CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 7/2024 – Ermanno CORDUA / Aldo FLORENZI

 

 

Lodo n. 7

Anno 2024

 

 

 

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

 

Cons. Ermanno de Francisco

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dalla parte istante

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

ARBITRO nominato dalla parte intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. 10/2024, promosso, in data 6 giugno 2024, dal Sig. Ermanno CORDUA, nato a Crotone (KR) il 13 novembre 1976 (c.f.: CRD RNN 76S13 D122 C), residente a San Vito (TA) in Via Aragoste, n. 14, rappresentato e difeso, per procura in calce all’atto introduttivo del presente giudizio, dall’avv. Gaetano Aita e dall’avv. Filippo Pandolfi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo di detti difensori in Eboli (SA) in Via Leonardo da Vinci, n. 27 (indirizzo PEC: avvgaetanoaita@pec.it);

-     Parte istante -

   

contro

 

 

il Sig. Aldo FLORENZI, nato a Nuovo (NU) il 2 aprile 2002 (c.f.: FLR LDA 02D02 F979 P), residente a Rovito (CS) in Via Giuseppe Mazzucca, n. 1, rappresentato e difeso, per procura in calce al primo scritto difensivo del presente giudizio, dall’avv. Luca Miranda ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Cervaro (FR) in Via Airella, n. 12 (indirizzo PEC: lucamiranda@pec.giuffre.it);

  -     Parte intimata -

1.    Sede dell’Arbitrato

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2.    Regolamento arbitrale

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

FATTO

 

 

    1. Il Signor Cordua, come in epigrafe rappresentato e difeso, con istanza del 6 giugno 2024 ha adito questo Collegio arbitrale per ottenere la condanna del Signor Florenzi al pagamento della complessiva somma di Euro 35.798,28 (Trentacinquemilasettecentonovantotto/28), oltre interessi al tasso previsto per gli “interessi legali di mora” nelle transazioni commerciali dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2022, n. 231, oltre I.V.A. se dovuta, dalla data di maturazione del diritto; nonché al pagamento delle spese e onorari di funzionamento del Collegio arbitrale e ancora al pagamento dei diritti amministrativi versati, pari a Euro 2.000,00, e delle competenze legali della procedura. La parte istante ha contestualmente nominato “quale arbitro di parte il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini”. La parte intimata ha effettuato “la nomina, quale arbitro di parte, della Prof.ssa Laura Santoro o, in caso di suo rifiuto o impedimento, del Prof. Maurizio Cinelli”. Infine, detti due arbitri, d’intesa tra loro, hanno designato il terzo, con funzioni di Presidente di questo Collegio, in persona del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Ermanno de Francisco, che è stato quindi debitamente autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa all’assunzione dell’incarico. Tutti tali arbitri sono stati individuati tra i componenti in carica del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Il Collegio arbitrale si è costituito, ut supra, in Roma il 6 settembre 2024, con l’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri. In pari data, il Collegio ha tentato la conciliazione delle parti, che non ha avuto buon esito. La trattazione in merito della controversia è stata perciò aggiornata all’udienza arbitrale del 15 ottobre 2024, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie riepilogative. In tale sede i difensori costituiti hanno discusso – con la presenza nella sede del CONI del presidente e del Segretario del Collegio e con il collegamento in videoconferenza degli altri due arbitri e dei difensori delle parti –, quindi la causa è stata assunta in decisione; per essere, infine, decisa nella successiva camera di consiglio del 24 ottobre 2024, parimenti con la presenza nella sede del CONI del Presidente e del Segretario del Collegio e con il collegamento in videoconferenza degli altri due arbitri.
    1. Giova fare una breve sintesi delle contrapposte posizioni delle parti, che nel corso del procedimento non hanno subito sostanziali modifiche rispetto a quelle di cui ai rispettivi primi atti. Deduce il sig. Cordua di essere stato (all’epoca dei fatti costitutivi della vicenda per cui è causa) regolarmente iscritto nel registro degli Agenti domiciliati presso la FIGC e il CONI e di aver operato, n.q. di Agente Sportivo del sig. Florenzi, in forza di contratto di mandato sottoscritto dal predetto mandante in data 18 novembre 2021 (allegato sub n. 1 all’atto introduttivo) sul modello all’uopo predisposto dalla FIGC. In particolare, l’istante ha dedotto:
  1. di essersi all’epoca domiciliato presso l’Agente Sportivo, avv. Maurizio De Rosa, iscritto presso il CONI al n. 7080128962 del Registro Nazionale Agenti Sportivi;
  2. di aver regolarmente depositato presso la C.F.A.S. il contratto di mandato sottoscritto con l’intimato in pari data 18 novembre 2021;
  1. di aver operato in esecuzione di tale mandato assistendo la controparte nella sottoscrizione del contratto di tesseramento con la Società Cosenza Calcio s.r.l. avvenuta in data 17 dicembre 2021;
  2. di aver diritto al compenso, nella complessiva misura sopra indicata, per avere le parti pattuito il corrispettivo di tale attività procuratoria in “un importo in percentuale pari al 10%, oltre Iva, parametrato sull’importo di reddito lordo, omnicomprensivo, percepito dal Sig. Florenzi, quale tesserato della Società Cosenza Calcio s.r.l., per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25”; nonché di aver già ricevuto la corresponsione di un “acconto di euro 2.050,00 (da intendersi quale pagamento a riconoscimento e conferma del debito a carico dello stesso Florenzi nei confronti del Sig. Cordua”;
  3. di aver costituito in mora il debitore con lettera in data 20 maggio 2024;
  4. di avere le parti validamente devoluto ogni controversia alla presente sede arbitrale, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. In ordine al quantum debeatur, declinava un analitico conteggio delle proprie ritenute spettanze per ciascuna delle annualità predette, calcolandolo (per sé) nella misura del 10% del coacervo delle retribuzioni percepite in tali periodi dal calciatore: in cui ricomprendeva (per le prime tre annualità) i compensi fissi e variabili (premi presenza e simili) e le indennità di trasferta, nonché (per l’ultima annualità) i soli compensi fissi e l’indennità di trasferta. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, chiedeva disporsi l’interrogatorio formale della controparte e la prova testimoniale della l.r. pro tempore della Cosenza Calcio s.r.l.; depositava la menzionata documentazione (contratto di mandato del 18 novembre 2021; relativa ricevuta di deposito; contratto di tesseramento del 17 dicembre 2022 con la Cosenza Calcio s.r.l. fino alla stagione 2024/25; lettera di messa in mora con ricevuta; regolamento agenti sportivi; etc.). Eccepisce, per contro, il sig. Florenzi, con il primo scritto difensivo:
  1. l’inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva del sig. Ermanno Cordua, in quanto questi “non ha mai ricoperto il ruolo di agente sportivo, ma quello di agente domiciliato … persona che non ha titolo abilitativo professionale, la cui gestione dei rapporti professionali è, pertanto, demandata a un altro soggetto titolare della necessaria abilitazione”;
  1. che, per quanto sopra e poiché l’Agente domiciliatario Maurizio De Rosa “revocava la suddetta domiciliazione in data 29/11/2021”, “l’unico soggetto legittimato a eventualmente reclamare il compenso (che deve intendersi negato integralmente) è il Sig. Maurizio De Rosa”; in tesi di parte intimata, “il Sig. Cordua, pertanto, non ha, dunque, alcuna autonoma legittimazione processuale attuale nei confronti del Sig. Florenzi, né può pretendere da questi alcun pagamento diretto”;
  2. in subordine, il difetto di legittimazione a richiedere il pagamento dei crediti che siano maturati successivamente al 29 novembre 2021, o comunque al 31 dicembre 2021, per esser sotto tali date cessata ogni ipotetica domiciliazione del sig. Cordua presso il predetto Agente (l’unico ritualmente iscritto);
  1. l’inammissibilità/improponibilità della domanda, per essere l’istante incorso nella decadenza dal proprio credito ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento collegi arbitrali (RCA) del Collegio di Garanzia, ai sensi del quale “La procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia” (e contestando, in proposito, ogni interpretazione che abbia l’effetto di far decorrere il termine solo dalla data in cui il creditore abbia ritenuto di contestare al debitore l’inadempimento): tale decadenza, in tesi di parte intimata, si sarebbe verificata a decorrere “quantomeno dal 20 luglio 2022”;
  2. la decadenza, in ogni caso, del mandato del sig. Cordua alla data (17 dicembre 2021) di sottoscrizione del contratto con la Cosenza Calcio s.r.l., con conseguente insussistenza di ogni diritto di credito della parte qui istante, nonché la nullità o l’inefficacia del mandato in base al quale qui si agisce: “Nulla è pertanto dovuto al Sig. Cordua a titolo di compensi professionali”;
  3. che, “in ogni caso, non sussist[e] alcun diritto di credito del Sig. Cordua in relazione alle stagioni sportive 2022/23, 2023/24 e 2024/25, nelle quali il contratto di prestazione sportiva, sulla cui base l’istante asserisce di aver maturato il proprio compenso, non ha avuto alcuna esecuzione”: ciò in quanto “in data 01/10/2022 il Sig. Florenzi ha sostituito integralmente il contratto di lavoro del 17/12/2021, il quale, dunque, ha avuto efficacia solo per la seconda parte della stagione 2021/22”;
  4. in subordine, “l’intimato contesta, in ogni caso, i plateali errori di quantificazione dei compensi effettuati dal Sig. Cordua in relazione alle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23, nonché l’inesigibilità di qualsivoglia somma alla data odierna sulle stagioni sportive 2023/24 e 2024/25, che verrebbero in rilievo, eventualmente, il prossimo 01/07/2024 e 01/07/2025”;
  5. in proposito, è contestata in radice l’interpretazione del contratto di mandato, sostenuta dalla parte istante, secondo cui la base di calcolo del 10% spettante al procuratore sarebbe costituita dal “reddito lordo, omnicomprensivo, percepito dal Sig. Florenzi” (bensì, in siffatta e comunque denegata ipotesi, “solo sulla retribuzione lorda fissa percepita del Sig. Florenzi indicata sul contratto di lavoro del 17/12/2021”): “a conferma di ciò, basti segnalare quanto indicato nel punto

4) del mandato, nel quale è dato leggere che «il pagamento dei corrispettivi … dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dall’inizio di ogni stagione sportiva per la quota di competenza della stessa … » [sicché] il riferimento al termine dei 60 giorni dall’inizio della stagione sportiva esclude in radice qualsivoglia diritto della parte istante a reclamare compensi in relazione alla retribuzione variabile e alle indennità di trasferta …”, giacché tali voci alla data del 30 agosto (i.e. al 60° giorno dall’inizio di ciascuna stagione sportiva) certamente non sono note né nell’an, né tantomento nel quantum, e stante altresì la natura non retributiva, ma indennitaria, dei compensi per le trasferte effettuate;

  1. a supporto di siffatta esegesi, che, “confessoriamente, è lo stesso istante a dar conto di tale aspetto considerato che, senza riserva alcuna di successiva domanda, questi pretende di aver diritto al pagamento del compenso per la stagione 2024/25, in virtù di una pretesa decadenza dal beneficio dei termini di pagamento, quantificando lo stesso sulla sola retribuzione fissa lorda del Sig. Florenzi”;
  2. che non vi sia stata alcuna decadenza dal beneficio del termine, se non altro perché “certamente il Sig. Florenzi, nella specie non «è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse», come richiesto dall’art. 1186 c.c.”, né tantomeno il Sig. Cordua ha fornito una qualsivoglia prova di tale contestazione”; l) infine, che “nella denegata … ipotesi in cui il Collegio possa ritenere dovuti i compensi all’istante, sono palesemente inapplicabili nella specie gli interessi moratori richiesti”, giacché “il Sig. Florenzi non è chiaramente un’impresa, inteso anche come libero professionista …, ma un lavoratore subordinato, talché la norma non può avere alcuna applicazione nei suoi confronti”. Per l’effetto, conclude – in via gradata – per la declaratoria di inammissibilità della domanda, per le plurime ragioni testé riferite, ovvero per la sua infondatezza totale o, in subordine, parziale, secondo quanto già detto, con vittoria di spese anche relativamente al funzionamento del Collegio. In via istruttoria, analogamente, insta per l’interrogatorio formale della controparte, per l’esame testimoniale della l.r. della Cosenza Calcio s.r.l., nonché dell’avv. Maurizio De Rosa, sulle circostanze dedotte a difesa.
    1. Con le ultime memorie autorizzate da questo Collegio, datate rispettivamente 30 settembre 2024 e 3 ottobre 2024, e con il supporto di ulteriore documentazione (accessoria a quella già prodotta) l’istante e l’intimato ribadiscono – sostanzialmente – le medesime posizioni, in specifica confutazione a quelle avversarie, di tal ché non occorre darne partitamente contezza: meritando solo segnalarsi che la parte intimata ha più specificamente contestato la legittimazione autonoma del sig. Cordua (ossia disgiunta da quella, ipotetica, del suo domiciliatario) sia per non avere egli operato congiuntamente all’avv. De Rosa, sia perché al contratto “generale” stipulato con costui non è seguita (com’è ivi essenzialmente imposto) la concretizzazione dell’impegno “a sottoscrivere, con il domiciliatario, … ad integrazione del presente accordo generale, ulteriore e specifico accordo di domiciliazione, in riferimento alla singola negoziazione, trattativa, da depositare in uno al mandato e/o incarico ricevuto, nell’espletamento della propria attività di agente sportivo da esercitarsi in Italia” (sui cui proventi “il domiciliante riconoscerà al domiciliatario un compenso quantificabile nell’importo calcolato sulla percentuale del 5% … parametrato sul corrispettivo percepito dal domiciliante, per ogni negoziazione o trattativa in cui vi è accordo di domiciliazione specifica”). Così definita la litis contestatio, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.

DIRITTO

 

 

  1. La domanda in questa sede svolta dalla parte istante è parzialmente fondata e meritevole, nei limiti di cui infra, di essere accolta. Essendo incontroversa tra le parti la validità della devoluzione della controversia a questo Collegio, così come la regolarità della sua composizione, non occorre trattare di tali profili.
  1. La prima questione che il Collegio è chiamato a scrutinare attiene all’ammissibilità della domanda, sotto il profilo della legittimazione del sig. Cordua a richiedere il compenso per l’attività procuratoria svolta, esitata nella sottoscrizione del contratto quadriennale di tesseramento il 17 dicembre 2021 tra il sig. Florenzi e la Cosenza Calcio s.r.l. (che milita nel campionato di Serie B). In proposito, è dato riscontrare come la domiciliazione del sig. Cordua in Italia – pur trattandosi                d’un        cittadino    italiano    e    nonostante    che    l’istituto    della    domiciliazione    sia essenzialmente previsto per consentire l’operatività nel nostro paese ai cittadini stranieri (quelli comunitari) che ne abbiano titolo secondo la normativa dello stato di provenienza – abbia subito vicissitudini considerevoli e neppure sempre preclare. Nondimeno, dovendosi restare nei limiti di quanto rileva ai fini della presente controversia, il Collegio all’unanimità ritiene documentalmente comprovato in punto di fatto – con conseguente superfluità delle ulteriori prove costituende richieste da entrambe le parti, le cui istanze istruttorie sono perciò a rigettarsi – che: α) alla data di conclusione del contratto di mandato tra le parti del presente arbitrato sportivo (ossia il 18 novembre 2021) il sig. Cordua era efficacemente domiciliato presso l’avv. Maurizio De Rosa, Agente Sportivo legittimamente esercente, secondo quanto previsto e consentito dal Regolamento Agenti Sportivi pro tempore vigente; β) alla medesima conclusione il Collegio ritiene di dover pervenire anche con riferimento alla data del 17 dicembre 2021, in cui il sig. Cordua portava a definitiva esecuzione il prefato contratto di mandato, avendo propiziato la conclusione del contratto di tesseramento tra il mandante e la Cosenza Calcio s.r.l.; ciò dicesi, in particolare, in quanto si deve ritenere che lo status di Agente domiciliato (presso l’avv. Maurizio De Rosa) sia stato conservato dalla parte qui istante fino al 31 dicembre 2021, giacché il recesso del prefato domiciliatario dal rapporto di collaborazione in essere, pur se espresso il 29 novembre 2021, ha dato luogo a cessazione della collaborazione professionale, e dunque della domiciliazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ossia dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti Sportivi, approvato con delibera di Giunta Nazionale del CONI del 18 novembre 2021, n. 385 (Regolamento vigente dall’inizio dell’anno solare successivo – non certo dallo stesso giorno della sua approvazione – e ragionevolmente in vista del quale l’avv. De Rosa ha comunicato, con un mese di doveroso preavviso, il recesso dal rapporto collaborativo al sig. Cordua). Ne è corollario che, alla data del 17 dicembre 2021, l’odierno istante aveva svolto l’attività demandatagli col contratto del 18 dicembre 2021 e dunque maturato il diritto al relativo compenso. Risultano, pertanto, fondati gli assunti attorei di cui alle lettere a), b) e c) del § 2 della superiore narrativa in fatto; nonché, al contempo, infondata l’eccezione dell’intimato che si è riassunta sub lett. b) del § 3 della medesima narrativa in fatto.
  1. Devesi ora scrutinare l’assunto difensivo che si è riferito al § 4 dell’esposizione del fatto. Se è pur vero che, dopo il primo contratto (c.d. normativo) tra le parti del rapporto di domiciliazione (Cordua e De Rosa), non risulta sottoscritto alcun “ulteriore e specifico accordo di domiciliazione, in riferimento alla singola negoziazione, trattativa, da depositare in uno al mandato e/o incarico ricevuto, nell’espletamento della propria attività di agente sportivo da esercitarsi in Italia”, specificamente riferito alla negoziazione da cui sarebbe scaturito il credito per cui qui è causa, nondimeno l’eccezione di difetto di legittimazione attiva – ivi svolta – non è fondata. In proposito, il Collegio ritiene, da un lato, che – nonostante il termine “sottoscrivere”, utilizzato dalle parti del contratto di domiciliazione nel prefato contratto normativo, o generale – il principio di libertà delle forme negoziali induce a non ritenere che sia stato imposto l’obbligo contrattuale della forma scritta ad substantiam di tali pattuizioni per ogni successivo affare del domiciliato; nonché, dall’altro lato, che la vigenza di un rituale rapporto di domiciliazione (fino al 31 dicembre 2021) porta a escludere che anche l’eventuale irritualità delle pattuizioni tra i soggetti di detto rapporto si atteggi – quasi fosse un contratto a favore del terzo – a causa estintiva della legittimazione a operare del procuratore domiciliato, con i connessi effetti in punto di non spettanza del compenso per l’attività da costui effettivamente svolta (che, nella specie, non è controversa). Al contrario, finché il rapporto di domiciliazione tra il De Rosa e il Cordua è stato efficace quest’ultimo è rimasto legittimato ad agire come procuratore domiciliato – e dunque anche con riguardo all’attività procuratoria svolta per conto del sig. Florenzi, nel caso di cui qui trattasi – ed è perciò legittimato ad agire per ottenere (la liquidazione e) il pagamento delle proprie spettanze. È fuori questione – nonché soggettivamente estraneo all’odierna controversia – l’obbligo contrattuale del Cordua di devolvere al De Rosa una percentuale dei propri compensi; ma proprio la sussistenza di tale obbligo è un’ulteriore dimostrazione dell’autonoma legittimazione del Cordua ad agire in questa sede per l’intero credito (pur se pro parte esso andrà devoluto al domiciliatario). Infine, sul punto, ritiene il Collegio che il mandante non sia legittimato a interloquire circa le modalità di cogestione dell’attività tra il domiciliato e il domiciliatario – così come sul riparto delle relative competenze – una volta assodato, nella specie, che nell’arco temporale che qui rileva (18 novembre-17 dicembre 2021) la domiciliazione in Italia del creditore sia stata valida ed efficace, anche soltanto in base al rapporto scaturente dal contratto quadro (o normativo) di cui si è detto. È sulla base di queste considerazioni che risultano superabili le eccezioni dell’intimato, che si sono sopra riferite sub lett. a) del § 3, e approfondite nel § 4, della narrativa in fatto che precede.
  1. Deve dunque passarsi a scrutinare l’eccezione di “inammissibilità/improponibilità della domanda, per essere l’istante incorso nella decadenza dal proprio credito ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento collegi arbitrali (RCA) del Collegio di garanzia”: di cui sub lett. d) del § 3 della superiore narrativa. L’assunto di parte intimata è nel senso che – giacché “La procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia”; né potendosi avallare qualsiasi interpretazione che abbia l’effetto di far decorrere il termine solo dalla data in cui il creditore abbia ritenuto di contestare al debitore l’inadempimento – a decorrere “quantomeno dal 20 luglio 2022” (ossia a 20 giorni dalla data d’inizio del campionato successivo alla conclusione dell’attività procuratoria) tale decadenza si sarebbe verificata. In proposito, il Collegio non ignora le diatribe in cui si dibatte la giurisprudenza (arbitrale) presso questo Consiglio di Garanzia dello Sport; nondimeno, ritiene che, avuto particolare riguardo alle specificità del caso in esame, non sia necessario approfondire funditus tale vexata quaestioIn proposito, giova prendere le mosse dal fattuale rilievo che, nel contratto sottoscritto tra le parti della presente controversia il 18 novembre 2021, sia stata stipulata una pattuizione del compenso per il mandatario rapportata ai quattro anni successivi ed esigibile (ai sensi del relativo art. 4) “entro e non oltre 60 giorni dall’inizio di ogni stagione sportiva per la quota di competenza della stessa”. A fronte di siffatta rateizzazione dell’esigibilità del credito, ritiene il Collegio che non possa seguirsi la prospettazione di parte intimata, secondo cui “il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata” sarebbe decorso, al più tardi, dall’inizio della stagione sportiva successiva a quella in corso al momento del tesseramento con la Cosenza Calcio s.r.l., e che esso sia perciò spirato (con derivata inammissibilità della domanda qui azionata) “quantomeno dal 20 luglio 2022”. È di immediata evidenza, in senso contrario, che a quella data solo la prima o al più la seconda tranche del compenso pattuito sarebbero state esigibili, sicché l’affermazione d’un onere di agire entro quel termine a pena di perdita del credito postulerebbe – evidentemente non potendosi ipotizzare che esso implichi l’alternativa tra perdere le traches successive ove si agisca nel termine, oppure l’intero credito ove si resti interti – la necessità di proporre tante separate domande giudiziali quante siano le rate previste per l’esigibilità del credito (quattro, nella specie). L’incongruità di siffatto approdo esegetico – entia non sunt moltiplicanda sine necessitate;

né, a fortiori, le domande giudiziali (come si dirà meglio infra) – è di piena evidenza e ne dimostra dunque la fallacità: di cui è corollario l’affermazione che, almeno fino alla data di maturazione dell’ultima rata (ossia quella parametrata ai compensi della stagione sportiva 2024/25: vale a dire fino a venti giorni dopo il sessantesimo giorno successivo al 1° luglio 2024, e dunque fino al 18 settembre 2024), alla parte creditrice non avrebbe potuto ascriversi alcun onere di introduzione (a pena, altrimenti, di decadenza) della domanda arbitrale, quale che sia l’interpretazione che si ritenga di dover dare alla ricordata dizione dell’art. 3.2. del R.C.A.. Depone nello stesso senso – e se ne potranno trarre ulteriori conseguenze infra – anche l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che stigmatizza il c.d. abuso del processo: per cui “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (così Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726; tale principio è stato poi applicato, e ulteriormente declinato, da Cass. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. 3 dicembre 2008, n. 28719; Cass. 9 marzo 2015, n. 4702). A ciò consegue la sicura tempestività e proponibilità della domanda di arbitrato qui incoata; in una con l’infondatezza dell’eccezione, di cui si è detto sub lett. c) del § 3 della narrativa in fatto.

  1. Si è invece già detto dell’infondatezza dell’eccezione – di cui sub lett. d) del § 3 della narrativa in fatto – di asserita decadenza della pretesa creditoria per sopravvenuta estinzione del contratto di mandato sin dal 29 novembre 2021 (e, dunque, anteriormente alla data del 17 dicembre 2021, di compimento delle attività ivi convenute): essendosi riscontrato, ut supra, che il rapporto di domiciliazione del Cordua presso l’Avv. De Rosa è rimasto efficace fino al 31 dicembre 2021. Ne è ulteriore corollario che le vicende successive a tale data, poiché posteriori all’integrale esecuzione del mandato, sono inidonee a produrre effetti estintivi su di esso, nonché sul diritto a percepire il relativo compenso, pur se rateizzato e assoggettato a termini successivi di esigibilità.
  1. Posto tutto questo in punto di ammissibilità e di tempestività della domanda di arbitrato, il Collegio passa ad esaminarla nel merito – an et quantum – della pretesa azionata. In ordine all’an debeatur, si è in effetti già detto quasi tutto: alla riscontrata ammissibilità e tempestività della domanda di arbitrato, nonché all’incontroversa ritualità del suo incardinamento innanzi a questo Collegio, va solo aggiunto che la parte istante (mercé la produzione del titolo contrattuale sottoscritto con il debitore il 18 novembre 2021 e del successivo accordo per il tesseramento di costui con la Cosenza Calcio s.r.l. avvenuto il 17 dicembre 2021) ha dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi del proprio credito contrattuale – sorto, lo si ripete, nella vigenza dell’accordo di domiciliazione del Cordua presso l’Agente De Rosa e perciò ultrattivo, ai fini dell’esecuzione dell’obbligazione già sorta, sebbene solo parzialmente esigibile, anche successivamente al termine di tale rapporto con il domiciliatario – fatta ovviamente salva ogni questione, di cui infra, relativamente all’effettiva entità del credito in discorso. Passando, dunque, alla trattazione del quantum debeatur, è incontroverso tra le parti che: α) i compensi del procuratore sono disciplinati dal contratto sottoscritto il 18 novembre 2021; β) l’attività procuratoria è stata effettivamente espletata dall’istante (essendosi superate, ut supra, le contestazioni circa la legittimazione del Cordua a svolgerla e pure disgiuntamente dal De Rosa), né è stata sollevata, quanto al merito di tale attività, alcuna exceptio inadimpleti contractus; γ) il Florenzi ha corrisposto al Cordua un acconto sul corrispettivo pattuito, nella misura di 2.050. Nondimeno, in ordine al quantum debeatur – che il creditore ha richiesto nell’ammontare di € 35.798,28 – sono state sollevate dal debitore diverse contestazioni: nello specifico, quelle di cui si è detto alle lett. e), f), g), h), i) ed l) della narrativa in fatto che precede. In proposito, ritiene il Collegio che non vi sia luogo ad alcun supplemento istruttorio, né all’escussione dei testi (come degli interrogatori) richiesti dalle parti, perché i profili controversi possono essere adeguatamente scrutinati alla stregua della documentazione versata in atti.
  2. Il compenso pattuito tra le parti del contratto di mandato sottoscritto il 18 novembre 2021 per la retribuzione, a carico del mandante, dell’attività svolta dal mandatario è disciplinato in primo luogo dall’art. 3 di tale contratto, ai sensi del quale “il corrispettivo dovuto all’Agente sportivo in ragione dell’attività svolta è pattuito … in una somma determinata nella misura percentuale del 10% sulla retribuzione complessiva lorda risultante dal contratto di prestazione sportiva”. Da siffatta dizione la parte istante trae argomento per sostenere – come si è già esposto sub lett. d) del § 2 della superiore narrativa in fatto – di aver diritto al compenso, nella complessiva misura sopra indicata (di € 35.798,28), per avere le parti pattuito il corrispettivo di tale attività procuratoria in “un importo in percentuale pari al 10%, oltre Iva, parametrato sull’importo di reddito lordo, omnicomprensivo, percepito dal Sig. Florenzi, quale tesserato della Società Cosenza Calcio s.r.l., per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25” (previa deduzione dell’acconto già ricevuto di euro 2.050,00). Tuttavia il Collegio ritiene in buona parte fondate, in proposito, le contro-argomentazioni svolte dalla parte intimata (e riassunte sub lett. da e) a l) di cui alla narrativa in fatto che precede). Tra le quali risulta, nondimeno, immeritevole di positivo seguito quella – di cui si è detto alla lett. e) del § 3 della superiore narrativa in fatto – con cui la parte qui intimata ha eccepito che, “in ogni caso, non sussist[erebbe] alcun diritto di credito del Sig. Cordua in relazione alle stagioni sportive 2022/23, 2023/24 e 2024/25, nelle quali il contratto di prestazione sportiva, sulla cui base l’istante asserisce di aver maturato il proprio compenso, non ha avuto alcuna esecuzione”, in quanto “in data 01/10/2022 il Sig. Florenzi ha sostituito integralmente il contratto di lavoro del 17/12/2021, il quale, dunque, ha avuto efficacia solo per la seconda parte della stagione 2021/22”. Tale eccezione è infondata in quanto, essendo sorto il diritto di credito nella sua interezza sotto la data del 17 dicembre 2021 (sebbene assoggettato a progressivi termini di esigibilità), esso resta insensibile – non solo, come s’è già detto, alla successiva estinzione del rapporto di domiciliazione del Cordua, ma – anche alla rinnovazione (o novazione) del contratto di prestazione sportiva tra l’atleta e la stessa società sportiva: giacché, infatti, la normativa sportiva chiaramente stabilisce che il corrispettivo spettante al primo Agente resti invariabilmente parametrato a tutta la durata originaria del tesseramento, potendo all’eventuale nuovo Agente (che abbia prestato assistenza per detta rinnovazione) spettare solo il compenso per l’eventuale maggior valore di essa rispetto a quello della pattuizione pregressa.
  1. In apicibus, dunque, il Collegio ritiene che la cit. previsione dell’art. 3 del contratto di mandato dev’essere sistematicamente coordinata con quella del successivo art. 4: secondo cui «il pagamento dei corrispettivi da parte dell’atleta all’agente di cui al presente contratto dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dall’inizio di ogni stagione sportiva per la quota di competenza della stessa». Ciò in doverosa applicazione del basilare canone interpretativo espresso dall’art. 1363 cod. civ., a mente del quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”. Ciò stante, da un lato è ben vero che la dizione dell’art. 3 – e ivi, in particolare, l’aggettivo “complessiva” – potrebbe, di per sé, apparire come un buon argomento per concludere che la “somma determinata nella misura percentuale del 10% sulla retribuzione complessiva lorda risultante dal contratto di prestazione sportiva” si debba calcolare con riferimento sia alla parte fissa della retribuzione sia a quella variabile (giammai, comunque, anche in rapporto alle voci effettivamente indennitarie, esse esulando dall’alveo retributivo: e ciò certamente implica che non vadano considerate, nel calcolo della ridetta percentuale, le indennità di trasferta in quanto tali: oltre al fatto che esse risulteranno escluse anche in base dell’ulteriore argomentazione di cui infra, relativa alla parte variabile della retribuzione, esse essendo altresì di natura variabile). Nondimeno, dall’altro lato, l’interpretazione sistematica di detto articolo 3 con la dizione del successivo art. 4 del medesimo contratto – che prevede “il pagamento dei corrispettivi da parte dell’atleta all’agente … entro e non oltre 60 giorni dall’inizio di ogni stagione sportiva” – implica necessariamente l’esigenza di accedere a una diversa, e più restrittiva, considerazione dell’art. 3, che lo renda riferibile a un ammontare che sia effettivamente liquidabile entro il termine di pagamento indicato dall’art. 4 (ossia entro il 29 agosto di ciascun anno: allorché i campionati, ove pure siano iniziati, non hanno ancora visto disputarsi più che un paio di giornate). Siffatta considerazione, resa necessaria dalla sistematica integrazione esegetica tra gli artt. 3 e 4 del contratto di mandato, comporta che il calcolo della percentuale spettante all’Agente debba necessariamente avere a base la sola parte fissa della retribuzione (già nota all’inizio di ciascuna stagione sportiva), restringendo il significato della dizione “retribuzione complessiva” a quella, pur se comunque articolata e calcolata, che sia però già determinata o determinabile all’inizio di ciascuna stagione sportiva. Cotale approdo esegetico, cui il Collegio perviene, comporta l’esclusione dalla base di calcolo (della percentuale del 10% spettante alla parte istante) di tutte le voci retributive variabili – nonché di quelle indennitarie – connesse all’andamento della stagione, proprio perché non conosciute, né conoscibili, nel loro ammontare all’inizio della singola stagione sportiva. Alla stregua di siffatto parametro, la ridetta percentuale va calcolata – con riferimento al contratto in esame – sulla sola retribuzione fissa pattuita per ciascuna stagione, dal momento che tutte le voci della parte variabile dei compensi spettanti all’atleta (premi di presenza, premi per la permanenza nella serie di appartenenza alla fine del campionato, premi per i goal realizzati; nonché a fortiori, come si è già detto, le indennità di trasferta) non sono ancora liquide, né liquidabili, all’inizio della stagione sportiva. In concreto, la percentuale in discorso si dovrà calcolare sulla sommatoria di € 20.500 per la prima annualità di contratto (frazione interamente a compensarsi, tuttavia, con l’acconto già  versato dal Florenzi al Cordua); di € 39.000 per la seconda annualità di contratto; nonché di € 59.000 per la terza annualità di contratto: che fin qui assommano a € 118.500 per tali annualità. Il cui 10% è pari a 11.850,00, che spettano al sig. Cordua previa deduzione dell’acconto, già pacificamente ricevuto, di 2.050,00 (pari appunto al 10% del prefato corrispettivo per la prima annualità): per un totale di € 9.800,00 di sorte capitale (naturalmente oltre all’I.V.A., se dovuta).
  1. Quanto all’ultima annualità (il cui compenso lordo in parte fissa è pari a € 79.000), il Collegio ritiene che essa non vada inclusa nel computo della base di calcolo del compenso spettante all’Agente, in considerazione del fatto che tale voce non era dovuta alla data in cui è stato introdotto il presente giudizio arbitrale. Ne è ben consapevole anche la difesa della parte istante, la quale ha, a tal fine, invocato la decadenza del debitore dal beneficio del termine, per essersi reso moroso nel pagamento dovuto. Ritiene invece il Collegio che non vi sia stata alcuna decadenza dal beneficio del termine. In relazione alle già esaminate concrete modalità di computo del compenso spettante all’Agente, non v’è dubbio che detto compenso maturasse anno per anno (con l’inizio di ciascuna delle quattro stagioni sportive dedotte nel contratto propiziato dal creditore) e che esso divenisse pro parte esigibile al 60° giorno dall’inizio di ogni stagione. Né è controverso che si tratti di un termine stabilito a favore del debitore. Ciò premesso, appare ineludibile la considerazione che sia al momento in cui è stata effettuata la messa in mora del debitore (20 maggio 2024), sia comunque al momento in cui è stato introdotto il presente giudizio arbitrale (6 giugno 2024), né era iniziata per il sig. Florenzi la quarta stagione sportiva sotto contratto con la Cosenza Calcio s.r.l., né tantomeno era divenuta esigibile per il sig. Cordua la quota a lui spettante su tale ulteriore porzione di retribuzione. Sicché tale frazione retributiva (salva l’ipotesi della decadenza dal beneficio del termine di cui si dirà infra) non va riconosciuta alla parte istante, perché non dovuta alla data della domanda.
  1. La tesi di parte secondo cui il debitore sarebbe decaduto dal beneficio del termine, con conseguente esigibilità anche di questa porzione retributiva – che, astrattamente, varrebbe il 10% di € 79.000, e cioè € 7.900,00 – non convince, sicché non può essere accolta da questo Collegio. L’art. 1186 cod. civ. dispone che “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”. Senonché, non risultando che il Florenzi abbia mai dato, né promesso di dare, alcuna garanzia per il credito di cui qui trattasi, la tesi propugnata in argomento dal creditore potrebbe fondarsi unicamente su una sopravvenuta insolvenza del debitore. La quale, tuttavia, nel caso di specie non risulta affatto comprovata, né dunque sussistente. Ai sensi di detta norma, per “insolvenza” s’intende una situazione, anche temporanea, di dissesto economico che renda verosimile la impossibilità da parte del debitore di fare fronte ai propri impegni futuri (e, tuttavia, una difficoltà meramente temporanea secondo la giurisprudenza neppure sarebbe sufficiente a provocare la decadenza dal beneficio in discorso); essa va comunque distinta dal singolo inadempimento – con il corollario che da questo non deriva, ex se, la decadenza invocata dalla parte qui istante – sebbene non presupponga la qualità di imprenditore: e, sebbene la prova dell’insolvenza possa essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni semplici, è certo che in questo caso nessuna prova ne è stata fornita dal creditore. A queste – invero già dirimenti – considerazioni di sistema merita aggiungere che il Florenzi non ha pagato immediatamente quanto richiestogli non già perché versasse in uno stato indiziario di insolvenza, bensì sulla base delle specifiche contestazioni circa la legittimazione del Cordua a pretendere il pagamento che si sono esaminate supra: e che, sebbene siano state in questa sede superate dal Collegio, di certo ex ante non risultavano affatto pretestuose, dilatorie o temerarie, con il corollario che esse in nessuna misura possono essere assunte a prova presuntiva di una situazione, anche solo latente, di insolvenza del debitore (al contrario, il loro superamento da parte di questo Collegio è stato tutt’altro che semplice e scontato). Esclusa, dunque, la sussistenza della fattispecie decadenziale di cui all’art. 1186 cod. civ., trova conferma l’assunto difensivo che alla data della domanda giudiziale la quarta rata del compenso del creditore non era ancora scaduta e non può dunque essere riconosciuta.
  1. Ulteriormente, merita osservarsi che, rispetto a tale voce retributiva, il Cordua: α) da un lato, non ha fatto alcuna riserva di agire in separata sede per tale parte del credito; β) all’opposto, ha espressamente dedotto in questa sede la domanda di suo pagamento; γ) infine, ha confermato anche in sede di discussione orale, su specifica richiesta del Collegio, di aver dedotto interamente il proprio credito nel presente giudizio, senza riserva alcuna di ulteriore separata azione per esso (riserva che, peraltro, alla stregua dell’orientamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione – che si è ricordato al superiore § 4 della presente parte motiva – verosimilmente neppure avrebbe potuto efficacemente formulare). A tali ragioni merita aggiungersi, non secondariamente, come questo Collegio, parimenti al § 4 di questa motivazione, abbia tratto argomento (anche) dalla non ancora integralmente avvenuta maturazione dell’esigibilità dell’intero credito del Cordua fino al momento in cui il presente giudizio è stato introdotto – e che, per incidens, avrebbe anche potuto esserlo subito dopo il 29 agosto 2024, ossia a valle della scadenza dell’ultimo rateo del credito azionato – per disattendere l’eccezione di decadenza, o di “inammissibilità/improponibilità della domanda, per essere l’istante incorso nella decadenza dal proprio credito ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento collegi arbitrali (RCA)”: di cui sub lett. d) del § 3 della superiore narrativa. In sostanza, si è attribuita al creditore di un diritto soggetto a termini progressivi di esigibilità la facoltà di posporre la domanda – rectius: la costituzione in mora del debitore, da cui si è riconosciuto decorrere il termine di cui al ridetto art. 3.2 R.C.A. – finché non siano venute a scadenza tutte le rate (o, nella specie, alcune di esse) del proprio credito. Sicché è stato (anche) su tale base che il Collegio è pervenuto al (sia pur parziale) accoglimento della domanda attorea che viene in questa sede pronunziato. Orbene – in tale situazione, che certamente non merita di essere pretermessa, avuto anche riguardo alla natura irrituale del presente lodo – se è vero che il Cordua avrebbe potuto attendere la scadenza anche dell’ultima rata prima di mettere in mora il debitore (per poi agire, da tale data, nei termini ex art. 3.2 R.C.A. cit.) e così poi in questa sede instare fondatamente per l’intero suo credito, è vero invece che, all’opposto, egli ha preferito “chiudere il conto” con il debitore già il 20 maggio 2024, costituendolo in mora (epperò, ovviamente, solo per il credito a tale data effettivamente esigibile) prima dell’inizio della quarta stagione sportiva contrattualizzata (affidandosi, per il credito promanante da essa, unicamente alla decadenza ex art. 1186 cod. civ.), per poi adire la via arbitrale il 6 giugno 2024 (sempre prima che la quarta stagione fosse iniziata).

In tale contesto situazione:

  • essendosi escluso che il debitore sia decaduto dal beneficio del termine;
  • avendo il creditore agito per l’intero credito, ma risultando invece dovute solo tre quote di quattro;
  • posto che la decisione sulla domanda copre tutto ciò che è ivi stato dedotto (oltre che deducibile); il Collegio ritiene che la domanda proposta, relativa all’intero credito sorto dal contratto di mandato del 18 novembre 2021, vada accolta solo nei limiti di cui in dispositivo, dovendo rigettarsi nel resto. Specificamente, la domanda va accolta limitatamente al pagamento di € 9.800,00 (ulteriori all’acconto già corrisposto), mentre va respinta per l’eccedenza.
  1. Su tale somma spettano poi al creditore gli interessi legali semplici, al tasso di cui all’art. 1284 cod. civ., dalle singole scadenze al saldo. Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda del creditore per l’applicazione del maggior tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 2 ottobre 2002, n. 231), ossia nei rapporti “tra imprese …” (essendo, ai sensi del relativo art. 2, comma 1, lett. «c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione»); laddove, nella specie, non è stata fornita alcuna prova che il contratto di lavoro tra il Florenzi e la s.r.l. Cosenza Calcio sia di natura autonoma, e dovendosene conseguentemente presumere invece la natura subordinata. Quanto alla decorrenza degli interessi (previa integrale compensazione tra la somma dovuta relativamente alla stagione 2021/22 con l’acconto di € 2.050 già versato), quelli sulla sorte che qui ulteriormente si riconosce decorrono dal 29 luglio 2022 (60° giorno successivo all’inizio della seconda stagione sportiva di tesseramento) sugli € 3.900,00 relativi a tale stagione, nonché dal 29 luglio 2023 (60° giorno successivo all’inizio della terza stagione sportiva) sugli € 5.900,00 relativi alla stessa stagione 2023/24.
  1. Al solo parziale accoglimento della domanda consegue la compensazione delle spese di lite per metà, ponendosi invece la residua frazione – liquidata in misura di € 1.000,00, oltre accessori se dovuti, pari a ½ della spesa globale individuata in € 2.000 – a carico di parte intimata. Le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, liquidate come infra, sono poste carico solidale delle parti e ripartite, nei rapporti interni tra esse, in misura del 50% ciascuna: esse, ossia il compenso globale dei componenti di questo Collegio arbitrale, sono liquidate in complessivi Euro 4.000,00 – misura che trova la propria ragione nella particolare complessità delle questioni che sono state affrontate nel presente lodo – e sono ripartite tra i componenti del Collegio quanto al 40% al Presidente e quanto al 30% a ciascuno degli altri due arbitri, oltre accessori di legge ove dovuti al singolo arbitro, restando ricompreso in tale liquidazione anche l’acconto di Euro 2.600,00 già liquidato con ordinanza del 6-18 settembre 2024 e già versato dalla parte più diligente (salvo regresso, nei suindicati limiti). Consegue del pari al parziale accoglimento della domanda la declaratoria d’irripetibilità tra le parti dei diritti amministrativi da ciascuna di esse versati; nonché l’addossamento alle stesse, in solido e nei rapporti interni in pari misura, delle spese generali ancora a versarsi al CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della pertinente Tabella: 10% degli onorari del Collegio, ossia € 400,00.

P.Q.M.

 

Il Collegio Arbitrale – come sopra costituito per la definizione della presente controversia – definitivamente pronunciando all’unanimità, così provvede:

  1. accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la domanda arbitrale di cui in epigrafe – che respinge nel resto – e, per l’effetto, condanna l’intimato Sig. Aldo FLORENZI a pagare all’istante Sig. Ermanno CORDUA € 9.800,00 (Euro Novemilaottocento/00), oltre I.V.A. se dovuta, con interessi legali al tasso ex art. 1284 cod. civ. fino al saldo e con decorrenza dal 29 luglio 2022 su € 3.900, nonché dal 29 luglio 2023 su € 5.900;
  1. Compensa le spese di lite per metà e condanna l’intimato Sig. Aldo FLORENZI a pagare all’istante Sig. Ermanno CORDUA la residua frazione, che è liquidata in 1.000,00 (Euro Mille/00), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti;
  2. dichiara irripetibili tra le parti i diritti amministrativi da ciascuna di esse già versati al CONI – Collegio di Garanzia dello Sport per l’instaurazione e la prosecuzione del presente giudizio arbitrale;
  3. pone a carico di ambo le parti in solido – e, nei loro rapporti interni, con onere paritario tra loro i compensi dei componenti di questo Collegio arbitrale, liquidati in complessivi 4.000,00 (Euro Quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti al singolo arbitro (ivi ricompreso l’acconto di Euro 2.600,00 già liquidato con ordinanza 6-18 settembre 2024), da corrispondersi quanto al 40% al Presidente del Collegio e quanto al 30% a ciascuno degli altri due arbitri;
  4. pone a carico di ambo le parti in solido – e, nei loro rapporti interni, con onere paritario tra loro – il pagamento di ulteriori € 400,00 (Quattrocento/00) in favore del CONI, per spese generali.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 24 ottobre 2024.

Il Presidente

F.to Ermanno de Francisco Roma, 4 novembre 2024

L’Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 4 novembre 2024

L'Arbitro

F.to Maurizio Cinelli Macerata, 4 novembre 2024

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 5 novembre 2024. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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