CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 6/2024 – Graziano Battistini / Società Sportiva Delfino Pescara 1936 S.p.A
Lodo n. 6
Anno 2024
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Avv. Vito Branca
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Avv. Marcello De Luca Tamajo
ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, per l’istante
Prof. Avv. Angelo Maietta
ARBITRO nominato dall'intimata
nel procedimento arbitrale promosso da
Graziano Battistini, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Puglisi Maraja,
- Parte istante -
contro
Società Sportiva Delfino Pescara 1936 S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella,
- Parte intimata -
Istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI, depositata in data 19 giugno 2024 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in relazione al contratto di mandato, stipulato in data 21 luglio 2022, tra la società intimata e il suddetto istante, finalizzato al tesseramento del calciatore Filippo Pellacani.
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).
Fatto
- Con istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI, depositata, in data 19 giugno 2024, presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, il sig. Graziano Battistini, Agente Sportivo autorizzato ad operare nell’ambito dell’assistenza di Calciatori e Società professionistiche, ha esposto che, in data 21 luglio 2022, la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. (di seguito “Delfino Pescara”) ha concluso con l’Agente un contratto di mandato avente ad oggetto il tesseramento del Calciatore Filippo Pellacani, nato a Verona il 26 febbraio 1998; all’Agente sarebbe dovuto spettare, per l’assistenza svolta, un corrispettivo determinato nella somma forfettaria di euro 21.000,00, oltre Iva, da corrispondersi in n. 6 tranches indicate in contratto, dal 30 ottobre 2022 al 28 febbraio 2025. Il contratto di mandato è stato regolarmente depositato in Commissione Agenti FIGC.
- In data 24 luglio 2022, il Calciatore Pellacani ha sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con la società Delfino Pescara, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2025.
- Nonostante la puntuale ed integrale esecuzione del mandato, la Società non ha, tuttavia, corrisposto all’Agente l’importo di euro 14.851,20, giusta avviso di parcella di euro 7.425,60 del 15 marzo 2023, relativo ai primi due ratei, ed ulteriore avviso di parcella di euro 7.425,60 del 25 marzo 2024, relativo al terzo e quarto rateo.
- In data 20 dicembre 2023, è stata inviata dall’istante una prima diffida di pagamento per l’importo di euro 10.500,00, priva di riscontro, cui è seguita una seconda contestazione, in data 12 giugno 2024, per il diverso e maggiore importo di euro 14.851,20, poi richiesto in sede arbitrale. Il ricorrente ha aggiunto che il suo buon diritto ha evidenza documentale, derivando da un contratto di mandato regolarmente depositato, in favore di soggetto debitamente autorizzato, per una prestazione perfettamente eseguita (tanto che il calciatore si è regolarmente tesserato con la società Delfino Pescara entro il termine di durata previsto nel mandato).
- Tanto premesso, parte istante ha così concluso: “condannarsi la società sportiva Delfino Pescara 1936 Spa (C.F. 01887080685), con sede in PESCARA, Strada Comunale Piana n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’Agente di Calciatori Graziano Battistini, per la causale di cui in narrativa, della capitale somma di Euro 14.851,20= oltre gli interessi di mora ex art 5 d.lgs 231/2002 dalle scadenze convenute nel contratto di mandato 21/7/2022, o comunque dalla domanda, al saldo. Con refusione dei diritti ed onorari di funzionamento dell’Organo Arbitrale, nonché dei compensi di assistenza legale, oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15%”. Insieme alla predetta istanza, la difesa del ricorrente ha depositato la relativa documentazione probatoria, come da relativo indice.
- Si è costituta la società Delfino Pescara, con memoria difensiva depositata in data 28 giugno 2024, eccependo in via preliminare ed assorbente l’inammissibilità e/o l’irricevibilità e/o l’improcedibilità dell’istanza di arbitrato di controparte per violazione dell’art. 3, comma 2, del Regolamento Arbitrale, rilevando che la contestazione dell’inadempimento da parte dell’Agente Sportivo, quale dies a quo per l’avvio del procedimento arbitrale, sarebbe da individuarsi nel 20 dicembre 2023. Ha, altresì, rappresentato la difesa della società intimata l’introduzione, da parte dell’Agente Battistini, di un altro precedente arbitrato innanzi al medesimo Collegio, già dichiarato estinto per carenza di interesse dell’istante.
Sempre in via preliminare, l’intimata ha eccepito la violazione dell’art. 3, comma 3, del Regolamento Arbitrale, non avendo l’istante indicato il proprio arbitro di parte nell’atto introduttivo.
- In subordine, e nel merito, la società Delfino Pescara ha sinteticamente eccepito l’irregolarità dell’adempimento dell’obbligazione in capo all’Agente Sportivo. Al punto 3) della propria memoria, la società intimata ha, infine, formulato una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in danno dell’istante il quale, secondo la prospettazione del Delfino Pescara, avrebbe agito “con mala fede o colpa grave”, quindi temerariamente.
- Con la cennata memoria, la società intimata ha proceduto alla nomina del proprio arbitro nella persona del Prof. Avv. Angelo Maietta, concludendo come segue: “Voglia l’Ecc.mo Collegio Arbitrale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza: A) in via preliminare accertare e dichiarare l’inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità dell’istanza di arbitrato proposta dall’agente sportivo Graziano Battistini atteso il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 3.2. Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport B) nel merito per mero tuziorismo difensivo rigettare l’istanza di arbitrato ex adverso radicata poiché infondata in fatto e diritto, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che spa Delfino Pescara nulla deve corrispondere all’agente sportivo sig. Battistini. C) in ogni caso condannare ancora il signor Graziano Battistini ai sensi dell’art. 96 cpc attesa la palese temerarietà della lite ed il grave pregiudizio subito dalla Delfino Pescara. Con vittoria di spese, competenze e onorari, del presente giudizio anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, ivi comprese rimborso pagamento spese amministrative nella misura dovuta per Regolamento ed effettivamente corrisposta, nonché le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale medesimo”.
- Gli arbitri designati, e dunque l’Avv. Marcello De Luca Tamajo, per parte istante, nominato dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 2, comma 5, del Regolamento ed il Prof. Avv. Angelo Maietta, hanno comunicato, in data 8 luglio 2024, alla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport la loro concorde designazione dell’avv. Vito Branca nel ruolo di Presidente del costituendo Collegio arbitrale, il quale, pertanto, è stato nominato in tale funzione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
- Ricevuta la comunicazione della nomina, l’avv. Vito Branca ha dichiarato, ai sensi dell’art. 2, comma 10, del suddetto Regolamento, di accettare l’incarico di terzo arbitro con funzioni di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.
- All’udienza del 18 luglio 2024, il Collegio arbitrale, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, ha dichiarato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento arbitrale, con ordinanza emessa in pari data, ha disposto la fissazione dell’udienza di discussione al 30 settembre 2024, assegnando alle parti costituite termine sino al 20 settembre 2024, per il deposito di memorie, e sino al 27 settembre 2024, per eventuali repliche. Su comune decisione delle parti, il Collegio ha, altresì, disposto la proroga del deposito del lodo sino al 30 ottobre 2024.
- In data 20 settembre 2024, parte istante ha depositato propria memoria, allegando n. 2 ulteriori documenti e concludendo per l’integrale accoglimento del ricorso. In data 27 settembre 2024, la società intimata ha depositato propria memoria di replica, insistendo nelle conclusioni già formulate.
- All’udienza del 30 settembre 2024, il Collegio, di concerto con la Segreteria, ha accertato l’omesso pagamento, in capo alle parti, dei diritti amministrativi, ed all’esito di tale verifica i difensori di ciascuna delle parti si sono impegnati, nell’interesse dei rispettivi assistiti, al corretto e celere adempimento. Dato successivo corso alla discussione della causa, i difensori hanno svolto alcune puntualizzazioni rispetto a quanto già esposto in atti, insistendo nell’accoglimento delle richieste già formulate. Il Collegio arbitrale, confermando la proroga dei termini di deposito del lodo al 30 ottobre 2024, già disposta in occasione della prima udienza del 18 luglio 2024, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di pronunciarsi nel presente lodo, in presenza di regolare adempimento degli oneri di cui al punto 1.2.a, a carico della parte istante, e 1.2.b, a carico della parte intimata, della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 Gennaio 2020. La verifica di detto adempimento ha successivamente ottenuto esito positivo.
Diritto
- Ritiene il Collegio arbitrale di dover preliminarmente esaminare il profilo della procedibilità, ammissibilità e tempestività dell’istanza di arbitrato proposta dall’Agente Graziano Battistini, anche in ragione dell’eccezione sul punto formulata dalla difesa della società Delfino Pescara nella propria memoria difensiva, afferente alla violazione dell’art. 3, comma 2, del Regolamento Arbitrale Agenti Sportivi CONI.
