F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0071/CSA pubblicata del 4 Dicembre 2024 –FC Pistoiese SSDaRL
Decisione/0071/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0093/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli – Componente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0093/CSA/2024-2025, proposto dalla società FC Pistoiese SSDaRL in data 08.11.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 49 del 5.11.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.11.2024, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società FC Pistoiese SSDAR, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a sette giornate effettive di gara inflitta al calciatore Kharmoud Anas, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 49 del 5 novembre 2024, in relazione alla gara Imolese/Pistoiese del 3 novembre 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto, dopo essere stato espulso, rivolgeva espressione offensive nei confronti del Direttore di gara”.
La società reclamante ritiene che il sig. Kharmoud Anas abbia colpito involontariamente il calciatore avversario e che la frase profferita al Direttore di gara non configuri una condotta ingiuriosa.
Conclusivamente la reclamante chiede la rideterminazione della sanzione inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, rigetta il reclamo.
Il referto arbitrale che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "A pallone non in gioco colpisce un avversario con uno schiaffo in faccia, procurandogli temporaneo dolore. A seguito della notifica dell’espulsione, si avvicina da me dicendomi: quanto cazzo sei scarso.”
Da detta ricostruzione del fatto, appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di condotta violenta, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., per quanto concerne lo schiaffo in faccia al calciatore avversario e in termini di condotta irriguardosa per espressione rivolta al direttore di gara operata dal Giudice sportivo e la conseguente sanzione complessivamente pari a sette giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Kharmoud Anas.
La sanzione in esame, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare infatti congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dagli artt. 36, comma 1, lett. a) (quattro giornate) e 38 C.G.S. (tre giornate) e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce