F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN-SVE del 20 Dicembre 2024 (motivazioni) – ASD Napoli Futsal / Nejc Hozjan – Reg. Prot. 6-8/TFN-SVE

Decisione/0013/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0006/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Roberta Landi - Componente (Relatore)

Carmine Fabio La Torre - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 novembre 2024, a seguito della decisione n. 51/2024 assunta dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport (Procedimenti riuniti n. 0006/TFNSVE/2023-2024 e n. 0008/TFNSVE/2023-2024 - ASD Napoli Futsal / Nejc Hozjan - Reclami ex art. 90, comma 2, lett. b, CGS avverso la decisione della Commissione Accordi Economici n. 164 quater 2022/2023 pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023), la seguente

DECISIONE

In data 24 giugno 2022 la ASD Napoli Futsal stipula con il calciatore Nejc Hozjan un accordo ai sensi dell'art. 94 ter NOIF, ritualmente depositato presso la Divisione Calcio a 5. Nello specifico, l'accordo presenta una durata triennale (con scadenza al 30 giugno 2025) e prevede la corresponsione, in favore del Calciatore, di un compenso complessivo pari ad 90.500,00, così distribuiti: 28.500,00 per la stagione 2022/2023, 30.000,00 per la stagione 2023/2024; 32.000,00 per la stagione 2024/2025. Nel luglio del 2022, e dunque soltanto un mese dopo il perfezionamento dell'accordo, Nejc Hozjan ottiene il tesseramento con la società professionistica spagnola Club Noia Futbol Sala. Tale circostanza rende operativa la clausola di cui all'art. 5 dell'accordo in parola, che testualmente recita: "Laddove l'Atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore professionista o non professionista con un club di una Federazione estera, sarà tenuto - anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei calciatori - al pagamento, in favore della Società, di una penale pari al doppio/triplo (selezionare una delle opzioni: in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano o meno maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili".

In ragione di ciò, il Napoli Futsal diffida per ben due volte il Calciatore al pagamento di quanto dovuto in suo favore, senza tuttavia ricevere riscontro. Così propone ricorso alla Commissione Accordi Economici (CAE) perché, previo accertamento della violazione dell'art. 5 dell'accordo da parte del Calciatore, il sig. Hozjan sia condannato a pagare in suo favore la penale nella misura contrattualmente prevista, e dunque pari ad 271.500,00, somma corrispondente al "triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta" con l'accordo richiamato ovvero in altra eventuale minore misura. Nejc Hozjan partecipa al giudizio dinanzi alla CAE contestando sia l'an della pretesa creditoria che il suo quantum, del quale richiede anche la riduzione per eccessiva onerosità.

Con decisione del 21 dicembre 2023, la Commissione Accordi Economici, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Napoli Futsal nei confronti di Nejc Hozjan, riduce ad 30.166,67 (quale "importo medio degli importi annui lordi convenuti per le tre stagioni sportive indicate nell’accordo economico") quanto dovuto dal Calciatore alla Società, ritenendo eccessivamente onerosa la penale prevista dal richiamato art. 5 dell'accordo.

Avverso la decisione della CAE propongono reclamo a questa Sezione del Tribunale Federale Nazionale sia il calciatore che la Società.

Con autonomo reclamo avverso la medesima statuizione della Commissione Accordi Economici (proc. n. 0006/TFNSVE-20232024), l'ASD Napoli Futsal richiede a questo Tribunale, previo annullamento e/o riforma della decisione della CAE, in via principale, la condanna del calciatore Hozjan al pagamento dell'intera penale dovuta ex contractu, e dunque nella misura di 271.500; in via subordinata, la condanna del Calciatore alla corresponsione, sempre in favore dell'ASD Napoli Futsal, della penale in misura di 181.000,00, pari al "doppio degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta"; in via ulteriormente gradata, la condanna al pagamento della penale in misura di 90.500,00, pari agli "importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta"; in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento in favore dell'ASD Napoli Futsal della penale "in altra eventuale minore misura, ritenuta equa dal Collegio".

Il calciatore Nejc Hozjan (proc. n. 0008/TFNSVE-2023-2024), ha chiesto a sua volta la riforma integrale della decisione della Commissione Accordi Economici, non condividendo il rigetto delle eccezioni di invalidità/inefficacia dell'accordo triennale, come pure di nullità e/o inefficacia quantomeno dell'art. 5 del predetto accordo, anche per la mancata adeguata approvazione scritta specifica della relativa clausola. In subordine, richiede un'ulteriore riduzione della penale, ritenendola eccessivamente onerosa anche così come rideterminata dalla CAE con la decisione reclamata. Il Napoli Futsal replica al gravame del Calciatore con memoria del 4 gennaio 2024, sostenendone la radicale infondatezza.

Questo Tribunale, disposta la riunione dei due procedimenti innanzi descritti, con decisione n. 23 del 5 marzo 2024, depositata l'8 marzo 2024, respinge la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Calciatore Nejc Hozjan, rigetta l'appello dal medesimo proposto e, in accoglimento di quello proposto dalla società ASD Napoli Futsal, riforma la decisione della Commissione Accordi Economici - LND e, per l'effetto, condanna il Calciatore al pagamento, in favore del Club dilettantistico, della somma di 271.5000,00 a titolo di penale per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022, oltre spese legali liquidate in complessivi 500,00, oltre accessori.

La decisione del TFN è impugnata da Nejc Hozjan dinanzi al Collegio di garanzia del CONI.

Con ricorso n. 15/2024, presentato in data 18 marzo 2024, il Calciatore chiede la riforma della decisione n. 00023/TFNSVE-20232024, con rinvio della vertenza al Tribunale federale per un nuovo esame, o l'annullamento della decisione senza rinvio, mediante accertamento e dichiarazione di invalidità e/o inefficacia tout court dell'accordo economico o, comunque, nullità e/o inefficacia dell'art. 5 dell'accordo economico.

Quattro i motivi posti da Hozjan a fondamento del gravame, sintetizzabili come di seguito.

Con il primo motivo, il Calciatore lamenta che il Tribunale federale, con la sentenza impugnata, sarebbe incorso nell'errore di ritenere non provato l'effettivo tenore delle intese negoziali intercorse tra le parti al momento della sottoscrizione dell'accordo economico triennale dedotto in lite e così rigettato il primo motivo di reclamo relativo all'invalidità e/o inefficacia tout court del contratto. Più precisamente, ad avviso del Ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata - anche in via presuntiva l'esistenza della condizione sospensiva negativa che le parti - a suo dire - avrebbero concordato verbalmente al momento della sottoscrizione dell'accordo, e relativa al tesseramento con un club professionistico estero, ritenendo, quindi, inefficace l'accordo stesso. Il motivo è ritenuto inammissibile e, comunque, infondato dal Collegio di garanzia che, sul punto, condivide la scelta del Tribunale federale di non mettere in discussione, alla luce dell'istruzione svolta, la libera volontà della parti di vincolarsi per un triennio, senza condizioni.

Con il secondo motivo di gravame, il Calciatore sostiene che il Tribunale federale avrebbe ancora una volta erroneamente respinto l'eccezione di inefficacia dell'accordo economico, questa volta per violazione dell'art. 14 del Regolamento FIFA su Status e Trasferimenti dei calciatori, come pure per violazione delle norme costituzionali e comunitarie a tutela del diritto a lavoro. Invero, sempre ad avviso del Ricorrente, qualora il Tribunale, in corretta applicazione delle anzidette norme, avesse limitato l'indagine entro il perimetro decisionale fissato dalle difese svolte dalle parti in primo grado, avrebbe dovuto ritenere sorretto da giusta causa il recesso anticipato del sig. Hozjan per effetto del trasferimento da un club dilettantistico ad un club professionistico estero. Ma anche questo motivo è respinto dal Collegio di garanzia, che sul punto ancora una volta condivide quanto osservato dal Tribunale federale, ovverosia la mancanza nella specie dei presupposti per la risoluzione per giusta causa di un accordo liberamente sottoscritto fra le parti, non essendosi avverato "un fatto - imputabile ad una delle parti contraenti - di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra le parti stesse e tale non può essere, come prospettato nella specie dal calciatore, la possibilità di cambio di status da dilettante a professionista trattandosi di circostanza che non solo non è imputabile ad una condotta ingiusta dalla controparte, ma che addirittura travalica il bilanciamento degli interessi delle parti contraenti [...]". Senza considerare - aggiunge sul punto di Collegio di garanzia -  che l'art. 14 del Regolamento FIFA giustifica il recesso ante tempus in presenza di giusta causa nel caso di condotta abusiva della controparte nell'esecuzione dell'accordo, mentre nella fattispecie in esame è al applicabile l'art. 17 del regolamento FIFA, non a caso richiamato dall'art. 5 dell'accordo economico per il quale è causa, che disciplina le conseguenze del recesso ante tempus da un contratto senza giusta causa, prevedendo l'imposizione in tal caso di una sanzione pecuniaria.

Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente lamenta che il Tribunale federale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 1341 c.c. per aver ritenuto sufficiente a garantire l'efficacia alla clausola (assunta come vessatoria) di cui all'art. 5 dell'accordo economico una sottoscrizione apposta cumulativamente per l'approvazione di più clausole, non tutte di natura vessatoria, con una tecnica redazionale per nulla idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul tenore oltremodo sfavorevole della clausola stessa. Anche tale motivo è ritenuto infondato dal Collegio di garanzia, che ancora una volta ritiene corretto quando osservato sul punto dal Tribunale federale, ovverosia "il fatto che tra gli accordi per i quali sia stata contemplata la doppia sottoscrizione ve ne sia qualcuno che non presenta i caratteri della vessatorietà non significa che per quelli che tali sono e che sono stati correttamente indicati non operino gli effetti di vincolatività riconosciuti".

Con il quarto ed ultimo motivo, il Calciatore lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non fare applicazione dell'art. 1384 c.c., non ritenendo la penale frutto dell'autonomia contrattuale perché imposta dal Sistema Calcio a 5 e dunque a tutela dell'interesse generale (meritevole di tutela secondo l'ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti e alla competitività del  Campionato italiano di Calcio a 5 che, nel modulo standard predisposto per gli accordi economici, consente alle parti unicamente di selezionare, in ordine al quantum della penale in parola, soltanto l'opzione tra il doppio o il triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta, con automatica applicazione del triplo in caso di mancata opzione. Il Collegio di garanzia del CONI ritiene fondato il motivo riguardante l'eccessiva onerosità della penale prevista per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022. Pur apprezzando il percorso argomentativo del Tribunale federale, per aver dato rilievo anche agli interessi generali della Divisione calcio a 5 e delle squadre partecipanti al relativo Campionato, che invece non erano stati adeguatamente considerati dal giudice di primo grado, lo censura nelle conclusioni, ovverosia là dove ritiene comunque inapplicabile nel caso di specie il rimedio di cui all'art. 1384 c.c. Ad avviso del Collegio di garanzia "Non si può [...] escludere, pur in presenza di interessi generali, l'applicazione di una disposizione, come quella dettata dall'art. 1384 c.c., che ha una funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, in tutti i casi in cui la penale prevista, per il mancato rispetto del contratto, risulti manifestamente eccessiva". Venendo più nello specifico al caso che occupa, il Collegio di garanzia osserva che "poiché l'accordo contrattuale stipulato fra le parti è comunque espressione dell'autonomia privata di cui all'art. 1322 c.c., deve ritenersi quindi ammissibile il sindacato sulla congruità della penale e la sua eventuale riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., anche se la previsione di una penale, in misura percentuale sul contenuto economico dell'accordo, era stata prevista nel modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5 (nel quale peraltro era comunque consentito scegliere fra due diverse misure della penale)". Una volta ritenuto applicabile l'art. 1384 c.c., il Collegio ritiene dunque necessario "valutare la congruità della penale comminata al ricorrente che, come aveva ritenuto il giudice di primo grado, risulta evidentemente eccessiva, pur tenendo conto anche degli interessi generali tutelati, in relazione al valore economico del contratto sottoscritto dalle parti e non adempiuto dallo stesso ricorrente". Per tali ragioni, il Collegio di garanzia del CONI ritiene necessaria una rinnovata valutazione da parte del Tribunale federale sulla questione "affinché, in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, facendo uso del suo prudente apprezzamento, [valuti] l'interesse del creditore all'adempimento della prestazione non eseguita o eseguita in ritardo, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito. Il tutto considerando anche l'interesse generale, rappresentato dalla Divisione calcio a 5, al rispetto degli impegni contrattuali assunti dai giocatori con le squadre con le quali hanno sottoscritto un accordo".

A tal fine, il Collegio di garanzia del CONI ha disposto il rinvio della questione al Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche perché, in diversa composizione e sulla base delle considerazioni in diritto innanzi esposte, decida nuovamente sull'ammontare della penale dovuta dal calciatore Nejc Hozjan alla Società ASD Napoli Futsal.

Nel giudizio di rinvio, tempestivamente riattivato, si sono costituiti e difesi sia il sig. Hozjan sia l'ASD Napoli Futsal.

La difesa del Calciatore ha insistito con la richiesta di ulteriore riduzione della penale in contestazione, rispetto alla misura già individuata dalla CAE, eventualmente valutando di adottare il parametro di quantificazione di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 34021/2019 (id est, 1/8 di euro 30.000,00 quale valore di un'annualità del contratto o, in subordine, 1/8 di 90.000,00 quale valore del contratto nel suo complesso. E tanto in ragione delle carenze nell'allegazione e prova ritenute imputabili all'ASD Napoli Futsal, a partire dalla mancata allegazione e prova dell'interesse effettivo del club all'esecuzione del contratto, nonché in ragione dell'enorme sproporzione tra la penale e il valore del contratto.

Da parte sua, L'ASD Napoli Futsal ha chiesto di valutare in modo quanto più congruo possibile la diminuzione della penale, con condanna del sig. Hozjan a corrispondere al club, a titolo di penale, l'importo di 181.000,00, pari a due terzi della penale ovvero pari al doppio degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta; ovvero, in via subordinata, l'importo di 135.750,00, pari ad un mezzo della penale, quale limite ultimo sulla base dei principi generali e della condotta tenuta dal calciatore; ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'importo di 90.500,00, pari ad un terzo della penale, corrispondente alla medesima misura degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta; ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'importo di euro 66.875,00, pari ad un quarto della penale intera; infine, in via ulteriormente subordinata, il Napoli Futsal ha chiesto che il calciatore Hozjan sia condannato a pagare in suo favore la penale in altra eventuale minore misura, ritenuta equa dal Collegio.

La vertenza, discussa in modalità di videoconferenza nella riunione del 27 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, concedendo a entrambe le parti costituite termine per note sino al 5 dicembre e repliche sino al 12 dicembre.

*****

È richiesto a questo Collegio di valutare, in sede di rinvio, la riducibilità, per manifesta eccessività, della clausola penale espressa all'art. 5 dell'accordo economico in atti, concluso tra le parti in data 24 giugno 2022, in forza della quale là dove l'Atleta, in contrasto con i termini del tesseramento con la società, avesse richiesto e ottenuto il tesseramento come calciatore professionista o non professionista con un club di una Federazione estera, sarebbe stato tenuto al pagamento di una penale pari al triplo degli importi complessivamente pattuiti.

È indubbio che il rimedio di cui all'art. 1384 c.c. sia un "aspetto del normale controllo che l'ordinamento si è riservato sugli atti di autonomia privata" (Cass. n. 10511/1999), il quale va operato, non soltanto al momento della conclusione dell'accordo ma anche alla luce della fase attuativa dello stesso, tenuto conto del principio di solidarietà (art. 2 cost.), come pure delle clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), quali elementi conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (Cass. n. 11908/20). Né può dubitarsi che destinatari del controllo in parola siano tutti gli atti di autonomia negoziale, anche di tipo collettivo, come quelli attraverso i quali gli enti di governo dello sport, compresa la Divisione Calcio a 5, sono soliti assolvere alle loro funzioni istituzionali, essenziali per la tenuta dell'intero movimento.

Nel caso che occupa, è pacifico che l'accordo economico del quale si controverte sia rimasto del tutto inadempiuto. E ciò in conseguenza della scelta del Calciatore di tesserarsi, soltanto un mese dopo la conclusione del vincolo triennale con il Napoli Futsal, per il club estero del Noia Futbol Sala. Da qui l'operatività della penale di cui all'art. 5. Come pure deve tenersi in conto il comportamento silente fatto registrare in tali circostanze dall'Atleta, il quale non ha prodotto alcun riscontro alle ripetute diffide all'adempimento rivoltegli dal Napoli Futsal nell'immediatezza dei fatti.

Con riguardo, poi, all'interesse del creditore all'adempimento, non è contestato tra le parti che il Napoli Futsal, prima di determinarsi a vincolare il sig. Hozjan per il triennio 2022-2025, avesse già tesserato il calciatore per la stagione 2021/2022. Sì che le emergenze processuali rivelano che il Napoli Futsal, con la sottoscrizione dell'accordo del quale si controverte, avesse un interesse più che apprezzabile a che il sig. Hozjan vestisse i suoi colori sociali in maniera duratura. Circostanza, questa, per la quale il club italiano aveva ritenuto congruo sostenere un impegno di spesa complessivo pari a ben 90.500,00 euro.

Il dato da ultimo richiamato, da sé, non è però dirimente ai fini di un'eventuale riconduzione ad equità della penale. Il rimedio di cui all'art. 1384 c.c. è diretta espressione del principio di proporzionalità, e più in generale dell'"equilibrio" del regolamento negoziale, che tuttavia non è - di necessità - garanzia d’equivalenza tra le prestazioni. La proporzionalità, piuttosto, va declinata con i concorrenti principi di ragionevolezza e adeguatezza, apprezzabili soltanto ponderando tutti gli interessi (particolari e generali) dedotti nel regolamento negoziale e che assumono una valenza del tutto singolare là dove declinati nell'ambito dell'attività negoziale di tipo sportivo. Come rilevato da questo Tribunale già in occasione della decisione n. 23 del 5 marzo 2024 e come pure valorizzato dallo stesso Collegio di garanzia del CONI nel disporre il rinvio del presente procedimento, il giudizio in ordine all'onerosità - se eccessiva o meno e, eventualmente, in quale misura - della clausola penale per cui è causa richiede la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti nell'accordo economico del quale si controverte, tra cui va adeguatamente valorizzato anche quello riferibile alla Divisione Calcio a 5. Dopotutto, non è un caso che è proprio alla Divisione Calcio a 5 che si deve la predisposizione del modulo stesso utilizzato dalle parti per la sottoscrizione dell'accordo in parola, il quale standardizza la penale della quale si controverte imponendo, in ordine al quantum, che il suo calcolo avvenga sulla base dell'intero ammontare pattuito dalle parti e con il moltiplicatore del doppio o del triplo, a scelta delle parti, e con applicazione automatica del triplo in caso di mancata opzione.

La penale in parola non risponde ad una funzione meramente compensativa del danno da inadempimento, ma è chiamata ad assolvere anche - e soprattutto - una funzione sanzionatoria e, ancor prima, di deterrenza generale verso la tenuta di comportamenti, come quello ivi contemplato, ovverosia il tesseramento ante tempus per un club straniero, idonei a mettere in discussione non soltanto la regolarità delle competizioni, ma prima ancora la tenuta della Divisione Calcio a 5 italiana e l’interesse, pur meritevole, della Napoli Futsal a usufruire per più anni delle prestazioni dell’atleta. Ne consegue che, in tal caso, è la specificità (art. 165 TFUE) stessa degli interessi sottesi all'atto di autonomia negoziale a giustificare la particolare afflittività della sanzione, di certo non misurabile con criteri di calcolo utilizzati dalla giurisprudenza con riferimento a contratti a prestazioni corrispettive (anzitutto la compravendita) che si muovono in una dimensione dualistica degli interessi incisi in concreto dal regolamento, e dunque molto lontana dalla singolarità dell'attività negoziale della quale si controverte in questa sede. Tra l'altro, la funzione sanzionatoria della penale è tanto più forte nella vicenda che occupa, se si considera che, come richiamato dallo stesso Collegio di garanzia del CONI in occasione del presente rinvio, l'art. 17 del regolamento FIFA su Status e Trasferimenti dei Calciatori, non a caso richiamato dallo stesso art. 5 dell'accordo economico del quale si controverte, nel disciplinare le conseguenze del recesso ante tempus da un contratto senza giusta causa, prevede all'occasione proprio l'imposizione di una sanzione pecuniaria.

Ciò nondimeno, tenuto conto che nel caso di specie le parti non hanno espressamente opzionato il moltiplicatore del triplo, la cui applicazione è invece frutto di un automatismo pur previsto dal modello contrattuale delle quali queste si sono avvalse, come pure che l'Atleta ha lasciato il club dilettantistico italiano prima ancora che il campionato di settore prendesse avvio, e comunque a fronte del tesseramento per un club (estero) professionistico, avendo così modo di accedere alla pienezza delle tutele retributive assicurative e previdenziali, questo Collegio ritiene equo rideterminare la penale di cui all'art. 5 dell'accordo economico in atti nella misura di 181.000,00, frutto dell'applicazione del moltiplicatore del doppio (anziché del triplo) all'intero ammontare pattuito con l'accordo economico in atti.

Per tute queste ragioni, la decisione della Commissione Accordi economici della LND di cui al C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023 va riformata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, disattesa ogni altra domanda, riforma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici e, per l'effetto, condanna il sig. Nejc Hozjan a corrispondere in favore dell'ASD Napoli Futsal l'importo di 181.000,00 oltre accessori, dalla data di maturazione e sino al soddisfo.

La particolarità della materia, in uno alla reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione integrale di tutte le spese di lite.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                                   Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 20 dicembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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