CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 5/2024 – Daniel Piconcelli / U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l

 

Lodo n. 5

Anno 2024

 

 

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

 

 

Avv. Vito Branca

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dall’istante

Avv. Giuseppe Musacchio

ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, per l'intimata

nel procedimento arbitrale promosso da

 

 

Daniel Piconcelli, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Ulivi,

-     Parte istante -

contro

 

 

U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

-     Parte intimata contumace -

Istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI, depositata in data 3 aprile 2024 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in relazione al contratto di mandato, stipulato in data 16 ottobre 2023, tra la società intimata e il suddetto istante, finalizzato al tesseramento del calciatore Giovanni Foresta.

***

         1.    Sede dell’Arbitrato

 

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

         2.    Regolamento arbitrale

 

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

Fatto

 

  1. Con istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI, depositata in data 3 aprile 2024 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, il sig. Daniel Piconcelli, autorizzato ad operare nell’ambito dell’assistenza di Calciatori e Società professionistiche, ha esposto che, in data 16 ottobre 2023, l’U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. (di seguito “Alessandria Calcio”) ha concluso con l’Agente un contratto di mandato avente ad oggetto il tesseramento del Calciatore Giovanni Foresta, nato a Catanzaro il 4 settembre 1995; all’Agente sarebbe dovuto spettare, per l’assistenza svolta, un corrispettivo determinato nella somma forfettaria di euro 2.000,00. Il contratto di mandato veniva regolarmente depositato in Commissione Agenti FIGC.
  1. Parimenti in data 16 ottobre 2023, il Calciatore Foresta sottoscriveva un contratto di prestazione sportiva con la società Alessandria Calcio, con decorrenza dal 17 ottobre 2023 sino al 30 giugno 2024.
  1. Nonostante la puntuale ed integrale esecuzione del mandato, la Società non ha tuttavia corrisposto all’Agente l’importo dovuto entro il termine del 30 novembre 2023 indicato in contratto.
  2. In data 3 aprile 2024, l’istante – all’esito dell’invio di formale diffida di pagamento in data 14 marzo 2024 - ha, quindi, depositato, presso la Segreteria dell’odierno Collegio, istanza arbitrale (n. 7/2024), avente ad oggetto l’importo di euro 2.000,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.

Il ricorrente ha aggiunto che il suo buon diritto ha evidenza documentale, derivando da un contratto di mandato regolarmente depositato, in favore di soggetto debitamente autorizzato, per una prestazione perfettamente eseguita (tanto che il calciatore si è regolarmente tesserato con l’Alessandria Calcio entro il termine di durata previsto nel mandato).

  1. Tanto premesso, parte istante ha nominato, quale proprio “arbitro di parte”, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini ed ha così concluso:

Piaccia All’On. Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI in funzione di Collegio Arbitrale, accogliere la presente istanza di arbitrato e condannare la Società Us Alessandria Calcio 1912 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all’Agente Sportivo Daniel Piconcelli la somma di euro 2.000,00 per le motivazioni esposte in narrativa oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 su detta somma dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, oltre alla refusione dei diritti amministrativi versati, oltre pagamento delle spese legali di lite oltre alle spese ed onorari liquidati dal Collegio Arbitrale, da porsi interamente a carico della parte intimata, con vittoria di spese e compensi di lite”. Insieme alla predetta istanza, la difesa del ricorrente ha depositato la relativa documentazione probatoria, come da relativo indice.

  1. Non avendo l’Alessandria Calcio provveduto ad indicare l’arbitro di parte, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha nominato arbitro per la resistente l’avv. Giuseppe Musacchio, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale.
  2. Non si è costituita in giudizio la parte intimata Alessandria.
  3. Gli arbitri designati, e dunque il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini e l’avv. Giuseppe Musacchio, hanno comunicato, in data 20 maggio 2024, al Collegio di Garanzia dello Sport la loro concorde designazione dell’avv. Vito Branca nel ruolo di Presidente del costituendo Collegio arbitrale, il quale, pertanto, veniva nominato in tale funzione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
  4. Ricevuta la comunicazione della nomina, l’avv. Vito Branca ha dichiarato, ai sensi dell’art. 2, comma 10, del suddetto Regolamento, di accettare l’incarico di terzo arbitro con funzioni di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.
  5. All’udienza del 20 giugno 2024, il Collegio arbitrale, preso atto della contumacia della parte intimata e della conseguente impossibilità di addivenire ad una mediazione tra le parti, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento arbitrale, con ordinanza emessa in pari data, ha disposto la fissazione dell’udienza di discussione al 5 settembre 2024, assegnando alle parti costituite termine per il deposito di note scritte e memorie sino al 3 settembre 2024.
  1. In data 2 settembre 2024, parte istante ha depositato proprie memorie, concludendo per l’integrale accoglimento del ricorso.
  2. All’udienza del 5 settembre 2024, il difensore dell’istante Agente Sportivo si è riportato ai propri scritti difensivi, concludendo per l’accoglimento del ricorso. Il Collegio arbitrale, su parere conforme della parte costituita, ha disposto la proroga del deposito del lodo sino al 30 settembre 2024, in presenza di regolare adempimento degli oneri di cui al punto 1.2.a della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020, trattenendo la causa in decisione.

