F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0075/CSA pubblicata del 10 Dicembre 2024 – A.C. Mestre SSDARL
Decisione/0075/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0099/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0099/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.C. Mestre SSDARL in data 19.11.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 53 del 12.11.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.11.2024, il dott. Agostino Chiappiniello e uditi l'Avv. Laura Dal Zuffo e il calciatore Gianluca Turchetta;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società A.C. Mestre SSDARL, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Gianluca Turchetta, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 53 del 12 novembre 2024, in relazione alla gara Luparense F.C./Mestre SSDARL del 10.11.2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.
La società reclamante ritiene che il sig. Gianluca Turchetta non si sia reso responsabile di alcuna condotta offensiva e rappresenta che sussistono in ogni caso circostanze attenuanti, da ravvisarsi nella violazione dei principi basilari di far play da parte dei giocatori della squadra avversaria, che avrebbero proseguito il gioco nonostante un giocatore del Mestre fosse a terra infortunato.
Inoltre, la società rappresenta che l’assistente che ha riferito la menzionata condotta offensiva al Direttore di gara era a una distanza tale da non poter in realtà sentire l’espressione offensiva attribuita al sig. Turchetta.
Conclusivamente la reclamante chiede la rideterminazione in riduzione della sanzione inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, rigetta il reclamo.
Il Collegio rileva che il referto redatto dall’assistente n. 1 dell’arbitro, sig. Filippo Todaro, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Al minuto 45 del 2 tempo ho richiamato l’attenzione del Direttore di gara per espellere dalla panchina il calciatore n. 27 Turchetta Gianluca della società Mestre, precedentemente sostituito, perché a gioco fermo entrava sul terreno di gioco per qualche metro all’altezza della linea mediana e insultava il Direttore di gara con le seguenti parole: Coglione! Quando cazzo fischi! svegliati rincoglionito!”.
Da detta ricostruzione del fatto, appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo in termini di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e congrua la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Gianluca Turchetta, essendo essa pari al minimo edittale previsto dagli artt. 36, comma 1, lett, a), del C.G.S..
Per quanto riguarda le invocate attenuanti di cui all’art. 13 del C.G.S., il Collegio rileva che le stesse non sono applicabili alla fattispecie, posto che nessun addebito può muoversi ai calciatori avversari per non aver fermato il gioco nell’occasione del riferito infortunio, spettando unicamente al Direttore di gara (che di tale evento non fa alcun cenno nel referto arbitrale) disporre ciò.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce