F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0077/CSA pubblicata del 13 Dicembre 2024 – AZ Picerno S.R..L
Decisione/0077/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0105/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Carlo Buonauro - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0105/CSA/2024-2025, proposto dalla società AZ Picerno S.R..L in data 22.11.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, di cui al Com. Uff. n. 63/DIV del 19 novembre 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza il giorno 29.11.2024, il Dott. Carlo Buonauro e udito l'Avv. Luis Vizzino per la parte reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società AZ Picerno S.R..L ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Sorrento/Az Picerno del 16.11.2024, è stata inflitta al sig. Greco Vincenzo l’inibizione fino a tutto il 19.12.2024 e l’ammenda di € 500,00 “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa: 1. nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato; 2. nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, nella medesima circostanza, proferiva frasi irriguardose e offensive anche al suo indirizzo, provocando altresì anche la reazione dei tifosi della propria squadra, i quali inveivano nei confronti dei Collaboratori della Procura Federale; 3. successivamente, all’ingresso degli spogliatoi, sempre nei confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto reiterava la sua condotta e cercava il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all’intervento degli Steward. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, la gravità della condotta posta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva)”.
A sostegno dell’impugnazione, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni dirette ad ottenere la riduzione per diverso calcolo dosimetrico (per riconoscimento, in preponderanza, alle ulteriormente invocate circostanze attenuanti: provocazione e ravvedimento operoso) della sanzione comminata; conclude infatti chiedendo, in via principale, di ridurre la durata della inibizione così come irrogata a decorrere dalla data dell’udienza dibattimentale e annullare la sanzione relativa al pagamento dell’ammenda pari a euro 500,00; in subordine - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di annullare la sanzione relativa al pagamento dell’ammenda pari a euro 500,00 - ridurre solo la durata della inibizione così come irrogata a decorrere dalla data dell’udienza dibattimentale.
Il reclamo è infondato in quanto affidato a censure non meritevoli di favorevole considerazione e, pertanto, va respinto, con rideterminazione in pejus della sanzione inflitta nei termini e per le ragioni che seguono.
Ed, invero, per un verso, non risultano confutate le risultanze degli atti di gara con riguardo alla censurata condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti del direttore di gara, unitamente al tono minacciosa della stessa: il tenore delle medesima infatti, anche nella prospettiva meno censurabile, appare anzi non soltanto, in negativo, inidoneo a superare le contradditorie ed apodittiche prospettazioni di parte reclamante; ma anzi, in ossequio al parametro ex art. 73, comma 2, CGS, sostengono il convincimento di questo collegio giudicante nel senso di una riformulazione in pejus della sanzione, nella misura indicata in dispositivo, in quanto maggiormente proporzionale e congrua rispetto alla gravità della condotta ed al contesto in cui la stessa è maturata.
Nel rapporto arbitrale, non contestato ancorché surrettiziamente trascurato in sede di gravame, si legge che “a gara terminata”, l’odierno reclamante “si avvicinava verso di me con comportamento minaccioso e mi urla: sei scarso, sei riuscito a farli pareggiare, sei in malafede, vergogna. Viene allontanato con forza grazie all’intervento della procura”. Del resto lo stesso difensore del reclamante, in sede di audizione, ha evidenziato la gravità di questa anche sola condotta-base, sia pure per invocare la attenuazione della sanzione per le formulate scuse, in ogni caso puntando ad una riduzione del carico afflittivo
Per altro verso, risultano (se non anche suggestivamente inutili quantomeno) irrilevanti – così depotenziando anche la correlata richiesta istruttoria di supplemento in audizione – le argomentazioni difensive relative al distinto episodio intervenuto nei confronti del Collaboratore della Procura Federale: trattasi di segmento comportamentale del tutto slegato rispetto al precedente e con esso privo di ogni correlazione concausale, neanche in termini di vincolo di continuazione, per cui – in disparte l’esatta ricostruzione giuridico-fattuale del medesimo e le connesse responsabilità, peraltro deputato ad altra sede istituzionale – nessuna interferenza né materiale né giuridica può riverberare sull’oggetto del presente giudizio, benché richiamato nel comunicato ufficiale.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
In riforma della decisione impugnata ridetermina "in pejus" la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31.12.2024.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce