F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0070/CSA pubblicata del 4 Dicembre 2024 –U.S. Poggibonsi S.r.l.
Decisione/0070/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0095/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli – Componente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0095/CSA/2024-2025, proposto dalla Società U.S. Poggibonsi S.r.l. in data 11.11.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 49 del 5.11.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.11.2024, il Dott. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante;
sentito l'arbitro.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Poggibonsi S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitta al tecnico Stefano Calderini in relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone E, in relazione alla gara Poggibonsi srl - Orvietana Calcio srl del 03.11.2024 (cfr. Com. Uff. n. 49 del 5.11.2024).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Stefano Calderini la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Espulso per espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale, dopo la notifica del provvedimento disciplinare permaneva vicino all'ingresso degli spogliatoi e reiterava la condotta."
La società reclamante ha contestato il referto dell’Arbitro nella parte in cui è stata attribuita al Calderini una reiterazione di condotta illecita dopo l’espulsione, evidenziando la notevole distanza tra il terreno di gioco e l’ingresso degli spogliatoi, zona nella quale erano presenti altre persone.
Richiama, la difesa della reclamante, alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ritenendo che possano essere rilevanti nel caso di specie e conclude con la richiesta di rideterminare la squalifica dell’allenatore Calderini Stefano in quattro giornate effettive di gara o in misura inferiore al provvedimento impugnato, assumendo ogni più opportuno ulteriore provvedimento.
La Corte ha provveduto a sentire l'Arbitro della gara, sig. Lorenzo Spinelli, riferendo poi alla reclamante, nella riunione svoltasi il 20 novembre 2024, che lo stesso ha confermato che l'allenatore dopo l'espulsione si è fermato all'ingresso degli spogliatoi continuando a protestare ed a proferire frasi irriguardose fino alla fine della gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore risulta così descritta: "Espulso per insulti alla terna arbitrale, dopo un contrasto di gioco mi gridava gesticolando vistosamente: Vai a fare in culo arbitro non ne fai una buona! Dopo aver ricevuto l'espulsione l'allenatore abbandonava il terreno di gioco ma rimaneva nella zona dell'imbocco agli spogliatoi e continuava con le proteste e gli insulti: fai cagare arbitro!".
La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” circa i fatti ed i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare che l'arbitro attesta nel suo referto essere accaduti e che, nel caso di specie, sono stati altresì confermati in sede di audizione.
Non possono quindi assumere rilevanza nel presente giudizio, siccome sfornite di oggettivo riscontro probatorio, le deduzioni del reclamante in ordine alla supposta distanza tra il terreno di gioco e l'ingresso negli spogliatoi, né appaiono conferenti i precedenti giurisprudenziali citati.
Essendo le frasi proferite dal sig. Calderini indubbiamente irriguardose e trattandosi di condotta reiterata ma distinta ed autonoma per spazio e tempo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce