F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0116/TFN – SD del 16 Dicembre 2024 (motivazioni) – SSDARL Spinea 1966 + altri) – Reg. Prot. 96/TFN-SD

Decisione/0116/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0096/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Angelo Venturini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11599/39pf2425/GC/GR/ff del 5 novembre 2024, depositato il 6 novembre 2024, nei confronti dei signori Salvatore Indriolo, Sandro Zanatta, Nicola Sandri e Leonardo Cossu, nonché nei confronti della società Spinea 1966 SSD A RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 5 novembre 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1.- sig. INDRIOLO SALVATORE all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore presso la U.S. Arcella Padova A.S.D. per rispondere:

- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D., svolto attività di allenatore privo di tesseramento per la società F.C. SPINEA 1966 durante il mese di giugno 2024;

2.- sig. ZANATTA SANDRO all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. SPINEA 1966 per rispondere:

- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, privo di tesseramento per la F.C. SPINEA 1966, prestato attività in qualità di Dirigente responsabile del settore giovanile in favore della predetta società lungo l’intera stagione sportiva 2023- 2024;

3.- sig. SANDRI NICOLA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente presso la F.C. SPINEA 1966 per rispondere: - della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in via diretta e autonoma per avere lo stesso attivamente e consapevolmente coadiuvato il sig. INDRIOLO SALVATORE – privo di tesseramento per la F.C. SPINEA 1966 e tesserato per la U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D. - nella sua attività di allenatore per la F.C. SPINEA 1966 durante il mese di giugno 2024, contribuendo all’organizzazione delle sedute di allenamento;

4.- sig. LEDA EMANUELE all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente presso la F.C. SPINEA 1966 per rispondere: - della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in via diretta e autonoma per avere lo stesso coadiuvato, nonché consentito e comunque non impedito, la redazione e pubblicazione in data 17 giugno 2024 del comunicato sulla pagina Facebook ufficiale della F.C. SPINEA 1966 recante la notizia del trasferimento in ingresso - a seguito di svincolo – dei calciatori sig.ri Matteo Gobbo e Roberto Losso, entrambi all’epoca dei fatti ancora tesserati rispettivamente per la A.S.D. Albignasego Calcio e per la Calvi Noale S.S.D. A R.L.;

5.- sig. COSSU LEONARDO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della F.C. SPINEA 1966 per rispondere:

- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. INDRIOLO SALVATORE, in costanza di tesseramento per la U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D., svolgesse attività di allenatore privo di tesseramento per la società F.C. SPINEA 1966 durante il mese di giugno 2024;

- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. ZANATTA SANDRO, in assenza di tesseramento per la F.C. SPINEA 1966, prestasse attività in qualità di Dirigente responsabile del settore giovanile in favore della predetta società lungo l’intera stagione sportiva 2023-2024;

- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in via autonoma per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. SANDRI NICOLA, attivamente e consapevolmente coadiuvasse il sig. INDRIOLO SALVATORE – privo di tesseramento per la F.C. SPINEA 1966 e tesserato per la U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D. -, nella sua attività di allenatore per la F.C. SPINEA 1966 durante il mese di giugno 2024, contribuendo all’organizzazione delle sedute di allenamento;

- della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in via autonoma per avere lo stesso consentito e comunque non impedito, sia la stesura e pubblicazione del comunicato del 17 giugno 2024 sulla pagina Facebook ufficiale della F.C. SPINEA 1966, sia la partecipazione del sig. LEDA EMANUELE alla redazione di quest’ultimo, comunicato recante la notizia del trasferimento in ingresso - a seguito di svincolo - dei calciatori sig.ri Matteo Gobbo e Roberto Losso, entrambi all’epoca dei fatti ancora tesserati rispettivamente per la A.S.D. Albignasego Calcio e per la Calvi Noale S.S.D. A R.L.

6.- la società F.C. SPINEA 1966 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti  in essere dai sig.ri INDRIOLO SALVATORE, ZANATTA SANDRO, SANDRI NICOLA, LEDA EMANUELE e COSSU LEONARDO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

La procura acquisiva in sede di istruttoria i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa dell’illecito:

1. Segnalazione prot. n. 31674 del 21 giugno 2024 inviata alla Procura Federale dalla Segreteria del Sito di Coverciano contenente una segnalazione dell’A.I.A.C. – Veneto avente ad oggetto “Sig. Salvatore Indriolo”, corredata da n. 2 allegati fotografici di cui una schermata, tratta dal social network Facebook recante un comunicato della F.C. Spinea 1966 del 17 giugno 2024 e una locandina della medesima società;

2. Fogli censimento della società F.C. Spinea 1966 relativi alle stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025;

3. Fogli censimento della società U.S. Arcella Padova A.S.D. relativi alle stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025;

4. Anagrafica, tesseramento e storico del sig. Indriolo Salvatore, Allenatore, U.S. Arcella Padova A.S.D.;

5. Anagrafica, tesseramento e storico del sig. Bettiol Giacomo, Calciatore, F.C. Spinea 1966;

6. Anagrafica, tesseramento e storico del sig. Zuin Massimo, Allenatore, F.C. Spinea 1966;

7. Anagrafica, tesseramento e storico del sig. Tasso Alessandro, Calciatore, F.C. Spinea 1966;

8. Anagrafica, tesseramento e storico del sig. Torino Marco, Calciatore, F.C. Spinea 1966;

9. Anagrafica, tesseramento e storico dei sig.ri Gobbo Matteo e Losso Roberto, Calciatori, F.C. Spinea 1966;

10. Anagrafica, tesseramento e storico del sig. Zanatta Sandro, Dirigente, F.C. Spinea 1966;

11. Verbale di Audizione del sig. Varponi Marco del 22 luglio 2024, Presidente della Sezione Provinciale AIAC di Venezia;

