F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0069/CSA pubblicata del 4 Dicembre 2024 –ASD Real Acerrana 1926
Decisione/0069/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0094/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0094/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Real Acerrana 1926 in data 09.11.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 49 del 05.11.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.11.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito il Presidente Angelo Guastafierro per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD Real Acerrana 1926 ha proposto reclamo avverso le sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Salvatore Pelliccia e della ammenda di € 2.000,00 con diffida alla società reclamante, inflitte dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 49 del 05.11.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Real Acerrana 1926 / Nocerina Calcio 1910 del 03.11.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Salvatore Pelliccia per 4 giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara” e ha irrogato alla società la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 con diffida “Per avere i propri sostenitori, dal 5' minuto del secondo tempo fino al termine della gara rivolto espressioni offensive ed irriguardose nei confronti del Direttore di gara. Inoltre, alcuni sostenitori lanciavano acqua e sputi nei confronti del Direttore di gara colpendolo per tre volte sulla schiena e sulle gambe. Peraltro, al termine della gara, alcuni sostenitori facevano ingresso, senza autorizzazione, nella zona antistante gli spogliatoi rivolgendo espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara.”
La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate, deducendo che, per quanto concerne la squalifica si sarebbe verificato un fraintendimento in quanto il Sig. Pelliccia si era rivolto all’indirizzo del calciatore Esposito Francesco che non era rientrato in tempo in difesa causando il contropiede della squadra avversaria. A sostegno la reclamante ha prodotto una registrazione video. Per quanto concerne la sanzione pecuniaria, la reclamante ne ha contestato l’eccessività, in quanto nella refertazione non si rinvengono atteggiamenti tali da giustificare l’entità della ammenda, anche perché all’interno dell’impianto sportivo erano presenti idonee misure di sicurezza, non essendosi verificati lanci di sputi, anche per la ragione che tra recinzione e linea del guardalinee vi sono 2 panchine e comunque una distanza di più di 2 metri.
La reclamante ha chiesto, pertanto, disporsi la riduzione della sanzione pecuniaria, con annullamento della diffida, nonché la riduzione della squalifica da 4 a 2 giornate o in subordine a 3 giornate.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 novembre 2024, per la reclamante è comparso il Presidente Angelo Guastafierro, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione alla sanzione della diffida inflitta unitamente all’ammenda ed all’entità della squalifica inflitta al tesserato Pelliccia.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:
ESPULSIONE CALCIATORI - REAL ACERRANA 1926 - 1 Tempo Regolamentare 40' 16 - PELLICCIA SALVATORE: “mi urla in faccia: ti devi svegliare”PUBBLICO ED INCIDENTI: “a fine gara, durante il rientro nello spogliatoio alcuni sostenitori della squadra locale entravano dal cancello della tribuna alla zona antistante allo spogliatoio, e una signora in particolare mi seguiva standomi molto vicino durante l'ingresso nello spogliatoio insultandomi e mai toccandomi urlava: ti devi vergognare, sei un incapace”SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1: RICCARDO LIOTTA: “Dal 5' del 2T e fino a fine gara una buona parte dei sostenitori della società Real Acerrana esprimevano nei miei confronti e nei confronti di tutta la terna arbitrale un linguaggio minaccioso, irriguardoso e offensivo per qualsiasi nostra decisione. Inoltre qualcuno di questi sostava dietro di me, quindi dietro la rete a livello della tre quarti, sputandomi e lanciandomi acqua nella mia direzione ogni volta che sostavo in quella zona. In almeno 3 occasioni gli sputi e acqua mi colpivano sulla schiena e sulle gambe.”
Questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla società reclamante, emerga l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al calciatore Pelliccia, il quale, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo. Infatti, seppur l’espressione proferita dall’Atleta sia disciplinarmente rilevante, non riveste carattere di particolare irriguardosità, bensì di forte critica all’operato del Direttore di Gara, seppur espressa in termini eccessivi sicuramente sanzionabili. La condotta posta in essere dai sostenitori della società Acerrana riveste indubbio carattere di gravità, in quanto concretizzatasi in espressioni minacciose, irriguardose e offensive, nonché con lancio di sputi e acqua, conseguendone la congruità della sanzione dell’ammenda inflitta in primo grado, potendosi, tuttavia, accedere all’annullamento della diffida, in assenza di recidiva specifica.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Acerrana può essere accolto nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, dispone come segue:
- riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara;
-conferma la sanzione dell'ammenda, annullando la diffida.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce