F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0076/CSA pubblicata del 12 Dicembre 2024 – ASD Sambiase 2023
Decisione/0076/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0104/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Agostino Chiappiniello - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0104/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Sambiase 2023 in data 22.11.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 53 del 12.11.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza del 26 novembre 2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 22.11.2024, a seguito di rituale preannuncio, la società ASD Sambiase 2023 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 53 del 12.11.2024, come corretta con successivo C.U. n. 54 del 14.11.2024, con la quale è stata comminata al calciatore Frasson Calvino Valentino la squalifica per tre giornate effettive di gara, “per avere allontanato volontariamente il pallone al fine di ritardare una ripresa del gioco. Tale condotta generava un principio di rissa a cui partecipava spintonando alcuni calciatori”.
Episodio occorso durante l’incontro Reggina 1914 – Sambiase 2023, disputatosi a Reggio Calabria il 10.11.2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone I, così riferito dall’Arbitro nel proprio referto: “in occasione della mass confrontation del 49st dava il via alla situazione di confusione calciando via il pallone per evitare la rapida ripresa di gioco e successivamente si spintonava con diversi della società avversaria”.
La reclamante lamenta che l’episodio sarebbe stato erroneamente qualificato dall’Arbitro in termini di “condotta violenta” e che tale qualificazione, a suo dire insussistente, avrebbe determinato l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 38 C.G.S., il quale appunto punisce con la sanzione minima di tre giornate di squalifica i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori o di altre persone.
Viceversa, sostiene la reclamante, il comportamento scomposto del calciatore sarebbe stato più correttamente da inquadrare nella condotta gravemente antisportiva, con conseguente applicazione della sanzione meno afflittiva della squalifica per due giornate di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Va innanzi tutto precisato che il provvedimento impugnato non reca alcuna menzione di comportamento violento del calciatore.
Il Giudice Sportivo, difatti, ha sanzionato il calciatore Frasson per essersi egli reso protagonista dapprima di un gesto gravemente antisportivo, allontanando volontariamente il pallone per evitare la ripresa del gioco (con ciò innescando la reazione, comunque eccessiva, dei calciatori avversari) e, successivamente, prendendo parte attiva alla mass confrontation, spintonando a più riprese questi ultimi.
Ne consegue che, a prescindere da una ipotetica qualificazione violenta, il suo comportamento gravemente antisportivo risulta ulteriormente aggravato dalle anzidette circostanze e legittima pertanto il superamento del minimo edittale di due giornate di squalifica previsto dall’art. 39 C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce