F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0072/CSA pubblicata del 6 Dicembre 2024 –ASD Derthona FBC 1908
Decisione/0072/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0116/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0116/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza della Società ASD Derthona FBC 1908 in data 28.11.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 60 del 26.11.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all 'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.12. 2024 il dott. Savio Picone e udita l’avv. Anna Cerbara per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Derthona FBC 1908 ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 60 del 26 novembre 2024), in relazione alla gara Asti / Derthona FBC 1908 del 24 novembre 2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Mattia Mencagli per tre giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere colpito a gioco fermo con le mani un calciatore avversario sul petto, facendolo cadere a
terra”.
La società reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione. A suo dire, l’assistente dell’arbitro sarebbe incorso in una svista, attribuendo erroneamente una condotta violenta al Mencagli e non accorgendosi, invece, della manifesta simulazione posta in essere dal Brustolin, portiere dell’Asti; stando al video allegato al reclamo ed alle immagini fotografiche, il Mencagli avrebbe tenuto le mani basse, senza entrare in contatto con il Brustolin e senza colpirlo al volto; peraltro, nel referto non vi sarebbe cenno ad alcuna conseguenza lesiva patita dal calciatore dell’Asti; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.; la squalifica dovrebbe essere annullata o ridotta.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 4 dicembre 2024, è stato ascoltato il difensore della reclamante ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., poiché non è controversa l’identità dell’autore dell’infrazione (secondo comma dell’art. 61) e, d’altronde, la difesa della società reclamante neppure afferma che il tesserato non avrebbe in alcun modo commesso il fatto (terzo comma dell’art. 61). Secondo la prospettazione della reclamante, è rimessa a questa Sezione soltanto la corretta qualificazione della condotta attribuita al Mencagli.
Nel merito, si legge nel referto di gara: “(…) Al minuto 46' del primo tempo, richiamavo l'attenzione del DG affinché espellesse il giocatore numero 27 (vedi distinte di gara) della società Derthona Calcio per condotta violenta. Il giocatore in questione lo vedevo colpire il portiere della società Asti con entrambe le mani nella zona tra l'attaccatura del collo ed il petto, facendolo cadere a terra. L'evento si verificava dopo che la squadra Derthona aveva sbagliato un calcio di rigore concessogli e sul tdg a gioco fermo”.
Ad avviso del Collegio, la descrizione del fatto riportata nel referto e le immagini fotografiche accluse all’atto di reclamo concorrono a provare che il Mencagli si è avvicinato al Brustolin con le mani basse e, verosimilmente, lo ha spinto lievemente, senza procurargli alcun danno fisico.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel caso di spinta leggera inferta dal calciatore con un braccio sul petto, la sanzione va quantificata tenendo conto dell’esiguità del contatto. In occasione dell’episodio che ha determinato la sua espulsione, il Mencagli non ha tenuto una condotta violenta, caratterizzata da aggressività o da volontà di produrre danni o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario.
Per quanto detto, la condotta del Mencagli deve essere qualificata come antisportiva, ai sensi dell’art. 39 C.G.S.; ne discende che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ricondotta al minimo edittale previsto dall’art. 39 del Codice.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Derthona FBC 1908 è accolto.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo con procedimento d'urgenza, in epigrafe, e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mencagli Mattia a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce