F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0061/CSA pubblicata del 28 Novembre 2024 – Calcio Desenzano S.S.D. a R.L.

Decisione/0061/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0073/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0073/CSA/2024-2025, proposto dalla società Calcio Desenzano S.S.D. a R.L. in data 01.11.2024,

per la decisione della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 44 del 24.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15 novembre 2024, il dott. Savio Picone e udito l’Avv. Andrea Scalco per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La reclamante chiede la riduzione della squalifica per quattro giornate effettive al calciatore Maicol Origlio, in relazione alla gara Sant’Angelo / Calcio Desenzano (Campionato di Serie D – Girone B) disputata il 23 ottobre 2024.

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.

La reclamante ha chiesto l’annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione. Ed infatti, a suo dire: molti componenti della panchina del Desenzano si sarebbero alzati in piedi in segno di protesta, ma nessuno di loro avrebbe pronunciato parole offensive nei confronti dell’arbitro; non si comprende come l’assistente dell’arbitro abbia potuto percepire la frase offensiva ed attribuirla ad Origlio; la frase riportata nel referto avrebbe potuto essere rivolta ad un calciatore avversario, anziché all’arbitro; quest’ultimo, pur essendo vicino, non avrebbe sentito le parole attribuite ad Origlio; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36 C.G.S., ai fini della squalifica per quattro giornate; in subordine, dovrebbe farsi applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 15 novembre 2024, è stato ascoltato il difensore della società reclamante ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Le censure svolte dalla difesa della reclamante, genericamente volte a mettere in dubbio l’attendibilità di quanto riferito dall’assistente dell’arbitro, non possono essere accolte.

Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell’assistente dell’arbitro che “(…) Al 49’ del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, il giocatore numero 8 della società Calcio Desenzano, sig. Origlio Maicol, si è alzato dalla panchina, è entrato sul terreno di gioco e ha urlato a gran voce la seguente frase nei confronti del direttore di gara: sei un figlio di puttana. A seguito di ciò, ho richiamato l’attenzione del direttore di gara che ha quindi espulso il signor Origlio”.

Come si vede, la descrizione del fatto nel referto è sufficientemente precisa e dettagliata, proviene dall’assistente che si trovava, a bordo del campo, in posizione idonea ad udire ed apprezzare le espressioni offensive pronunciate dal calciatore del Desenzano e, per tale motivo, resiste alle argomentazioni della reclamante.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al calciatore Origlio, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro e dell’assistente.

Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica. 

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo corrisponde al minimo edittale previsto dall’art. 36 C.G.S. e, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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