F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0068/CSA pubblicata del 4 Dicembre 2024 – Nuova Sondrio Calcio
Decisione/0068/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0092/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0092/CSA/2024-2025, proposto dalla società Nuova Sondrio Calcio in data 06.11.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 49 del 05.11.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.11.2024, l’Avv. Andrea Galli.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Nuova Sondrio Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 49 del 05.11.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone B, Nuova Sondrio / Casatese Merate del 06.11.2024.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 800,00 “Per avere persona chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale e nella circostanza calciava un pallone in segno di protesta.”
La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, deducendo che il soggetto in questione, un fotografo, non avrebbe proferito alcuna frase offensiva nei confronti della terna arbitrale, dicendo solo "Questo non è un arbitraggio accettabile"
La reclamante ha chiesto, pertanto, disporsi l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la sua riduzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 novembre 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Al 25' del 2T ho allontanato dal recinto di gioco il fotografo, il Sig. Gizzi Eugenio, in quanto contestava le mie decisioni urlando Siete scarsi!!. Inoltre, avvicinandosi alla linea laterale, una volta fuoriuscito il pallone in rimessa laterale lo scagliava con un calcio verso la recinzione in segno di protesta. Una volta notificato l'allontanamento, il Sig. Gizzi usciva dal recinto di gioco senza interferire ulteriormente con lo svolgimento della gara.”
Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nella ricostruzione della condotta contestata al soggetto riconducibile alla società reclamante, il quale ha urlato una espressione chiaramente irriguardosa nei confronti della terna arbitrale, reiterando la propria protesta allorché ha calciato il pallone verso la recinzione del campo di gioco.
Tali circostanze giustificano l’irrogazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nella misura indicata, che, pertanto deve ritenersi congrua e condivisibile.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce