F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0084/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2024 – Catania F.C. S.r.l.

 

Decisione/0084/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0120/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

 Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0120/CSA/2024-2025, proposto dalla società Catania F.C. S.r.l. in data 02.12.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 67/DIV del 26/11/2024;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza in data 13.12.2024, l'Avv. Paolo Tartaglia e udito l'Avv. Paolo Rodella per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il CATANIA F.C. S.R.L. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra AVELLINO e CATANIA del 23/11/2024, è stata inflitta al tesserato Faggiano Daniele la sanzione di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 26 dicembre 2024, nonché la sanzione dell’ammenda di 500,00:

A) “per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, abbandonava l’area tecnica e protestava nei confronti dell’Arbitro così provocando la reazione dei tesserati avversati e in particolare del Sig. MOSCARITOLO;

B) “per avere reiterato il comportamento nei confronti del Sig. MOSCARITOLO in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).”

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della sanzione della inibizione sino al 13/12/2024, in via subordinata, a ridurla sino a tale data con l’ammenda di 500,00 e, in via ulteriormente subordinata, a ridurre la squalifica secondo criteri di giustizia ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il Faggiano non ha mai tenuto alcuna “condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro” e che non ha mai tenuto alcun “comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario”.

La Corte ritiene che, da quanto risulta dal referto degli ufficiali di gara, in particolare da quanto rilevato dall’assistente dell’Arbitro n. 2 e dal quarto ufficiale, non vi sia alcun dubbio sulla sussistenza di un comportamento non regolamentare del Faggiano nei confronti del tesserato avversario Moscaritolo, comportamento che merita la sanzione di inibizione sino al 26/12/2024 che pertanto va confermata.

Non così per la ulteriore sanzione di 500,00 di ammenda, non comminata al tesserato avversario Moscaritolo, che è stata evidentemente attribuita al Faggiano in considerazione della condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Infatti dal referto arbitrale emerge soltanto che lo stesso ha protestato nei confronti del Direttore di gara, ma non è contenuto nello stesso alcun elemento che consenta di giustificare una ulteriore sanzione. La Corte pertanto ritiene di dover accogliere in parte il ricorso limitando la sanzione nei confronti del Faggiano nella sola inibizione a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale sino al 26/12/2024.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella sola inibizione fino a tutto il 26.12.2024.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                       Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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