L’eccezione di inammissibilità è fondata e, pertanto, deve essere accolta, seppur in termini parzialmente difformi rispetto a quanto dedotto dalla società intimata.
Ed invero, come rilevato dalla difesa della società Delfino Pescara, l’Agente Sportivo ha già proposto un’istanza di arbitrato innanzi all’odierno Collegio in data 2 aprile 2024, sempre nei confronti dell’intimata, avente ad oggetto il medesimo contratto di mandato del 21 luglio 2022, con domanda di pagamento dello stesso importo di euro 14.851,20, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002.
Occorre, altresì, rilevare, da un lato, che detta istanza era stata preceduta da una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dell’Agente Battistini, del 20 dicembre 2023, per l’importo di euro 10.500,00 – n. 3 ratei scaduti a quella data – e, dall’altro, che l’arbitrato in precedenza introdotto (n. 6/2024) non è poi pervenuto alla naturale definizione con l’emanazione del lodo a causa della rinuncia formalizzata dall’istante.
Ne è seguita, in coerenza, l’ordinanza del Collegio Arbitrale del 22 aprile 2024, che, prendendone atto, ha dichiarato, ad ogni effetto processuale e sostanziale, cessata la materia del contendere. La riproposizione di una nuova istanza arbitrale in data 19 giugno 2024, quella oggetto dell’odierno scrutinio – le cui conclusioni, si ribadisce, sono perfettamente coincidenti con quelle già formulate con l’istanza di arbitrato del 2 aprile 2024 –, pone la preliminare, ed assorbente, questione della procedibilità ed ammissibilità della stessa, pur in presenza di una ulteriore e diversa contestazione della medesima violazione (in verità già contestata), nella fattispecie avvenuta con nota inviata a mezzo pec alla società intimata in data 12 giugno 2024.
All’uopo osserva il Collegio che la procedura arbitrale deve essere introdotta – ai sensi del citato art. 3, comma 2, del Regolamento Arbitrale – entro 20 giorni dalla “violazione contestata”: trattasi, per espressa disposizione regolamentare, di un termine perentorio.
Orbene, l’interpretazione del citato articolo art. 3, punto 2, del Regolamento Arbitrale non è stata univoca, soprattutto nella prima fase di vigenza del Regolamento medesimo. Più recentemente, si è tuttavia consolidato l’orientamento che, valorizzando la ratio della disposizione, le esigenze di tutela e le connotazioni di spiccata irritualità del procedimento arbitrale, ha ritenuto che il termine di decadenza debba farsi decorrere, trattandosi di questioni di natura strettamente patrimoniale, a far tempo dalla diffida proposta alla parte affinchè provveda all’adempimento.
L’odierno Collegio ha, in argomento, statuito che “la disposizione dettata dall’art. 3, punto 2, del Regolamento deve essere intesa in modo tale da non poter precludere all’Agente Sportivo l’accesso allo strumento dell’arbitrato sulla scorta di un’interpretazione estremamente rigida dell’individuazione del dies a quo relativo al citato termine perentorio[…] il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodi n. 4 e n. 7 del 2023, cit.). Tale criterio interpretativo mira a dare opportuno risalto alle concrete scelte del creditore anche in considerazione delle peculiarità dell’ambiente professionale - per vero piuttosto chiuso e ristretto -, poiché spetta valutare all’Agente Sportivo se una determinata condotta omissiva della controparte possa essere tollerata e fino a quale momento (in particolare, nel caso di pagamenti rateali), anche al fine di salvaguardare i rapporti d’affari con le Società, senza per ciò decadere dalla possibilità di accedere allo strumento dell’arbitrato collegiale previsto in ambito sportivo per la risoluzione delle controversie in questione” (cfr., ex multis, Lodo n. 9/2023).
A tale criterio interpretativo va, peraltro, affiancato un ulteriore corollario con spiccate e coerenti peculiarità indubbiamente pertinenti alla fattispecie sottoposta al vaglio del presente Collegio Arbitrale, atteso che in detta circostanza è stata sancita la non necessarietà e/o doverosità dell’invio della preventiva diffida e costituzione in mora in pendenza di un arbitrato avente ad oggetto il medesimo rapporto obbligatorio tra le stesse parti, anche in ragione della “cristallizzata consapevolezza dell’inadempimento di controparte” (cfr. Lodo n. 1/2024).
