F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0073/CSA pubblicata del 13 Dicembre 2024 – U.S. Avellino 1912 S.r.l.
Decisione/0073/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0107/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Stefano Toschei - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0107/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 25.11.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 63/DIV del 19.11.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.11.2024, il Dott. Stefano Toschei e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La società U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha proposto reclamo, in data 25 novembre 2024, avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Alessio Tribuzzi in relazione alla gara Benevento/Avellino del 17 novembre 2024 del Campionato Serie C Now 2024-2025, con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 63/DIV – 19 novembre 2024.
La decisione del Giudice Sportivo nei confronti della suddetta società (e del tesserato, in prima battuta) è motivata come segue: “per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, subito dopo il fischio finale a gioco fermo, tentava di colpirlo con un calcio all'altezza del gluteo senza riuscirci. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario, attesa l'integrazione di un mero tentativo e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco fermo.”.
La società reclamante, nell’atto impugnatorio, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice sportivo perché, in particolare, il comportamento tenuto dal calciatore e descritto dal Giudice sportivo avrebbe dovuto essere qualificato, senz’altro, come una condotta caratterizzata da “ingenua imperizia e leggerezza”, traducendosi quindi in un comportamento, al più, “meramente o gravemente” antisportivo, ma sicuramente non riconducibile ad una condotta “violenta (…) mancando DECISAMENTE quel quid che integri gli estremi della volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale o essere inserita in un'attività impetuosa e incontrollata (…)” (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto di reclamo). Infatti nel referto, ad avviso della reclamante, erroneamente la condotta del tesserato è stata considerata violenta, così come nel provvedimento sanzionatorio del Giudice sportivo che qui si impugna, atteso che la condotta ascritta al giocatore va correttamente qualificata come “mero tentativo” di “di colpire con un calcio il gluteo del collega avversario (e non già zone cosiddette più sensibili e delicate) in quanto provocato verbalmente (…)” (così ancora, testualmente, a pag. 3 dell’atto di reclamo). Conseguentemente, alla luce di quanto sopra, la società reclamante chiedeva a questa Corte sportiva d’appello (cfr. pag. 7 del reclamo):
A) “IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente reclamo e per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, ridurre la sanzione della squalifica per 2 (due) gare effettive, irrogata dal Giudice Sportivo al sig. Alessio TRIBUZZI, ad 1 (una) gara effettiva di squalifica”;
B) “IN VIA SUBORDINATA: accogliere il presente reclamo e per l’effetto ridurre la sanzione della squalifica per 2 (due) gare effettive, irrogata dal Giudice Sportivo al sig. Alessio TRIBUZZI, ad 1 (una) gara effettiva con commutazione di una giornata in ammenda di € 500,00”;
Il difensore della reclamante ha confermato, nel corso dell’audizione, quanto indicato nell’atto di reclamo e sopra riassunto, ivi comprese le conclusioni appena riprodotte.
Ad avviso del Collegio il reclamo non si presta a poter essere condiviso quanto alle censure dedotte, atteso che dalla documentazione presente in atti si manifestano all’evidenza e comprovate tutte le circostanze che hanno indotto il Giudice sportivo ad applicare al tesserato della società reclamante la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, sicché neppure può affermarsi con fondatezza, come pretenderebbe di fare la società reclamante, che il Giudice sportivo non abbia correttamente fatto applicazione delle norme del Codice della giustizia sportiva che contengono la disciplina sanzionatoria riferibile a fatti come quelli che, per come è ampiamente comprovato in atti, si sono verificati nella specie, né che abbia tralasciato, erroneamente, di apprezzare la rilevanza delle evidenti circostanze attenuanti che ricorrerebbero nel caso qui oggetto di valutazione.
Va anzitutto evidenziato come, con estrema chiarezza, con riferimento all’episodio qui in esame che ha condotto all’espulsione del calciatore Tribuzzi, il direttore di gara, nel referto, si esprime senza ombra di dubbio per la caratterizzazione “violenta” dell’azione posta in essere dal tesserato della società Avellino e del colpo che egli intendeva infliggere all’avversario. Nel referto del signor Andrea Calzavara, infatti, si legge (testualmente) quanto segue: “[CONDOTTA VIOLENTA] Compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia. subito dopo il fischio finale tale giocatore (Tribuzzi Alessio) tentava di tirare un calcio ad un avversario ad altezza gluteo senza colpirlo e di conseguenza senza arrecare alcun danno”.
