Apparente, per rispondere della "violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo Cedrotto D’Oro nonostante la categoria “Giovanissimi” e la A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico";

8. della società ASD Sapri Soccer School Cilento, "a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. BRUNO NETTUNO e dal sig. CIRIACO LOMBARDI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione";

9. della società USD Scalea Calcio 1912, "a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. GIUSEPPE BONO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione";

10. della società ASD Oasi San Feliciana, "a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. GIOVANNI CIOFFI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione";

11. della società ASD Madonna dei Bagni, "a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. ANTONIO CONCILIO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione";

12. della società ADP Santa Maria Apparente, "a titolo di responsabilità diretta e ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. GIULIANO FORANI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione"

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e i signori Ciriaco Lombardi, Bruno Nettuno, Giuseppe Bono, Giovanni Cioffi e Giuliano Forani, nonché le società USD Sapri Soccer School Cilento, USD Scalea Calcio 1912, ASD Oasi San Feliciana e ADP Santa Maria Apparente, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Raffaella Crusco e Antonio Domenico Ferrante, in rappresentanza dei signori Ciriaco Lombardi e Bruno Nettuno, nonché della società ASD Sapri Soccer School Cilento, l'Avv. Piero Perri, in rappresentanza del sig. Giuseppe Bono e della società USD Scalea Calcio 1912, e il sig. Giovanni Cioffi personalmente e in rappresentanza della società ASD Oasi San Feliciana, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Ciriaco Lombardi, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- al sig. Bruno Nettuno, giorni 40 (quaranta) di squalifica;

- al sig. Giuseppe Bono, mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) di inibizione;

- al sig. Giovanni Cioffi, giorni 80 (ottanta) di inibizione;

- al sig. Giuliano Forani, giorni 80 (ottanta) di inibizione;

- alla società USD Sapri Soccer School Cilento, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;

- alla società USD Scalea Calcio 1912, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda;

- alla società ASD Oasi San Feliciana, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;

- alla società ADP Santa Maria Apparente, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                                 Roberto Proietti

 

Depositato in data 12 dicembre 2024

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it