Il superiore criterio può essere validamente utilizzato anche nell’ipotesi in cui l’arbitrato non sia ancora pendente – come nel caso di specie –, ma sia già stato definito (procedimento n. 6/2024, definito con ordinanza collegiale del 22/4/2024), rendendo de facto irrilevante e non dovuta la nuova contestazione della violazione da parte dell’Agente Battistini del 19 giugno 2024, che, in ogni caso, non può costituire il dies a quo per l’avvio del procedimento arbitrale ex art. 3, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
Ed infatti, la violazione dell’obbligazione di pagamento, in capo alla società Delfino Pescara, in riferimento al contratto di mandato del 21 luglio 2022 era stata già contestata con la nota stragiudiziale del 20 dicembre 2023, o, tutt’al più, con l’istanza di arbitrato depositata in data 2 aprile 2024, quest’ultima avente ad oggetto una domanda di condanna al pagamento dell’importo di euro 14.851,20 oltre accessori, esattamente coincidente con il contenuto della domanda del presente arbitrato n. 11/2024.
L’identità delle parti, del petitum e della causa petendi impone, quindi, di considerare la data del 2 aprile 2024 quale dies a quo ai fini della decorrenza del termine perentorio per l’introduzione del nuovo ed odierno arbitrato n. 11/2024 R.G., perché, diversamente opinando, si consentirebbe all’istante di aggirare il termine perentorio stabilito dalla disposizione regolamentare, mediante una rinuncia alla precedente istanza da ritenersi, in ipotesi, già viziata.
Sul punto, non devono trascurarsi le concludenti affermazioni dell’istante nella propria memoria autorizzata del 20 settembre 2024: “Infatti, la domanda inoltrata in data 2/4/2024, senza il rispetto del termine di cui all’art. 3 comma 2 del Regolamento Arbitrale, venne tempestivamente abbandonata[…]” (cfr. memoria Battistini, pag. 1).
La natura perentoria del termine de quo – peraltro espressamente sancita dal Regolamento Arbitrale – ha quindi inderogabili conseguenze collegate al proprio decorso, pacificamente individuabili nella decadenza dall’azione innanzi all’odierno Collegio.
- L’accertata inammissibilità dell’istanza formulata dall’Agente Sportivo Battistini assorbe ogni altra questione, ivi compreso l’esame nel merito della controversia.
Deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna per c.d. lite temeraria, formulata ex art. 96 c.p.c., dall’intimata società Delfino Pescara, non ravvisandosi tale contestata condotta.
Ritiene, infatti, il Collegio Arbitrale che il contegno processuale dell’istante non sia connotato da mala fede o colpa grave e che non costituisca, pertanto, violazione del canone di normale prudenza nell’agire in giudizio, anche in virtù del citato dibattito di natura interpretativa che ha interessato, soprattutto in una prima fase, il disposto dell’art. 3, comma 2, del Regolamento Arbitrale in ordine al significato della locuzione “violazione contestata”.
- In ordine alle spese legali, le stesse vanno poste a carico dell’istante Graziano Battistini, in forza del generale principio della soccombenza.
Vanno poste interamente a carico dell’istante anche le spese della procedura arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa.
P.Q.M.
il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande e le eccezioni proposte e assorbita ogni altra questione:
-
- dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dall’Agente Sportivo Graziano Battistini;
- condanna l’Agente Sportivo Graziano Battistini a rifondere all’intimata Delfino Pescara 1936 S.p.A. i diritti amministrativi, nella misura di € 1.500,00 (di cui al punto 1.1.b della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.b della Tabella);
-
- determina le spese di lite dovute da Graziano Battistini in favore di Delfino Pescara 1936 S.p.A., nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- determina in complessivi € 3.600,00, oltre accessori di legge, le spese e gli onorari di funzionamento del Collegio arbitrale che, fermo il contenuto dell’ordinanza del 18 luglio 2024 riguardante l’acconto, pone a carico della parte istante, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa;
- dispone, pertanto, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell’Organo, il pagamento dell’importo di € 1.800,00 a carico della parte istante, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento, così ripartiti: al Presidente € 720,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 540,00 oltre IVA e CPA, se dovuti;
- dispone, in favore del CONI, il versamento, ai sensi del punto 2.b.2.2., lett. b), della Tabella, dell’importo di € 360,00 a carico della parte soccombente, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento;
- dispone la comunicazione del presente lodo alle parti, tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 30 settembre 2024.
Il Presidente F.to Vito Branca
Catania, 28 ottobre 2024
L’Arbitro
F.to Marcello de Luca Tamajo Napoli, 29 ottobre 2024
L’Arbitro
F.to Angelo Maietta Salerno, 30 ottobre 2024
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 30 ottobre 2024. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport