F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0083/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2024 – Sig. Valerio Antonini

Decisione/0083/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0117/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0117/CSA/2024-2025, proposto dal Sig. Valerio Antonini in data 02.12.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 67/DIV del 22.11.2024;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.12.2024, il Cons. Nicola Durante e udito l’Avv. Paolo Rodella per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente del Trapani Sig. Valerio Antonini impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata nel Com. Uff. n. 67/DIV del 22.11.2024, che – con riferimento alla partita del campionato di Serie C 2024-2025 Trapani/Latina, disputata il 23.11.2024 – gli ha irrogato la sanzione dell’inibizione per 7 giorni ed ammenda di 500,00, “per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto faceva accesso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 64/DIV del 19.11.2024), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed., r. c.c.)”.

Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 5 dicembre 2024, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo va accolto, laddove sostiene che, in occasione della gara, l’incolpato non ha effettuato alcun “accesso negli spogliatoi”, ma si è limitato a transitare per uno spazio antistante di collegamento con le vie d’uscita, ivi incontrando i giocatori che andavano verso gli spogliatoi.

Ciò si ricava dal tenore di quanto segnalato all’arbitro dal delegato della Procura federale, e cioè che il Sig. Antonini si è trattenuto per circa 10 minuti “negli spazi antistanti gli spogliatoi, per complimentarsi con i giocatori”.

Questa condotta non integra l’illecito ascritto, in base all’art. art. 19, comma 3, C.G.S. – applicato dal primo giudice al caso in esame –, dove si prescrive che “è, in ogni caso, precluso l’accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                         Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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