12. Verbale di Audizione del sig. Cancellada Marco del 22 luglio 2024, Segretario della Sezione Provinciale AIAC di Venezia;

13. Verbale di Audizione del sig. Bettiol Giacomo del 30 luglio 2024, Calciatore, F.C. Spinea 1966;

14. Verbale di Audizione del sig. Tasso Alessandro del 30 luglio 2024, Calciatore, F.C. Spinea 1966;

15. Verbale di Audizione del sig. Zuin Massimo del 30 luglio 2024, Allenatore, F.C. Spinea 1966;

16. Verbale di Audizione del sig. Sandri Nicola del 16 agosto 2024, Dirigente, F.C. Spinea 1966;

17. Verbale di Audizione del sig. Zanatta Sandro del 22 agosto 2024, Dirigente, F.C. Spinea 1966;

18. Verbale di Audizione del sig. Leda Emanuele del 22 agosto 2024, Dirigente, F.C. Spinea 1966;

19. Verbale di Audizione del sig. Cossu Leonardo del 22 agosto 2024, Amministratore Unico e Legale Rappresentante, F.C. Spinea 1966;

20. Verbale di Audizione del sig. De Pieri Massimo del 22 agosto 2024, Allenatore, F.C. Spinea 1966;

21. Verbale di Audizione del sig. Indriolo Salvatore del 22 agosto 2024, Allenatore, U.S. Arcella Padova A.S.D.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 3 dicembre 2024 per la discussione del deferimento.

I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Con Ordinanza di pari data il Tribunale decideva poi di stralciare la posizione del sig. Emanuele Leda in considerazione della comunicata impossibilità del medesimo a comparire all'udienza fissata; conseguentemente si disponeva altresì lo stralcio parziale della posizione del sig. Leonardo Cossu, limitatamente al quarto capo di incolpazione specificato nel deferimento. Il procedimento proseguiva pertanto nei confronti dei sig.ri Salvatore Indriolo; Sandro Zanatta; Nicola Sandri; Leonardo Cossu e della società Spinea 1966 SSD A RL

Il dibattimento

In sede di discussione era presente l’Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, nessuno era invece presente per i deferiti. La Procura chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: - al sig. Salvatore Indriolo, mesi 4 (quattro) di squalifica; - al sig. Sandro Zanatta, mesi 10 (dieci) di inibizione; - al sig. Nicola Sandri, mesi 2 (due) di inibizione; - al sig. Leonardo Cossu, mesi 12 (dodici) di inibizione; - alla società Spinea 1966 SSD A RL, euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.

La decisione

Ritiene il Tribunale che debba ravvisarsi la responsabilità dei deferiti.

In verità le condotte oggetto di contestazione trovano conferma nelle dichiarazioni, con valore confessorio, assunte dalla Procura Federale e rese dagli stessi incolpati. Passando dunque all’esame delle singole posizioni dei deferiti risultano invero dimostrate le seguenti condotte illecite.

- Quanto alla posizione di INDRIOLO SALVATORE, sia le dichiarazioni di alcuni calciatori, che dello stesso deferito, indicano come in data 11 e 13 giugno 2024, ancora in costanza del tesseramento dell’Indriolo presso la U.S. Arcella Padova A.S.D, si siano svolte sedute di allenamento della FC Spinea 1966 “dirette dal sottoscritto (Indriolo) e con la presenza del dirigente Sandri Nicola … con tre esercitazioni e una partitina finale” (cfr. dichiarazioni Indriolo del 21.8.2024).

- Quanto a ZANATTA SANDRO lo stesso ha riconosciuto (cfr. dichiarazioni del 21.8.2024) di aver prestato attività in qualità di Dirigente responsabile del settore giovanile in favore della predetta FC Spinea 1966 lungo l’intera stagione sportiva 2023- 2024, occupandosi “della gestione, verifica aggiornamento dati dei calciatori del settore giovanile, quote societarie che i tesserati dovevano dare alla società ecc.”, ma in assenza di regolare tesseramento.

- In riferimento alla posizione di SANDRI NICOLA, il medesimo ha confermato di aver collaborato all’organizzazione ed allo svolgimento degli allenamenti dell’11 e 13 giugno 2024 alla presenza dell’Indriolo, il quale risulta gli avesse comunque anche in precedenza comunicato di essere tesserato per altro sodalizio (la U.S. Arcella Padova A.S.D).

- Circa il sig. COSSU LEONARDO in quanto Presidente ed Amministratore Unico della società F.C. SPINEA 1966 sussiste la responsabilità per le violazioni dei dirigenti ed allenatori come sopra individuati, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F.

In particolare, il Presidente Cossu ha comunque confermato di essere a conoscenza sia della nomina del sig. Zanatta quale responsabile del settore giovanile della società F.C. SPINEA 1966, così come dello svolgimento e della presenza dell’allenatore Indriolo alle due sedute d’allenamento nel mese di giugno 2024.

- Infine la società F.C. SPINEA 1966 risponde infine degli illeciti contestati e come sopra individuati a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri INDRIOLO SALVATORE, ZANATTA SANDRO, SANDRI NICOLA, e COSSU LEONARDO.

Alla luce di quanto esposto deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, commisurando la misura dell’ammenda alle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti ed alla natura non professionistica dell’affiliata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Indriolo, mesi 6 (sei) di squalifica;

- al sig. Sandro Zanatta, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Nicola Sandri, mesi 2 (due) di inibizione;

- al sig. Leonardo Cossu, mesi 8 (otto) di inibizione;

- alla società Spinea 1966 SSD A RL, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2024.

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 16 dicembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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