F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0080/CSA pubblicata del 18 Dicembre 2024 – A.S.D. Cassino Calcio 1924

Decisione/0080/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0110/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0110/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in data 27.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 56 del 19.11.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.12.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Michele Cozzone per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Cassino Calcio 1924 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 56 del 19.11.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Cassino/Gelbison del 17.11.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla reclamante la sanzione dell’ammenda di Euro 3.000,00 e diffida “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato, nel corso del secondo tempo, materiale pirotecnico (1 bomba carta) che esplodeva nelle vicinanze della panchina locale, causando un momentaneo malore all'allenatore della società ospitante. Per tale motivo la gara veniva momentaneamente sospesa, dapprima per circa 2 minuti, al fine di valutare le condizioni di salute del tecnico, e in seguito nuovamente interrotta per circa 5 minuti, per consentire di apprestare cure mediche al medesimo allenatore, il quale presentava cefalea e dolori di stomaco. (RA - RCDC).”

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, rappresentando, in particolare, come la responsabilità ascrivibile, anche semplicemente in via oggettiva, alla società cassinate non risulti proporzionata al trattamento punitivo, stante il carattere del tutto isolato ed occasionale dello sconsiderato lancio in parola, proveniente da un unico scellerato spettatore. La società ha, altresì, evidenziato di essersi attivata anche via social segnalando come il soggetto autore del lancio fosse stato individuato dalle forze di polizia. Da ultimo, tenuto conto anche del servizio di ordine pubblico predisposto in occasione della gara, la reclamante ha invocato l’applicabilità di svariate e significative circostanze attenuanti, ai sensi, soprattutto, dell'art. 13, comma 2, del C.G.S., richiamando alcuni precedenti.

La reclamante ha concluso chiedendo la riduzione dell’ammenda e l’annullamento e/o revoca della diffida.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 dicembre 2024, per la reclamante è comparso l’Avv. Michele Cozzone, il  quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta ampiamente documentata e descritta la condotta sanzionata, sia nel referto arbitrale, in cui si riferisce che: “Al minuto 8 del secondo tempo ho sentito esplodere una bomba carta, lanciata dal settore dei tifosi locali, vicino alla panchina locale. Il mister locale, sig. Carcione Imperio Antonio, a seguito dello scoppio, riportava un malore momentaneo. La gara è stata sospesa per circa due minuti dal 8 al 10 minuto del secondo tempo per renderci conto delle condizioni del mister che inizialmente sembrava poter proseguire la gara senza conseguenze. Al minuto numero 12 del 2 tempo mi trovavo costretto a sospendere nuovamente la gara per 5 minuti fino al minuto numero 17 del 2 tempo. Constatavo in prima persona, una volta sospesa la gara, che il mister, ovviamente subito soccorso dai sanitari presenti, non stava bene, riportava evidenti malesseri quali giramenti di testa che lo portavano anche a dare di stomaco vicino alla panchina. Dopo 2 + 5 minuti totali di sospensione la gara poteva riprendere senza ulteriori conseguenze.”, sia nel rapporto del dell’Ispettore di campo, da cui risulta quanto segue: “Società ospitante, Esplosione petardi nel recinto di giuoco: n.3; Comportamento del pubblico. Sostenitori società ospitante: All’8 st gruppo ultra Cassino lanciava petardo che esplodeva nei pressi panchina Cassino, causando stordimento e conati vomito Allenatore Carcione, intervento sanitario, autoambulanza e dottor Cavacece per prestare le cure del caso. Eventuali incidenti da segnalare: All'8st veniva lanciato petardo da parte tifosi gruppo ultra Cassino che esplodeva nei pressi panchina a Cassino, causando stordimento e vomito all’allenatore Carcione del Cassino, intervento del dottor Cavacece e personale autoambulanza per prestare soccorso consistevano ripresa fisica con somministrazione di farmaci. Gioco riprendevano dopo 10 minuti.”

La Corte osserva come, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Presidente della società reclamante nei giorni successivi alla gara, con iniziative di vario genere, volte soprattutto a sensibilizzare l’ambiente in ordine alla gravità del fatto accaduto, il quadro complessivo della vicenda risulti integrare una condotta molto grave, le cui conseguenze lesive a carico del tesserato Carcione avrebbero potuto assumere una connotazione ancora più seria, dovendosi segnalare anche come dal rapporto dell’Ispettore di campo emerga l’esplosione di ben tre petardi, tutti deflagrati nel recinto di giuoco. La condotta contestata, inoltre, ha determinato la sospensione della gara per ben due volte, la prima in occasione dell’esplosione, la seconda in occasione del malore accusato dal Sig. Carcione. Dal che deriva anche l’inapplicabilità delle attenuanti invocate.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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