F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0059/CSA pubblicata del 27 Novembre 2024 – Palermo Football Club S.p.a.

Decisione/0059/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0085/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente

Stefano Azzali - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0085/CSA/2024-2025, proposto dalla società Palermo Football Club S.p.a. in data 08.11.2024,

per la riforma della decisone del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 76 del 31.10.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.11.2024, l’Avv. Stefano Azzali;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Palermo Football Club S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 76 del 31.10.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Mantova/Palermo del 30.10.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla reclamante l’ammenda di 3.000,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza nel recinto di giuoco di propri collaboratori non inseriti in distinta di gara che, alla richiesta di uscire dal recinto di giuoco, rivolgevano al collaboratore della Procura federale espressioni irriguardose”.

La reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto in via principale l’annullamento della sanzione inflitta ed in subordine la riduzione della stessa.

La reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo basata su fattispecie inesatte e incongruenti riportate nel rapporto del Delegato della Procura Federale, non valutate dallo stesso giudice di prime cure con la "necessaria attenzione".

Ad avviso della società Palermo, infatti, il Giudice Sportivo ha erroneamente sanzionato la reclamante basandosi su un rapporto del Delegato della Procura Federale (l’“Appunto Riservato”) in cui non vi è alcuna evidenza che i collaboratori non inseriti in distinta di gara si trovassero effettivamente all’interno del recinto di gioco, fossero riconducibili alla reclamante e si siano successivamente allontanati, cosi accogliendo l’invito formulato dal Delegato stesso (peraltro non titolato a disporre l’allontanamento di soggetti presenti nel recinto di gioco, essendo tale potere in capo esclusivamente al Direttore di Gara, ex art. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio).

Relativamente alle frasi pronunciate nei confronti del Delegato, la reclamante rileva come la circostanza sia stata refertata dal collaboratore della Procura ma recepita dal Giudice Sportivo nella propria motivazione in modo erroneo e contraddittorio.

Appare infatti evidente, ad avviso della reclamante, come gli autori di tale asserite affermazioni (il Dirigente Accompagnatore, sig. Fabio Pinna, e il Collaboratore della Prima Squadra, sig. Massimiliano Spigolo) non siano gli stessi soggetti invitati dal Delegato della Procura a lasciare il recinto di gioco, essendo gli stessi rimasti (legittimamente) in panchina fino al termine della gara.

La società Palermo inoltre - pur non contestando che la reazione dei propri tesserati sia stata ferma – contesta si sia trattato di espressioni irriguardose o offensive, avendo i propri tesserati in realtà offerto la massima collaborazione nell’individuazione di eventuali soggetti non autorizzati a trovarsi nel recinto di gioco.

In conclusione, la reclamante ritiene che le fattispecie riportate dal Delegato della Procura Federale siano inesatte ed incongruenti e siano state erroneamente valutate dal Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, nel valutare la fondatezza dei motivi posti a base del reclamo, ritiene fondamentale evidenziare in primis come il Giudice Sportivo abbia sanzionato la società Palermo a titolo di “responsabilità oggettiva” per condotta omissiva (non aver impedito la presenza nel recinto di giuoco di propri collaboratori non inseriti in distinta di gara, autori di frasi irriguardose rivolte al collaboratore della Procura Federale).

Il quadro fattuale ricavabile dall’Appunto Riservato redatto dal collaboratore della Procura descrive in realtà due distinte situazioni, la prima (presenza nel recinto di gioco senza esserne autorizzati) attribuibile a soggetti non identificati ma, ad avviso del collaboratore, riconducibili alla società Palermo; la seconda (espressioni offensive ed irriguardose rivolte al collaboratore stesso) posta in essere da soggetti identificati, collaboratori della reclamante, autorizzati a sedere in panchina (il Dirigente Accompagnatore, sig. Fabio Pinna, e il Collaboratore della Prima Squadra, sig. Massimiliano Spigolo).

Si tratta di due fattispecie diverse che, se accertate, possono condurre a due responsabilità diverse: la prima in capo alla società (a cui tali soggetti sono riconducibili) a titolo di responsabilità oggettiva, la seconda in capo agli autori della condotta irriguardosa, a titolo di responsabilità diretta (eventualmente accompagnata dalla responsabilità oggettiva della società di appartenenza).

Dalla lettura del provvedimento del Giudice Sportivo qui impugnato, appare evidente come lo stesso abbia sanzionato la società Palermo per la prima “situazione” oggetto dell’Appunto Riservato, sanzionando esclusivamente la società Palermo a titolo di responsabilità oggettiva per la presenza non autorizzata di soggetti ad essa riconducibili (ma non identificati). Stessi soggetti che, afferma il provvedimento del Giudice Sportivo, hanno rivolto al collaboratore della Procura frasi irriguardose.

Questa Corte ritiene tuttavia che tale provvedimento sia viziato da una errata ricostruzione delle circostanze di fatto alla base dello stesso, essendo chiaro ed inconfutabile dalla lettura dell’Appunto Riservato come le frasi irriguardose siano state in realtà pronunciate da tesserati ben identificati, titolati a trovarsi nel recinto di gioco (essendo entrambi inseriti nella distinta di gara del Palermo). Soggetti tuttavia, questi ultimi, non sanzionati dal Giudice Sportivo (e quindi estranei al reclamo sul quale questa Corte è chiamata oggi a pronunciarsi).

Chiarito quindi quale condotta debba essere qui presa in esame (la presenza nel recinto di gioco di soggetti non autorizzati) ed escluso che le frasi irriguardose siano state pronunciate da tali soggetti, questa Corte ritiene che il referto posto a base della sanzione impugnata non fornisca alcun elemento di prova (neanche a titolo presuntivo) volto a supportare il convincimento del collaboratore della Procura circa la loro “appartenenza” alla società reclamante. Non è dato sapere in alcun modo su quale base e per quali motivi il collaboratore della Procura abbia ricondotto tali soggetti alla reclamante.  Non vi è quindi certezza in ordine alla loro identità e, di conseguenza, all’imputabilità, in via oggettiva, delle loro condotte alla società reclamante.

Questa Corte ritiene quindi che il reclamo vada accolto, dovendo il provvedimento del Giudice Sportivo essere necessariamente accompagnato da idonei presupposti di fatto cui ricollegare la fattispecie incriminatrice, questo anche al fine di garantire il necessario contraddittorio in sede di giudizio di impugnazione. La Corte,

PQM

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Stefano Azzali                                                                   Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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