F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0063/CSA pubblicata del 29 Novembre 2024 – U.S. Livorno 1915 SSDRL

Decisione/0063/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0067/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0067/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Livorno 1915 SSDRL in data 29.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.21 del 22/10/2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.11.2024, il dott. Sebastiano Zafarana e udita l’Avv. Anna Cerbara per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società U.S. Livorno ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al proprio tesserato Marcovina Gabriele in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19, LIVORNO 1915 SSDRL /PRATO SSDARL del 19.10.2024, terminata con il risultato di 2-1 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.21 del 22/10/2024).

Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 30’ del 2T il suddetto calciatore veniva espulso poiché: “Il signor Marcovina Gabriele, a seguito della CV dell’avversario, veniva verso di me gridando “LO DEVI BUTTARE FUORI”, nella foga veniva in contatto con me appoggiandomi due mani sul petto ripetendo quanto detto prima, l’atto non mi arrecava alcun danno fisico. Il giocatore usciva dal TDG senza creare ulteriori problemi”.

Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 8 (otto) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per aver protestato all'indirizzo del Direttore di gara attraverso una condotta gravemente irriguardosa che si concretizzava in un contatto fisico. Sanzione così determinata in ragione dell'art.36 comma 1 lett. B.”.

La società reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al proprio tesserato eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento da egli tenuto nella circostanza per cui è causa, e in sintesi sostiene:

- che la condotta tenuta dal Marcovina nei confronti dell’Arbitro (intimazione ad espellere il calciatore avversario che lo aveva colpito violentemente con appoggio delle mani sul petto) andrebbe contestualizzata con la foga del momento, costituendo reazione immediata alla condotta violenta subita dall’avversario;

- che il comportamento tenuto nel caso di specie, anche se censurabile, dovrebbe ritenersi assolutamente privo dei connotati della condotta irriguardosa o ingiuriosa, nonché di qualsivoglia intenzionalità aggressiva nei confronti del Direttore di gara;

- che in definitiva detta condotta non integrerebbe un vero e proprio “contatto fisico” tale da essere sanzionato ai sensi dell’art.36 , comma 1 lett. B, non essendo stata connotata da alcuna volontaria aggressività e non essendo finalizzata ad arrecare alcuna lesione o danno fisico al Direttore di gara, come dallo stesso verbalizzato;

Sulla scorta di tali argomentazioni, la reclamante conclude affermando che nel caso di specie non sussisterebbe l’”aggravante” del contatto fisico e chiede pertanto la riduzione della sanzione inflitta al sig. Marcovina a 4 giornate di squalifica.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 15 novembre 2024, uditi l’avv. Anna Cerbara per la reclamante, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

Lo svolgimento dei fatti - per come riportato nel rapporto arbitrale - è incontestato dalla reclamante, operando in ogni caso il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.

Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che:

“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico:”

Orbene, nel caso in esame il Collegio osserva che sebbene il calciatore non abbia profferito alcuna offesa verbale nei confronti del Direttore di gara, va considerato l’atteggiamento con il quale gli ha intimato per due volte di espellere il calciatore avversario, accompagnato (la seconda volta) dalla intenzionale - per quanto non violenta - gestualità di “poggiargli” le mani sul petto, il quale integra, comunque, per le forme e modalità della protesta complessivamente poste in essere, quella “condotta gravemente irriguardosa” nei confronti dell’Arbitro connotata da fisicità, passibile di integrare la fattispecie di cui alla lettera b) della citata norma, la quale appunto punisce le proteste che si concretizzano in un contatto fisico intenzionale con gli ufficiali di gara.

Il che giustifica, in astratto, l’applicazione della sanzione edittale delle otto giornate di squalifica.

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte ritiene di potere valorizzare le circostanze attenuanti per come emergono dal rapporto arbitrale:

- la condotta posta in essere dal calciatore costituisce reazione immediata alla condotta violenta subita dal calciatore avversario;

- le modalità della reazione, per come descritte dall’arbitro nel proprio referto, non denotano alcuna intenzione aggressiva;

- l’arbitro ha verbalizzato di non avere subito alcun danno fisico dalla condotta posta in essere dal calciatore il quale è poi uscito dal campo senza creare ulteriori problemi.

Tutto ciò precisato, ritiene la Corte che, in applicazione dei comuni principi di proporzionalità e di equità, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia eccessivamente afflittiva rispetto all’occorso, corrispondendo alle 8 giornate di squalifica edittale. Appare pertanto più confacente al caso di specie, tenuto conto delle superiori circostanze, rimodulare l’entità della sanzione al fine di parametrarla al reale disvalore della condotta posta in essere dal calciatore, e per l’effetto la sanzione va ridotta da 8 (otto) a sei (sei) giornate di squalifica effettiva.

Conclusivamente, la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Marcovina Gabriele, formulata dalla società reclamante, può essere accolta nei limiti e nei sensi sopra precisati, e per l’effetto, l’appello proposto deve essere parzialmente accolto. 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione a 6 (sei) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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