F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0067/CSA pubblicata del 4 Dicembre 2024 –S.S. Turris Calcio s.r.l.

 

Decisione/0067/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0103/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 103/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S. Turris Calcio s.r.l. in data 18.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 59/DIV del 12.11.2024;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla riunione, tenutasi in videoconferenza il 21.11.2024, il Cons. Nicola Durante e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante; sentito l’arbitro.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S. Turris Calcio s.r.l. impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 59/DIV del 12.11.2024, con cui il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferimento alla partita del campionato di Serie C 2024–2025 Turris/Altamura, disputata l’11.11.2024, ha irrogato al calciatore Samuel Pugliese la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, nel tentativo di divincolarsi dalla marcatura, lo colpiva con uno schiaffo con uno schiaffo al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere a gioco fermo e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale)”.

Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della sanzione: - in via principale, a 2 giornate effettive di gara; - in subordine, a 2 giornate effettive di gara con l’ammenda di 500,00.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 21 novembre 2024, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel referto arbitrale, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.), il fatto si trova così descritto: “a gioco fermo e per tentare di divincolarsi dalla marcatura, colpiva con uno schiaffo al volto l’avversario”.

Sentito in sede di riunione, l’arbitro ha affermato che il colpo non è stato una prosecuzione del movimento di divincolarsi, ma è stato intenzionale e connotato da volontarietà.

Assume la società reclamante che siffatta condotta non può qualificarsi come “ violenta”, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., ma tutt’al più come “gravemente antisportiva”, ai sensi dell’art. 39.

Ciò in quanto:

«a) non era assolutamente intenzione del calciatore Samuel Pugliese colpire con uno schiaffo il collega avversario, volendo lo stesso divincolarsi dalla marcatura al solo fine di acquisire una posizione di vantaggio negli sviluppi dell’azione di giuoco (rimessa laterale a favore della Turris);

b) come implicitamente riconosciuto dal Direttore di gara nel proprio referto, il calciatore dell’Altamura attinto dallo schiaffo non ha necessitato dell’ingresso dei sanitari ed ha ripreso regolarmente e serenamente il giuoco;

c) il contatto è avvenuto durante una fase di gioco (tali sono la battuta della rimessa laterale, la battuta del calcio d’angolo, la battuta di un calcio di punizione, ecc.);

d) il calciatore autore della condotta ha accettato il provvedimento dell’Arbitro senza alcuna protesta».

Tanto premesso, osserva il Collegio che integra la fattispecie di “ condotta violenta”, di cui all’art. 38 C.G.S., il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l’ipotesi di “condotta antisportiva”, di cui all’art. 39 C.G.S., si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Avuto contezza di ciò, appare indubitabile che uno schiaffo in volto costituisca un atto violento, soprattutto per la delicatezza della parte del colpo attinta.

La natura intenzionale dello stesso non consente alcuna riduzione della sanzione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 L’ESTENSORE                                                              IL PRESIDENTE                                                                                          

Nicola Durante                                                                 Pasquale Marino 

                                                                                                                                                    

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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