F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0074/CSA pubblicata del 10 Dicembre 2024 – A.S. Reggina 1914 SSD a R.L. – Sig. Forciniti Luigi

Decisione/0074/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0100/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0100/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S. Reggina 1914 SSD a R.L. e dal calciatore Forciniti Luigi in data 19.11.2024,

per la riforma della decisionea del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. N. 53 del 12.11.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.11.2024 , l'Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 19.11.2024, a seguito di rituale preannuncio, la società A.S. Reggina 1914 SSD a r.l. ed il calciatore Luigi Forciniti hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 53 del 12.11.2024, con la quale è stata comminata ad esso calciatore la squalifica per quattro giornate effettive di gara, “per avere spintonato diversi calciatori avversari e colpito uno di essi con uno schiaffo al volto”.

Episodio occorso durante l’incontro Reggina 1914 – Sambiase 2023, disputatosi a Reggio Calabria il 10.11.2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone I, così riferito dall’Arbitro nel proprio referto: “in occasione della mass confrontation del 49st spintonava diversi calciatori avversari e colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore della società avversaria”.

I reclamanti contestano siffatta descrizione dell’episodio, producendo n. 2 filmati (alle cui risultanze si riportano) dai quali risulterebbe che il calciatore Forciniti si sarebbe solo spintonato con il calciatore avversario Valentino Frasson, senza sferrargli uno schiaffo al volto e non commettendo quindi alcun atto violento.

In ogni caso, in via subordinata, lamentano l’eccessività della sanzione, soprattutto se relazionata alla squalifica per tre giornate inflitta al calciatore avversario Frasson, protagonista dello stesso episodio contestato al Forciniti.

Invocano inoltre l’attenuante di cui all’art. 13, lett. a), C.G.S., per avere quest’ultimo reagito al fatto ingiusto dell’avversario Frasson, il quale, secondo lo stesso referto arbitrale, aveva “dato il via” alla mass confrontation.

Concludono pertanto i reclamanti, in via principale per l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, per la sua riduzione ad una o al massimo due giornate.

Il tutto, previa sospensione cautelare del provvedimento del Giudice Sportivo. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene superfluo provvedere sull’istanza di sospensione, posto che il reclamo, già opportunamente istruito, può essere deciso nel merito.

Va premesso che, nella presente fattispecie, non può trovare ingresso la c.d. prova televisiva, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 C.G.S.. Il reclamo, pertanto, deve essere deciso alla stregua delle sole risultanze del referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., riveste valore di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Ciò premesso, il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve difatti precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, l’episodio addebitato al Forciniti è certamente più grave di quello contestato al Frasson: difatti, mentre quest’ultimo ha partecipato alla mass confrontation spintonando alcuni calciatori avversari, il Forciniti non si è solo a ciò limitato, ma ha anche colpito l’avversario con uno schiaffo al volto: gesto che indubbiamente integra gli estremi della condotta violenta.

Né sussiste l’attenuante invocata dai reclamanti, per avere il calciatore “agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui” (ex art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S.).

Se è vero, difatti, che il calciatore del Sambiase Valentino Frasson “dava il via alla situazione di confusione calciando via il pallone per evitare la ripresa del gioco” (così il referto arbitrale), non può trovare giustificazione alcuna la reazione del calciatore Forciniti, decisamente sproporzionata, il quale, decidendo di farsi giustizia da sé, colpisce l’avversario con uno schiaffo, spintonandone altri.

Deve ritenersi pertanto complessivamente congrua la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo, considerata la pacifica sussistenza del comportamento violento, aggravato dalla partecipazione attiva alla mass confrontation.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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