Diritto

 

  1. Ritiene il Collegio arbitrale di dover preliminarmente esaminare, ex officio, il profilo della procedibilità, ammissibilità e tempestività dell’istanza proposta dall’Agente Daniel Piconcelli, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Regolamento arbitrale, pur in assenza di una specifica contestazione della parte intimata Alessandria Calcio, non costituitasi nel presente procedimento arbitrale.

All’uopo occorre osservare che il contratto di mandato per cui è causa ha previsto il pagamento del corrispettivo di euro 2.000,00 in favore dell’odierno istante entro il 30 novembre 2023: rileva, peraltro, l’odierno Collegio che l’inadempimento contrattuale in capo all’Alessandria Calcio non è stato contestato dalla società sportiva né in sede stragiudiziale – specificamente all’esito della ricezione della diffida di pagamento del 14 marzo 2024 – né nell’ambito del presente arbitrato.

Evidenzia, altresì, il Collegio che – prescindendo dal termine di pagamento previsto in contratto – la contestazione della violazione da parte dell’Agente Sportivo è avvenuta, come sopra indicato, in data 14 marzo 2024 (cfr. all. n. 6 Piconcelli), con successivo e tempestivo deposito dell’istanza arbitrale in data 3 aprile 2024, nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale, che impone l’introduzione del procedimento arbitrale entro 20 giorni dalla violazione contestata.

  1. Procedendo gradatamente all’esame nel merito della domanda introdotta dall’Agente Sportivo istante, il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell’importo di euro 2.000,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, da calcolare dalla scadenza contrattualmente prevista all’effettivo soddisfo.

Ed invero, la difesa dell’Agente Sportivo ha versato in atti, oltre al citato contratto di mandato del 16 ottobre 2023 (doc. n. 2), anche gli ulteriori documenti attestanti il tesseramento del calciatore Giovanni Foresta, tra i quali il contratto stipulato tra l’Alessandria Calcio e l’atleta medesimo.

Tale profilo costituisce oggettivamente, alla stregua delle previsioni contrattuali liberamente negoziate dalle parti, piena ed insuperabile prova dell’esatto adempimento del contratto di mandato, con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito.

Trattasi, peraltro, di circostanze prive di contestazione da parte della società sportiva intimata.

  1. Devono, altresì, essere riconosciuti in favore dell’istante Daniel Piconcelli anche gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, in ragione di un consolidato principio della giurisprudenza di codesto Collegio Arbitrale (cfr., ex multis, Lodo n. 1/2024 e Lodo n. 7/2023).
  2. In ordine alle spese legali, le stesse vanno poste a carico dell’Alessandria Calcio, in forza del generale principio della soccombenza. Vanno poste interamente a carico della parte istante le spese della procedura arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa.

P.Q.M.

  

il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande e le eccezioni proposte e assorbita ogni altra questione:

    1. condanna U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. a pagare a Piconcelli Daniel la somma di € 2.000,00 (duemila,00);
    2. condanna U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. a pagare a Piconcelli Daniel l’importo a titolo di interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, dalla domanda sino all’effettivo soddisfo;
    3. condanna U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. a rifondere all’istante Piconcelli Daniel i diritti amministrativi, nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella);
    4. determina le spese di lite dovute da U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. in favore di Piconcelli Daniel, nella misura di € 700,00, oltre accessori di legge;
    5. determina in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, le spese e gli onorari di funzionamento del Collegio arbitrale che, fermo il contenuto dell’ordinanza del 20 giugno 2024 riguardante l’acconto, pone a carico della parte istante con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa;
    6. dispone, pertanto, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell’Organo, il pagamento dell’importo di € 1.500,00 a carico della parte istante, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento, così ripartiti: al Presidente € 600,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 450,00 oltre IVA e CPA, se dovuti;
    7. dispone, in favore del CONI, il versamento, ai sensi del punto 2.b.2.2., lett. b), della Tabella, dell’importo di € 300,00 a carico della parte istante, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento;
    1. dispone la comunicazione del presente lodo alle parti, tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 5 settembre 2024.

Il Presidente F.to Vito Branca

Catania, 27 settembre 2024

L’Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 27 settembre 2024

L’Arbitro

F.to Giuseppe Musacchio Potenza, 27 settembre 2024

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 30 settembre 2024. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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