CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 4/2024 – sig. Lorenzo De Santis c/ Matteo Guidi

 

 

Lodo n. 4

Anno 2024

 

 

                                         COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

                                         COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA


 

Prof. Avv. Mario Stella Richter

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Ilaria Pagni

ARBITRO nominato dall’istante

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dall’intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. 4/2024, per dirimere una controversia relativa al contratto sottoscritto il 5 agosto 2023, avente ad oggetto il conferimento del mandato di Agente Sportivo, promosso, in data 23 gennaio 2024,

dall’Agente Sportivo, sig. Lorenzo De Santis, nato a Firenze il 23 luglio 1980 (C.F.: DSN LNZ 80L23 D612B), residente in Via Banti, 20/C, Firenze (Fi), rappresentato e difeso, come da procura su foglio separato allegato all’atto introduttivo, dall’avv. Lorenzo Signorini (C.F. SGN LNZ 81T29 G702X), del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze al viale Belfiore, 4,

-     Parte istante -

contro 


il sig. Matteo Guidi, nato a Prato il 3 luglio 2003 (C.F.: GDUMTT03L03G999V), residente in Vaiano (Po) alla via Popigliano, 19, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Rodella, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in via Giuseppe Ferrari, 2,

-     Parte intimata -

***

1.    Sede dell’Arbitrato

 

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2.    Regolamento arbitrale

 

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

Svolgimento della procedura

 

  1. Con ricorso “ex art. 22, co 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi”, dato in Roma il 23 gennaio 2024, il sig. Lorenzo De Santis chiedeva al costituendo Collegio arbitrale, ritenuta la propria competenza, di condannare il sig. Matteo Guidi, a pagare in favore del medesimo sig. Lorenzo De Santis, “la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre Iva se dovuta, a titolo di penale forfettariamente determinata tra le parti in caso di revoca”, oltre interessi maturati e maturandi, nonché onorari e spese della procedura arbitrale (comprese le spese amministrative e di funzionamento del Collegio arbitrale). Con il medesimo ricorso nominava quale arbitro, definito “di parte” (ma che ovviamente tale non è), l’avv. prof. Ilaria Pagni, (CF: PGNLRI64L65M059H), con studio in Roma alla piazza dell’Emporio, 16/A, e in Firenze alla via Ciro Menotti, 6.In via istruttoria, depositava sei ordini di documenti come da relativo indice e si riservava di ulteriormente produrre, dedurre, indicare nuovi ed ulteriori testi e capitoli anche in controprova.
  1. Con “Memoria difensiva di costituzione”, data in Roma il 2 febbraio 2024, il sig. Matteo Guidi concludeva come segue: “Voglia l’On. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI adito, ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione disattesa:

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare in toto la richiesta di pagamento della penale inserita da parte ricorrente nel Mandato inter partes recante data 5 Agosto 2023, ma non concordata fra le parti e pari alla somma di € 30.000,00, oltre alle ulteriori somme asseritamente dovute, così come avanzata dal Sig. Lorenzo De Santis nei confronti del calciatore Sig. Matteo Guidi, perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi meglio esposti nelle pagine che precedono del presente atto;

IN VIA SUBORDINATA, nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre l’ammontare della presunta penale perché eccessivamente onerosa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia in applicazione dei criteri giurisprudenziali e normativi sopra richiamati ovvero secondo equità.

Con la medesima memoria il sig. Matteo Guidi nominava quale arbitro “di parte” (ma che ovviamente tale non è), l’avv. prof. Tommaso Edoardo Frosini.

  1. In data 4 febbraio 2024, gli arbitri designati da parte istante e parte intimata, e dunque i professori e avvocati Ilaria Pagni e Tommaso Edoardo Frosini, comunicavano al Collegio di Garanzia dello Sport la loro concorde designazione del prof. avv. Mario Stella Richter, quale Presidente del costituendo Collegio arbitrale, il quale pertanto veniva nominato in tale funzione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
  2. In data 6 febbraio 2024, ricevuta la comunicazione della nomina, il prof. avv. Mario Stella Richter dichiarava, ai sensi dell’art. 2, comma 10, del suddetto Regolamento, di accettare l’incarico di terzo arbitro con funzioni di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.
  3. In data 21 febbraio 2024, alle ore 14.00, giusta la convocazione disposta dai componenti del costituendo Collegio arbitrale, si riunivano, in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, i predetti componenti che si costituivano formalmente in Collegio.
  4. Immediatamente a seguire, alle ore 14.05 – e quindi sempre in data 21 febbraio 2024, sempre giusta la predetta convocazione e sempre in videoconferenza sulla medesima piattaforma – si teneva la prima udienza della procedura arbitrale relativa all’esperimento del tentativo di conciliazione.
  5. A tale prima udienza erano presenti, di fronte al Collegio arbitrale al completo assistito dalla Segreteria del Collegio di Garanzia, nella persona dell’avv. Dario Bonanno, per la parte istante il difensore avv. Lorenzo Signorini e la stessa parte istante, sig. Lorenzo De Santis, e per la parte intimata il difensore avv. Paolo Rodella.
  1. Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Collegio, su conforme richiesta delle parti, assegnava il termine fino al 13 marzo 2024 per il deposito di memorie autorizzate, nonché il termine fino al 3 aprile 2024 per il deposito di eventuali repliche, fatta salva la possibilità, nelle more, di comunicare l’eventuale raggiungimento di un accordo transattivo, e altresì fissava la udienza per la discussione e per la definizione del giudizio arbitrale per il 9 aprile 2024, ore 14.00.

Inoltre, il Collegio, preso atto della concessione da parte dell’istante e dell’intimato della dilazione del termine per il deposito del lodo, dava atto che il termine per la conclusione del procedimento arbitrale era prorogata al 22 maggio 2024.

  1. Nel termine del 13 marzo 2024, entrambe le parti depositavano le loro prime memorie autorizzate.
  2. Con propria memoria, il sig. Lorenzo De Santis insisteva nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, producendo altri tre documenti e formulando altre istanze istruttorie.
  3. Con propria memoria, il sig. Matteo Guidi chiedeva preliminarmente la sospensione del procedimento arbitrale per poter instaurare nei confronti del sig. Lorenzo De Santis un giudizio civile per querela di falso ai sensi degli artt. 221 ss. cod. proc. civ. e per il resto insisteva nelle conclusioni già rassegnate, depositando un ulteriore documento.
  4. In data 5 aprile 2024 le parti depositavano una istanza congiunta con la quale chiedevano il rinvio della udienza fissata per il 9 aprile 2024.
  5. Il Collegio, vista la istanza congiunta delle parti del 5 aprile 2024, volta a ottenere un differimento della udienza già fissata per il 9 aprile 2024, “giusta pendenza di trattative tra le parti volte alla definizione stragiudiziale della controversia”, e considerato opportuno facilitare il raggiungimento della conciliazione, disponeva l’accoglimento della istanza e il differimento della udienza di discussione al 18 giugno 2024, alle ore 15:00, a condizione che il termine per la pronunzia del lodo fosse differito al 31 luglio 2024.
  6. Infine, con istanza congiunta dell’8 maggio 2024, le parti dichiaravano di avere raggiunto tra loro un accordo transattivo e, conseguentemente, chiedevano al Collegio di dichiarare la estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, chiedendo, altresì, per il fatto di avere raggiunto tale accordo, “di essere esentati da qualsivoglia ulteriore spesa comunque relativa al procedimento”.

Tanto premesso

 

 

il Collegio arbitrale,

vista la ricordata istanza di arbitrato;

vista la pure citata memoria di costituzione;

viste le memorie autorizzate di entrambe le parti depositate in data 13 marzo 2024;

vista la istanza congiunta delle parti del 5 aprile 2024;

vista la istanza congiunta delle parti dell’8 maggio 2024;

considerato che il 21 febbraio 2024 è stata celebrata l’udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento;

considerato che il Collegio ha dovuto comunque esaminare le memorie e i documenti prodotti; vista la Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020;

considerati il valore della controversia, la complessità e la rilevanza delle questioni sottoposte alla cognizione del Collegio arbitrale, nonché l’attività complessivamente svolta, che ha comportato tra la redazione di un lodo solo in rito;

P.Q.M.

 

il Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione arbitrale ex art. 22 Regolamento Agenti, così provvede:

D I C H I A R A

 

cessata la materia del contendere, con spese legali delle parti tra queste compensate;

L I Q U I D A

 

 

le spese di funzionamento del Collegio arbitrale e gli onorari degli Arbitri come segue:

  • onorari e spese per il Collegio arbitrale, di cui alla voce 2.b.2.1 della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese” approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020, a carico di ciascuna delle Parti per la metà, ma salvo il vincolo della solidarietà, per complessivi euro 2.600,00= oltre iva e cassa avvocati come per legge, così ripartiti: al Presidente € 1.040,00= (oltre iva e c.p.a.) e a ciascun Arbitro € 780,00= (oltre iva e c.p.a.);
  • spese generali in favore del CONI, di cui alla voce 2.b.2.2, lett b), della Tabella, a carico di ciascuna delle Parti per la metà, ma salvo il vincolo della solidarietà, per complessivi euro 260,00=;
  • in favore del CONI, il versamento dei diritti amministrativi di cui al punto 1.2.a a carico della parte istante, e dei diritti di amministrativi di cui al punto 1.2.b a carico della parte intimata, della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese” approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020;

e pertanto, considerati gli acconti sugli onorari e spese per il Collegio arbitrale già in parte versati in corso di procedimento,

D I S P O N E

 

che le Parti, salvo il vincolo della solidarietà, effettuino i versamenti seguenti:

  • da parte del sig. Lorenzo De Santis di complessivi euro 1.300,00=, oltre iva e cassa avvocati come per legge, agli Arbitri, così ripartiti: al Presidente € 520,00= (oltre iva e c.p.a.) e a ciascun Arbitro € 390,00= (oltre iva e c.p.a.), previa emissione da parte degli Arbitri di avvisi di parcella;
  • da parte del sig. Matteo Guidi di complessivi euro 300,00=, oltre iva e cassa avvocati come per legge, agli Arbitri, così ripartiti: al Presidente € 120,00= (oltre iva e c.p.a.) e a ciascun Arbitro € 90,00= (oltre iva e c.p.a.), previa emissione da parte degli Arbitri di avvisi di parcella;
  • di complessivi euro 260,00= a titolo di spese generali in favore del CONI, così ripartiti: da parte del sig. Lorenzo De Santis euro 130,00=; da parte del sig. Matteo Guidi euro 130,00=;
  • da parte del sig. Lorenzo De Santis euro 1.500,00= a titolo di diritti amministrativi di cui al punto 1.2.a; da parte del sig. Matteo Guidi euro 1.500,00= a titolo di diritti amministrativi di cui al punto 1.2.b;

M A N D A

 

alla Segreteria di comunicare il presente lodo ai difensori delle Parti così come costituiti.

Così deliberato e deciso dai componenti del Collegio arbitrale riuniti, in conferenza personale e plenaria, per mezzo della piattaforma Microsoft Teams, nella camera di consiglio del 21 maggio 2024 e sottoscritto nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione.

Il Presidente

F.to Mario Stella Richter Roma, 21 maggio 2024

L’Arbitro

F.to Ilaria Pagni

Roma - Firenze, 21 maggio 2024

L'Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 21 maggio 2024

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 21 maggio 2024. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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