F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0081/CSA pubblicata del 19 Dicembre 2024 – A.C.F. Brescia Calcio Femminile SRL SSD

Decisione/0081/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0113/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Andrea Galli – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0113/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.C.F. Brescia Calcio Femminile SRL SSD in data 23.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile Serie B, di cui al Com. Uff. n. 35/DBF del 19.11.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.12.2024, l'Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 19.11.2024, la società A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D.A R.L. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Serie B Femminile di cui al Com. Uff. n. 35/DBF del 19.11.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di 500,00 “per inosservanza della norma del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 262/A del 27 giugno 2024 – Lettera B – punto 9, ‘disposizioni per il Campionato Divisione Serie B Femminile’ che alla voce ‘ASSISTENZA MEDICA’ dispone che ‘E’ fatto obbligo alla società ospitante di procedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile’. L’ambulanza ha dovuto assentarsi per trasportare al Pronto soccorso una calciatrice al minuto 25’ del primo tempo; tale assenza si è protratta per quarantacinque minuti costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per la stessa durata”.

Violazione rilevata in occasione dell’incontro Brescia Calcio Femminile – Orobica Calcio Bergamo disputatosi a Brescia – Fraz. Buffalora il 17.11.2024 e valevole per il Campionato Nazionale Serie B Femminile.

La reclamante contesta la sanzione, sostenendo che, a seguito dell’infortunio occorso ad una calciatrice della compagine avversaria ed all’impiego dell’ambulanza presente presso l’impianto sportivo per assicurarne il trasporto presso il Pronto Soccorso del più vicino ospedale (Fondazione Poliambulanza) alle ore 15:32, l’ambulanza aveva fatto ritorno presso l’impianto alle ore 15:57 (circostanza confermata dai frame delle telecamere di sicurezza). Sostiene pertanto da un lato che, a fronte del regolamento vigente presso la Regione Lombardia (procedura 37 AREU), la richiesta di un’altra ambulanza per presenziare all’evento sportivo richiede almeno 7 giorni di preavviso; dall’altro che l’ambulanza era rimasta assente per soli 24 minuti e che risultava pertanto osservato il precetto della norma regolamentare della Divisione di provvedere a ristabilire la presenza di un’ambulanza “nel più breve tempo possibile”.

Conclude pertanto per la revoca della sanzione inflittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della società Brescia Calcio Femminile è meritevole di accoglimento.

Se è vero, difatti, che la gara è stata (correttamente) sospesa dall’Arbitro a seguito dell’infortunio occorso ad una calciatrice ed al conseguente allontanamento dell’ambulanza e che la sospensione si è protratta per circa 45 minuti (così il referto), è anche vero che tale arco di tempo, come evidenziato dalla reclamante, comprende sia il tempo occorso per prestare le cure alla calciatrice e deciderne quindi il trasporto in ambulanza (con sospensione decretata sin dal minuto 25 in concomitanza con l’infortunio), sia l’ulteriore tempo inevitabilmente trascorso tra il materiale rientro dell’ambulanza presso l’impianto sportivo e l’effettiva ripresa del gioco.

In altri termini, indipendentemente dalla rilevanza probatoria dei frame delle telecamere di sorveglianza, può legittimamente presumersi che l’ambulanza sia effettivamente mancata per non più di trenta minuti.

Ciò premesso, è la stessa disposizione di cui al C.U. F.I.G.C. N. 262/A del 27 giugno 2024 – Lettera B – punto 9 a prevedere l’eventualità di un allontanamento dell’ambulanza (ovviamente per causa non imputabile alla società ospitante) e l’obbligo di quest’ultima, in tal caso, di attivarsi per la sua sostituzione “nel più breve tempo possibile”, procedendo “con urgenza” a chiamare una seconda ambulanza (la cui presenza non è quindi obbligatoria).

Sta di fatto che, mentre è da escludere, per comune esperienza, l’intervento urgente di un’ambulanza su chiamata, in assenza di una situazione di emergenza e che, in ogni caso, come opportunamente documentato dalla reclamante, nel caso di manifestazioni sportive la Regione Lombardia prevede un particolare protocollo che impone un congruo preavviso della richiesta, nel caso di specie la situazione determinatasi con l’allontanamento necessario ed imprevisto dell’ambulanza sembra essere stata ben governata dalla società reclamante, la quale ha correttamente valutato che i tempi di intervento di una seconda ambulanza, pur tempestivamente chiamata, sarebbero stati decisamente superiori rispetto al rientro della medesima ambulanza che si era allontanata. Rientro che, come si è visto, è difatti avvenuto dopo circa 30 minuti.

Si deve dunque ritenere osservato il precetto di cui alla predetta disposizione regolamentare, che impone l’obbligo alla società ospitante di ripristinare la presenza dell’ambulanza “nel più breve tempo possibile”: tanto da aver consentito la ripresa e la regolare prosecuzione della gara sino al termine, seppure dopo una interruzione di 45 minuti che, vista la particolarità dell’evento occorso, non può essere considerata anomala.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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