F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0060/CSA pubblicata del 28 Novembre 2024 – A.S.D. AVC Vogherese 1919

Decisione/0060/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0102/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0102/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. AVC Vogherese 1919 in data 16.11.2024,

per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 12.11.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.11.2024 , il Presidente Patrizio Leozappa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La reclamante chiede la riduzione della squalifica per quattro giornate effettive inflitta al calciatore Giacco Gennaro Manuel, in relazione alla gara Campionato Nazionale Juniores San Giuliano City SSDARL/AVC Vogherese 1919 del 09.11.2024, dal Giudice Sportivo, che, con la decisione impugnata, ha così motivato: “Per aver protestato con tono irriguardoso”.

La reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione della sanzione comminata in rapporto all'effettiva gravità dei fatti. Ed infatti, a suo dire: la frase irriguardosa riportata dall'arbitro nel suo referto ("Questa è tutta una pagliacciata") sarebbe stata rivolta dal Giacco non all'arbitro ma ad un suo compagno di squadra che, a seguito di un fallo di gioco subito, si sarebbe attardato ad alzarsi.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 26 novembre 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo deve essere respinto.

Le censure svolte dalla difesa della reclamante, genericamente volte a mettere in dubbio l’attendibilità di quanto riferito dall’arbitro, non possono essere accolte.

Premesso che alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61, comma 1,  C.G.S., si legge nel referto dell’arbitro che “Viene espulso dal direttore di gara, poiché in seguito ad una decisione da parte dell'arbitro quest'ultimo grida dalla panchina <<questa è tutta una pagliacciata>>”.

Dalla descrizione del fatto che l'arbitro attesta con fede privilegiata essere avvenuto, risulta non contestabile che la frase sia stata pronunciata al suo indirizzo, posto che essa fa seguito e riferimento ad una decisione assunta dal direttore di gara, evidentemente non condivisa dal Giacco, e non già, come sostenuto nel reclamo, al comportamento del proprio compagno di squadra. A tale ultimo riguardo, non giova alla reclamante la produzione di uno spezzone delle riprese video della partita, alla luce della copiosa giurisprudenza di questa Corte sulla inammissibilità, ai sensi del comma 3 dell'art. 61 del C.G.S.,  di tale mezzo di prova, quando non si contesti in giudizio che, quale ammonito, espulso o allontanato, sia stato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Certamente irriguardosa è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al calciatore, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto arbitrale .

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo corrisponde al minimo edittale previsto dall’art. 36 C.G.S. e, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Patrizio Leozappa             

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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