F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0062/CSA pubblicata del 29 Novembre 2024 – SSD Nissa FC S.r.l.

Decisione/0062/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0090/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0090/CSA/2024-2025, proposto dalla società SSD Nissa FC S.r.l. in data 05.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, di cui al Com. Uff. n. 46 del 29.10.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.11.2024, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSD Nissa FC S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Mauro Bollino, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 46 del 29.10.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Nuova Igea Virtus / Nissa, del 27/10/2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver messo le mani al collo di un avversario”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.

Secondo la società Nissa il calciatore era intervenuto per calmare gli animi di alcuni tesserati che si stavano fronteggiando a causa di una presunta scorrettezza commessa da un atleta del Nissa e in tale occasione aveva inavvertitamente poggiato il dorso di una mano sulla nuca di un avversario, senza alcuna volontà di creare danno o arrecare dolore. La reclamante ha, altresì, evidenziato che il Calciatore Ferrante della Nuova Igea Virtus,  nella medesima occasione era stato espulso per avere colpito con uno schiaffo proprio il calciatore Bollino, il quale avrebbe riportato un ematoma all'arcata sopraccigliare sinistra tale da determinare anche l'intervento del personale sanitario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 novembre 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Bollino era stato espulso “in quanto all'inizio della mass confrontation mette le mani al collo ad un avversario”.

La lettura e disamina dei documenti ufficiali di gara consente di ritenere come nel caso di specie il calciatore Bollino non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, con conseguente rivisitazione in termini di quantificazione della relativa sanzione, essendosi concretizzata in un gesto con cui l’atleta ha messo, poggiato, le proprie mani al collo dell’avversario, non provocando alcuna lesione, tanto meno tale da impedire a quest’ultimo di proseguire la gara e non essendosi neppure reso necessario l’intervento medico.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società SSD Nissa FC S.r.l. deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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