Al cospetto, dunque, di una condotta qualificata espressamente come violenta dal direttore di gara (che ha collocato la descrizione della condotta imputata al calciatore, nel modello di referto, proprio nello spazio dedicato alla “condotta violenta”), il Giudice sportivo, tenendo conto delle circostanze del caso e soprattutto della dinamica dell’episodio, significativamente caratterizzato da una azione volta a colpire con un calcio un avversario e quindi sicuramente qualificabile come violenta nonché del momento in cui tale condotta è stata posta in essere, non in costanza di un’azione di gioco ma addirittura quando ormai il direttore di gara aveva fischiato la fine dell’incontro, e in ciò si manifesta l’assoluta gratuità del gesto a “vocazione” violenta e pericolosa, indipendentemente se il colpo abbia o meno effettivamente raggiunto il bersaglio, vale a dire il corpo dell’avversario.
La puntuale descrizione stesa nel referto dal direttore di gara circa la condotta imputabile al calciatore Tribuzzi non lascia quindi la possibilità di interpretare diversamente il comportamento ascivibile al tesserato se non come “violento” (dal momento che tirare un calcio ad una persona, indipendentemente se essa viene colpita o meno, non può che qualificarsi, obiettivamente, come una “azione violenta”), di talché il Giudice sportivo non poteva che fare applicazione della grave previsione di cui all’art. 38 C.G.S., che per la “Condotta violenta dei calciatori” prevede la sanzione minima della “squalifica per tre giornate o a tempo determinato” (comma 1), attenuandone gli effetti – e riducendo la sanzione alla squalifica per due giornate effettive di gara - tramite la valorizzazione sia dell’assenza di conseguenze a carico dell'avversario sia della circostanza che l’azione (seppur, ripetesi, pericolosa e a vocazione violenta) si è tradotta in “un mero tentativo”, senza però escludere la rilevanza per cui l’intera vicenda si è sviluppata quando il gioco era ormai fermo.
In considerazione dell’accurato referto del direttore di gara, nel quale peraltro non vi è traccia di una eventuale “provocazione verbale” della quale sarebbe stato vittima il Tribuzzi, come invece sostiene la difesa della società reclamante, tenuto conto della portata fidefacente che costantemente la giurisprudenza di questa Corte Sportiva d’Appello attribuisce ai referti arbitrali e alle relazioni dei delegati della Procura Federale, essendo stata raggiunta la “prova piena” circa l’avvenimento accaduto che ha condotto all’espulsione del Tribuzzi e valorizzata la circostanza che quest’ultimo aveva solo tentato “di tirare un calcio ad un avversario ad altezza gluteo” e che l’azione si era sviluppata senza che l’avversario fosse colpito “ e di conseguenza senza arrecare alcun danno”, ha comunque assegnato un significativo ruolo alla complessa dinamica dell’episodio, potendo così concludere per l’applicazione della previsione dell’art. 38, comma 1, C.G.S. nonché per la considerazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S. e infliggere al Tribuzzi la sanzione (sicuramente più mite rispetto a quella indicata come minimo edittale dall’art. 38 C.G.S., riferita ad una azione da qualificarsi come violenta) della squalifica per due giornate effettive di gara.
Per completezza di motivazione il Collegio ritiene inconferenti i richiami a precedenti giurisprudenziali in occasione dei quali, dinanzi a vicende che potrebbero sovrapporsi a quella qui in esame, questa Corte avrebbe ridotto la sanzione inflitta dal Giudice sportivo. Infatti, con riguardo ai casi sottoposti dalla difesa della società reclamante all’esame del Collegio, al fine di richiamare precedenti utili a confortare la richiesta riduzione dell’entità della sanzione irrogata e qui oggetto di contestazione, in molti di essi pare evidente che non era mai stata esplicitata – così nettamente come invece è avvenuto nel caso qui in esame, tenuto conto delle espressioni contenute nel referto dell’arbitro Calzavara la natura e la dinamica violenta dell’azione oggetto di sanzione nonché, in altri casi, pare potersi rilevare come il Giudice sportivo non avesse fatto applicazione dei principi che lo obbligo alla ricerca e all’applicazione delle circostanze attenuanti, al contrario di quel che è avvenuto nel presente caso e in merito al quale più sopra si è dato ampiamente conto.
Consegue a tutto quanto sopra la inevitabile reiezione del reclamo proposto, con conferma della congruità della sanzione pecuniaria inflitta.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Toschei Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce