CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/2024 – OMISSIS / Federazione Italiana Sport Rotellistici

 

Decisione n. 4

Anno 2024


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Marcello de Luca Tamajo Piero Floreani

Manuela Sinigoi - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2023, presentato, in data 14 novembre 2023, dalla sig.ra [omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Pellacani,

contro

 

la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,

avverso

 

 

la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello FISR, notificata in data 18 ottobre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla ricorrente contro la decisione del Tribunale

 


Federale Nazionale n. 2, emessa il 27 giugno 2023 nel procedimento n. 05/2023 R.G.T.F., notificata con motivazione il 17 luglio 2023, che ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra [omissis] per l'annullamento, previa sospensione, della delibera del Consiglio Federale del 19 maggio 2023, di ratifica della delibera d’urgenza del Presidente Federale n. 7 del 1° febbraio 2023.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 31 gennaio 2024, il difensore della parte ricorrente - sig.ra [omissis] - avv. Stefano Pellacani; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FISR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Fatto

 

  1. Con ricorso del 14 novembre 2023, la sig.ra [omissis], Consigliere Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, al fine di ottenere l’annullamento della decisone n. 1 dell’11 ottobre 2023 della Corte Federare di Appello della FISR, con la quale è stato respinto l’appello avverso la decisione n. 2/2023 del Tribunale Federale Nazionale di rigetto del ricorso avverso la delibera del Consiglio Federale del 19 maggio 2023 di ratifica della delibera di urgenza n. 7/2023 del Presidente Federale. Il procedimento per cui è causa prende le mosse dalla modifica delle “Norme Organizzative” 2022/2023 in merito all’impiego di atleti provenienti da vivai italiani nell’ambito delle competizioni federali di Hockey Pista, approvate dal Consiglio Federale con delibera n. 96 del 10 maggio 2022. Risulta dagli atti che il 9 febbraio 2023, il Settore Tecnico della FISR comunicava dette modifiche agli affiliati, richiamando la precedente delibera del Consiglio Federale n. 22 del 26 gennaio 2023, con un’e-mail del seguente tenore: «Per vostra dovuta informazione si comunica che nel corso dell’ultimo Consiglio Federale, con delibera n. 22 del 26 gennaio, sono stati modificati alcuni articoli delle norme per l’attività HP 22/23. Il testo delle nuove norme modificate è già pubblicato sul sito federale. La prima modifica riguarda gli articoli 7.4 e 7.5 che fissano il rapporto tra utilizzo degli atleti italiani e stranieri. Tale norma, nuova a partire dal 22/23, è stata introdotta per permettere l’abolizione della tassa stranieri (e la sua trasformazione in tassa servizi) e per rimuovere il limite di tesseramento degli stranieri comunitari. Per un errore in fase di attuazione, la norma non è mai stata applicata dal Settore Tecnico nel corso della stagione, né alcuna società ne ha mai chiesto l’applicazione. Una volta individuato l’errore, una sua letterale applicazione “a posteriori” avrebbe portato allo stravolgimento di tutti i campionati senior di hockey pista e FISR sarebbe stata passibile di ricorsi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (come già accaduto in passato in situazioni simili). Pertanto, il Consiglio Federale ha riscritto la norma, senza sostanzialmente alterarne il contenuto teso a contingentare il numero degli stranieri utilizzabili nelle singole gare delle diverse categorie». È incontestato, tuttavia, che il riferimento alla predetta delibera di Consiglio Federale fosse erronea. Invero, le modifiche alle norme tecniche de quibus erano state oggetto di una delibera del Presidente Federale, la n. 7, già citata, assunta in data 1° febbraio 2023. Nella specie, il Presidente, «…PRESO ATTO che la stessa normativa rimanda il controllo del rispetto della norma al settore tecnico, il quale deve provvedere alla conseguente segnalazione alla giustizia sportiva nei casi di mancato rispetto, per i provvedimenti del caso; appreso dal settore tecnico che fino alla data odierna tale controllo non è stato eseguito per negligenza e dimenticanza né, tanto meno, sono state ricevute segnalazioni dalle società sportive interessate; VERIFICATO che a seguito di questa mancanza, il numero di partite in cui il citato limite non è stato rispettato è di 20 e riguardano un ampio numero di società sportive; CONSIDERATO che l’applicazione della norma produrrebbe ripercussioni importanti sui risultati e la classifica, se pur non particolarmente a beneficio di una o più società sportive…», deliberava di «…annullare gli effetti della norma 7.4 delle Norme organizzative unificate 2022/23 della disciplina hockey pista approvata con delibera N. 96 del 10/05/2022, fino alla data della presente delibera». Detta delibera Presidenziale veniva ratificata dal Consiglio Federale nella prima riunione utile il 19 maggio 2023, con il dissenso della Consigliere oggi ricorrente.
  1. La stessa sig.ra [omissis], la quale aveva già adito in precedenza il Tribunale Federale avverso la predetta e-mail, proponeva ricorso, lamentando la abnormità del provvedimento e la illegittima disposta disapplicazione retroattiva della norma di settore, nonché la illegittimità formale dell’iter di approvazione della delibera medesima.

Il TFN rigettava il ricorso, argomentando come segue. «[…] il Tribunale non ha potuto prendere in considerazione l’assunto secondo cui la delibera impugnata e, prima di essa, il provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente Federale, avrebbero comportato un’alterazione dei risultati delle gare disputate perché: • non risultano essere state indicate, a corredo del ricorso e alla stregua di quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 79, 7° comma e 78, 3° comma, lett. a) del R.G.D., le società eventualmente favorite o pregiudicate e, dunque, come tali, necessariamente controinteressate; • in sede di discussione, pur sollecitata del Tribunale, la ricorrente non ha saputo fornire, del resto, indicazioni in proposito, se non in termini generici e meramente congetturali, né la medesima ha, a tal fine, avanzato alcuna richiesta di integrazione del contraddittorio in itinere; • per quanto noto al Tribunale, infine, nessuna doglianza concernente la regolarità del campionato, né delle singole gare disputate, risulta essere stata, in ogni caso, prospettata da alcuna delle società che vi hanno partecipato []. Quanto al provvedimento di ratifica adottato a maggioranza dal Consiglio Federale il 19 maggio 2023, il Tribunale ritiene di non poter condividere, nel merito, le doglianze formulate dalla ricorrente, incentrate sulla postulata (e non documentata) irregolarità del campionato disputato applicando regole relative all’impiego di atleti stranieri modificate in itinere e sulla conseguente ipotizzata violazione del principio di lealtà sportiva. A tale proposito va rimarcato, in primo luogo, come il dovere di osservanza dei precetti imposti dai principi della lealtà sportiva trovi fondamento in un articolato complesso di regole destinato a disciplinare i comportamenti delle persone fisiche: introducendo la presente vertenza e impugnando la ratifica del Consiglio Federale la ricorrente non ha, tuttavia, né specificato i soggetti asseritamente responsabili delle condotte contrarie agli invocati precetti né, li ha indicati nel contesto del ricorso come controinteressati. Ma anche a voler prescindere da tale rilievo formale, le ragioni della doglianza costituenti il fil rouge del ricorso (quella di avere modificato in corso d’opera le regole concernenti l’utilizzo di atleti stranieri provocando, così, una disparità di trattamento in favore di alcune e in danno di altre le società partecipanti al campionato nazionale di serie A1 di Hockey Pista) si rivelano inconsistenti - e per fino contraddittorie - ove solo si tenga conto di un’elementare considerazione di natura controfattuale. E, infatti, risultando la modifica de qua riconducibile al provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente federale - non impugnato da alcuna delle società partecipanti al campionato nazionale di Hockey Pista né da altri - ed essendo state disputate, quindi, dal 1° febbraio e fino al 19 giugno 2023 le successive gare di campionato sotto l’egida della normativa da esso risultante, sarebbe stata proprio la mancata ratifica di tale delibera d’urgenza - e il conseguente ripristino delle disposizioni previgenti nel periodo di svolgimento dei play off - a produrre incertezza e possibili sperequazioni fra le compagini iscritte al campionato, tanto da mettere in discussione la regolarità stessa dell’intera stagione agonistica. La ratifica adottata dalla maggioranza del Consiglio Federale, rispetto alla quale l’odierna ricorrente ha legittimamente espresso, peraltro, il proprio personale dissenso, non si appalesa, quindi, come abnorme o priva di fondamento giuridico, né risulta essere stata adottata in violazione dello Statuto, ovvero del Codice di Comportamento del CONI, dello Statuto e dei regolamenti federali né, tantomeno, dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva richiamati all’art. 1 del R.G.D.».

  1. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Federale di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo rigettava, ritenendo che: «in primo luogo non è ravvisabile lesione del contradditorio poiché non risultano controinteressati oltre quelli coinvolti nel giudizio, come correttamente dedotto dal reclamante, in quanto, in particolare i risultati sportivi delle gare intercorse sono definitivamente acquisiti e non sarebbero in ogni caso rivedibili, non risultando alcuna doglianza da parte delle società coinvolte; - la fattispecie attiene a situazioni eccezionali e contingenti a seguito di sistematica disapplicazione della norma de qua da parte degli organi competenti, che hanno reso quantomeno opportuno un intervento normativo; - la situazione di incertezza risulta aggravata dall'utilizzo inappropriato, nella fattispecie de qua, di canali di comunicazione non ufficiali e dal protrarsi della soluzione della vicenda; - le modifiche normative retroattive, sia pure votate alla rimozione di un limite all'esercizio dell'attività sportiva, devono ritenersi ammissibili in via straordinaria per motivate e circoscritte ragioni; - risulta condivisibile l'assunto del Tribunale ove nella sentenza impugnata afferma: che la modifica normativa de qua risulta riconducibile al provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente federale; che sarebbe stata proprio la mancata ratifica di tale delibera d’urgenza a produrre incertezza e possibili sperequazioni fra le compagini iscritte al campionato, tanto da mettere in discussione la regolarità stessa dell’intera stagione agonistica; è parimenti condivisibile la conclusione del giudice di prime cure per cui la ratifica adottata dalla maggioranza del Consiglio Federale non si appalesa abnorme o priva di fondamento giuridico, né risulta essere stata adottata in violazione dello Statuto dei regolamenti federali, del Codice di Comportamento del CONI, e dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva richiamati all’art. 1 del R.G.D.».
  2. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio la sig.ra [omissis], affidandosi ai seguenti motivi di diritto.
  1. Omessa - o, a tutto voler concedere, insufficiente - motivazione circa un punto decisivo della controversia. Principio di irretroattività – Illogicità – Non ragionevolezza”.

Secondo la ricorrente, la CFA non avrebbe individuato le ragioni motivate e circoscritte in forza delle quali si possa ritenere ammissibile una modifica delle regole tecniche in corso di campionato e una sua applicazione con efficacia retroattiva. La conseguenza dell’introduzione di una nuova norma tecnico-sportiva a Campionato già iniziato e con applicazione retroattiva sarebbe in ogni caso - in teoria - incompatibile con i principi che regolano l’ordinamento sportivo stesso.

Diversamente argomentando, introducendo una nuova disposizione tecnica nel Regolamento nel corso del Campionato (e/o modificando una norma in essere), si creerebbe, in tesi, una disparità di trattamento in favore di una o più società in danno di altre società (nel caso di specie, circa 59 società su 65 hanno applicato correttamente la regola) che, attenendosi alla normativa approvata al luglio 2022, non hanno consentito agli atleti che non erano provenienti da vivaio italiano di giocare nel campionato italiano.

  1. Omessa - o, a tutto voler concedere, insufficiente - motivazione circa un punto decisivo della controversia. violazione dell’art. 1 RGD FISR e art. 2, comma 4, CGS CONI – principio di regolarità e di lealtà”.

La ricorrente ritiene errata la decisione, atteso che la delibera impugnata e, prima di essa, il provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente Federale - in tesi, in modo irrituale o quantomeno anomalo (delibera ritenuta urgente, pubblicata quasi 60 giorni dopo la sua sottoscrizione), ma prima ancora l’e-mail del settore tecnico - hanno avuto l’effetto di introdurre una sperequazione tra le società sportive, evidenziando, da un lato, l’irritualità procedimentale da cui trae origine la modifica e, dall’altro, la violazione del principio di lealtà e di regolarità, avendo approvato una norma di modifica del regolamento in corso di campionato e con efficacia retroattiva, che è andata a sanare le violazioni perpetrate nelle precedenti gare da 6 società sportive su 65.

4.1  Si è costituita in giudizio la FISR, concludendo per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente, di memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI.

Anche la Procura Generale ha concluso per la inammissibilità (e in subordine per il rigetto) del ricorso.

Su queste premesse in fatto è opportuno svolgere le seguenti argomentazioni in

Diritto

 

 

Il ricorso è inammissibile.

In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di esaminare in via preliminare un profilo di rito utile alla soluzione della vicenda oggetto di scrutinio. Giova ricordare che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI rimanda, in relazione ai principi da applicare al processo sportivo, alle norme del Codice di procedura civile in quanto compatibili (cfr. art. 2, comma 6, CGS CONI) e tale codificazione è stata più volte ribadita all’interno della giurisprudenza di Questo Collegio (cfr., da ultimo, Collegio di Garanzia, Prima sezione, decisione n. 11/2023).

In tale generale quadro di riferimento, punto di partenza per la qualificazione e l’esame della domanda è la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione richieste dall’ art. 100 c.p.c. il quale, come è noto, dispone: “per proporre una domanda o per contradire alla stessa è necessario avervi interesse”.

La migliore dottrina (cfr., G. Chiovenda, Azioni e sentenze di mero accertamento, in Riv. dir. proc. civ., 1933, I, p. 25 ss.) ha chiarito che l’interesse ad agire è l’interesse a servirsi dell’autorità giudiziaria: consiste nell’interesse ad evitare il danno ingiusto che l’attore soffrirebbe senza l’intervento degli organi giurisdizionali; il difetto di interesse ad agire è rilevabile in qualunque stato e grado del processo. Nei gradi di impugnazione l’interesse ad agire si sovrappone e si risolve nel concetto di soccombenza, ossia nel pregiudizio concreto che al soggetto è stato causato dalla sentenza che va ad impugnare.

Orbene, nella vicenda che ci occupa, non è stato rinvenuto alcun interesse concreto o pregiudizio che dir si voglia in capo alla ricorrente, la quale agisce nella sua qualità di Consigliere della resistente Federazione, ma un eventuale accoglimento o rigetto della domanda non incidono nella propria sfera soggettiva, al più configurandosi come effetti utili unicamente alle società partecipanti ai campionati, le quali, però, non solo non hanno impugnato la delibera gravata, ma neppure sono intervenute in giudizio né tampoco sono state evocate in esso.

In buona sostanza, il ricorso difetta di quegli elementi che sono stati ritenuti utili dalla monolitica giurisprudenza in argomento ai fini della configurazione dell’interesse ad agire e, in particolare, dell’attualità, della concretezza e della personalità dell’interesse (cfr., Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 luglio 2017, n. 3563; Cons. St., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1734; id., sez. IV, 30

novembre 2010, n. 8364; id., sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; id., 22 giugno 2006, n. 3947). Sotto tale profilo, l’interesse ad agire s’identifica comunemente nell’utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio; ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l’attualità, nel senso che l’aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza deve sussistere fino al momento della sua emanazione.

Nel presente procedimento non si rinviene alcun accenno a tale pregiudizio o a tale utilità e neppure nella discussione orale alla udienza pubblica sono stati paventati diritti soggettivi violati o anche solo legittimi interessi.

Come detto, il difetto di interesse ad agire può essere rilevato anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 848; Cass. Civ., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3991) ed è, pertanto, dovere del Collegio indagare tale condizione dell’azione anche in adesione all’orientamento delle sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui “l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass. Civ., sez. un., 22 novembre 2022, n. 34388).

Alla luce delle prefate argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In ragione della pronuncia di inammissibilità su questioni di rito rilevate d’ufficio, si rinvengono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 31 gennaio 2024.

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                        F.to Angelo Maietta


Depositato in Roma, in data 7 febbraio 2024.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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