CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/2024 – S.S.D. Roma Vis Nova Pallanuoto a R.L / Federazione Italiana Nuoto / S.S. Lazio Nuoto S.S.D. a R.L.

Decisione n. 56

Anno 2024


 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

composta da

Vito Branca - Presidente Manuela Sinigoi - Relatrice Marcello de Luca Tamajo Piero Floreani

Angelo Maietta - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2023, presentato, in data 29 novembre 2023, dalla A.S.D. Fabriano Cerreto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Fioriti e Francesco Serroni,

nei confronti

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

e contro

 

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

 

il Comitato Regionale Marche FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,

nonché contro

 

l'A.S.D. I.L. Barbara Monserra, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Saccinto,

avverso e per l’annullamento

 

 

della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC-LND n. 4/2023-2024 del 23 ottobre 2023, depositata il 31 ottobre 2023 e pubblicata, in pari data, nel C.U. n. 78, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S.D. Barbara Monserra avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, di cui al C.U. n. 49 del 27 settembre 2023 (che aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e, per l'effetto, disposto la ripetizione della gara tra la A.S.D. Barbara Monserra e la A.S.D. Fabriano Cerreto), è stato omologato il risultato della predetta gara, così come maturato sul campo.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costitute;

uditi, nell’udienza del 31 gennaio 2024, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Fabriano Cerreto

- avv. Luca Fioriti; l’avv. Michele Saccinto, per la resistente A.S.D. Barbara Monserra; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, cons. Manuela Sinigoi.

Fatto e diritto

 

 

  1. Con ricorso ex artt. 12-bis dello Statuto del CONI e 54 del Codice della Giustizia Sportiva, depositato in data 29 novembre 2023 e notificato, a mezzo pec, in pari data, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Comitato Regionale Marche della FIGC-LND e alla A.S.D. Ilario Lorenzini Barbara Monserra (d’ora in poi anche solo il Barbara Monserra o controinteressata), la A.S.D. Fabriano Cerreto (d’ora in poi anche solo il Cerreto o ricorrente) ha chiesto l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche FIGC n. 4/2023-2024, pubblicata nel C.U. n. 78 del 31 ottobre 2023.

1.1.  Tale decisione concerne l’incontro disputato tra il Cerreto e il Barbara Monserra, in data 16 settembre 2023, valevole per il Campionato di Promozione Marche, Girone A, terminato con il risultato di 1-0 in favore della seconda, confermato dalla decisione qui gravata.

1.2.  La Corte Sportiva d’Appello ha, infatti, accolto il reclamo presentato dal Barbara Monserra avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, di cui al C.U. n.

49 del 27 settembre 2023, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Cerreto avverso l’omologazione del risultato di gara, aveva disposto la sua ripetizione, ritenendo che l’arbitro della gara stessa fosse incorso in errore tecnico, ove, riscontrato che nei minuti finali della seconda frazione di gioco, l’estremo difensore del Barbara Monserra, Matteo Palazzo, aveva raccolto all’interno della propria area il pallone da gioco e, prima di disfarsene con un calcio di rinvio, lo aveva trattenuto tra le proprie mani per un tempo superiore a 6 secondi (circa 20 secondi, secondo gli assunti dell’odierna ricorrente), incorrendo nella violazione della Regola n. 12, punto 2, del Regolamento del Giuoco del Calcio, si era limitato ad ammonire il giocatore, senza tuttavia concedere il calcio di punizione indiretto come previsto dalla richiamata regola.

1.3.  La domanda qui azionata è affidata ai seguenti motivi di diritto:

I.        Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omissione o insufficienza della motivazione”, con cui la ricorrente deduce, in estrema sintesi, l’illogicità e/o l’irragionevolezza che affligge la motivazione posta a sostegno della decisione opposta, laddove afferma che «la mancata concessione di una punizione indiretta al limite dell’area di rigore non possa essere ritenuta un danno rilevante che abbia inciso o potuto incidere in maniera decisiva sull’esito finale dell’incontro». Ritiene, infatti, l’assunto della Corte frutto di una prognosi estranea al rigore logico/giuridico, che non trova, peraltro, conforto nell’esame oggettivo dei fatti.

II.        Violazione di norme di diritto. Errata applicazione dell’art. 10 comma 5 CGS Figc. Violazione della regola n. 12, punto 2 RGC Figc. Irricevibilità del supplemento di referto prodotto all’udienza del 23/10/2023 in quanto proveniente da soggetto non convocato e diverso dall’intimato”, con cui lamenta:

-  l’erronea applicazione, da parte della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dell'art. 10, comma 5, CGS FIGC, norma che attribuisce agli organi di giustizia sportiva il potere di valutare l'influenza sulla regolarità della gara dei soli fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, nel mentre, nel caso in esame, la fattispecie trova compiuta disciplina nella regola 12, punto 2, del Regolamento dianzi citato, norma di matrice squisitamente tecnica;

-  l’utilizzo di un supplemento di referto irritualmente acquisito;

-  la contraddittorietà della motivazione addotta dall’organo d’appello “(…) visto il contrasto tra le argomentazioni giustificative adottate e le risultanze probatorie in atti, univoche nel dimostrare l’errore tecnico posto in essere dall’arbitro”.

1.4.  Ha, quindi, concluso chiedendo a questo Collegio - come detto - di annullare la decisione impugnata, nonché, per l’effetto, di confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e, in ogni caso, di disporre la ripetizione della gara de quo.

2.  Si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso la FIGC, concludendo per il suo rigetto, se non addirittura per la sua (previa) inammissibilità, ritenendo che attraverso lo stesso la ricorrente miri, essenzialmente, ad ottenere il riesame del merito dei fatti occorsi.

3.  Si è costituito, altresì, il Barbara Monserra, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per: a) violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica, a causa dell’omessa notifica del ricorso stesso presso il procuratore con il quale si era costituito nel precedente grado di giudizio e presso il quale aveva eletto domicilio; b) per difetto di procura speciale ad litem; c) per violazione dell’art. 54, comma 1, CGS CONI. Ha controdedotto, in ogni caso, alle avverse censure e invocato il rigetto del ricorso, con conferma della decisione impugnata.

3.1.  Con successiva sintetica memoria, ex art. 60, comma 4, CGS CONI, ha ribadito le difese svolte e confermato le conclusioni già rassegnate.

4.  L’affare è stato, quindi, chiamato all’udienza pubblica del 31 gennaio 2024 e discusso dalle parti come da sintesi a verbale. La Procura Generale dello Sport, intervenuta per svolgere conclusioni orali, si è espressa per l’inammissibilità del gravame, aderendo, sostanzialmente, ai rilievi delle difese della FIGC e della controinteressata.

4.1.  È stato, indi, introitato per essere deciso.

5.    Vanno, innanzitutto, disattese parte delle preliminari eccezioni di rito sollevate dalla controinteressata: segnatamente, quelle di cui alle precedenti lett. a) e b).

5.1.  Quanto alla eccepita violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica osserva, invero, il Collegio che, in disparte ogni ulteriore considerazione, la rituale e tempestiva costituzione in giudizio da parte del Barbara Monserra, con la produzione di ampia e diffusamente argomentata memoria difensiva, vale di per sé ad appalesare che alcuna violazione di carattere sostanziale è stata perpetrata a suo danno e, anzi, che l’atto introduttivo del giudizio trasmessole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 CGS CONI al suo indirizzo pec ha comunque raggiunto lo scopo cui era preordinato [cfr. CGS, SS.UU., decisione n. 89/2019: “il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, come espressamente previsto dall’art. 160 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione in giudizio, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’atto, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva, che esclude ogni decadenza (Cass., S.U., 25/06/2012, n. 10503 e Cass., 02/05/2006, n. 10119)”; (in termini, ex multis, CGS, Sez. III, decisione n. 117/2021).

5.2.  Quanto all’eccepito difetto di procura speciale ad litem osserva, invece, il Collegio che vi è prova in atti che la procura conferita dal Presidente e legale rappresentante del Cerreto agli avvocati Luca Fioriti e Francesco Serroni reca la data del 22 novembre 2023, ovvero una data ictu oculi compatibile con la “finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata)” (Corte Cass., SS.UU., sentenza 19 gennaio 2024, n. 2075), dato che la sentenza gravata è stata pubblicata nel

C.U. n. 78 del 31 ottobre 2023 e il ricorso - come già dianzi evidenziato - depositato in data 29 novembre 2024, presso la Segreteria di questo Collegio di Garanzia dello Sport, mediante invio a mezzo pec all’indirizzo collegiogaranziasport@cert.coni.it.

Inoltre, vi è sempre prova in atti che unitamente al ricorso, oltre a vari allegati, è stata dimessa - come, peraltro, specificato a chiare lettere dai difensori del Cerreto nella mail di trasmissione - anche la procura ad litem.

Sicché, ad avviso del Collegio, la procura conferita è tale da soddisfare pienamente il richiesto requisito della specialità («apposita procura» di cui all’art. 58 CGS CONI).

In tal senso, conforta sempre il poc’anzi citato precedente della Suprema Corte di Cassazione, laddove - dopo avere osservato che “lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato” è “l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito” e ribadito “la declinazione anche del principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 Par. 1 CEDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950)” - ha precisato che, al fine della soddisfazione del requisito della specialità, è necessario soltanto che la procura “sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso” e, come già detto, che “il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.

5.3.  In definitiva, entrambe le eccezioni scrutinate vanno respinte.

6.  L’eccezione di cui alla precedente lett. c), su cui le difese della FIGC e della controinteressata hanno insistito nel corso dell’odierna discussione, pare, invece, meritevole di favorevole considerazione solo con riguardo al primo mezzo di impugnazione, preordinato, effettivamente, ad ottenere, da parte di questo Collegio, una rivisitazione/rivalutazione meritale dei fatti, sulla scorta dei quali la Corte Sportiva d’Appello Territoriale - assestandosi nel solco tracciato dai motivi del reclamo proposto dal Barbara Monserra avverso la decisione del Giudice Sportivo, essenzialmente fondati, come dalla stessa evidenziato, “sulla mancata incidenza del presunto errore arbitrale sulla regolarità di svolgimento della gara e sull’esito dell’incontro” - ha formulato la (seppur alquanto opinabile) prognosi che «la mancata concessione di una punizione indiretta al limite dell’area di rigore non possa essere ritenuta un danno rilevante che abbia inciso o potuto incidere in maniera decisiva sull’esito finale dell’incontro».

6.1.  Il Cerretto ha, infatti, essenzialmente prospettato, in via meramente oppositiva, un risultato interpretativo difforme da quello cui è pervenuto il Giudice Sportivo d’Appello, sottolineando, tra l’altro, che non trova riscontro in atti la circostanza che il calcio di punizione indiretto fosse da assentire “al limite” dell’area di rigore, ma, semplicemente, nell’area di rigore. Ha, pur tuttavia, trascurato di considerare che il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport soggiace ai limiti di cui all’art. 54, comma 1, CGS CONI, ovvero che trattasi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (Collegio di Garanzia, Sez. Unite, n. 30/2018).

6.2.  In tal limitati sensi, l’eccezione è, dunque, fondata e va accolta.

7. Sfugge, invece, a tale eccezione ed è meritevole di favorevole apprezzamento, idoneo a portare all’accoglimento del ricorso, il secondo mezzo di impugnazione, laddove la ricorrente denuncia il vizio di “violazione di norme di diritto” che affligge la decisione gravata.

7.1.  Invero, il Collegio ritiene dirimente la considerazione che la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, pur assumendo inequivocabilmente quale assunto di base l’errore tecnico commesso dall’arbitro, è frutto di un’errata applicazione dell’art. 10, comma 5, del CGS FIGC, ovvero si pone in frontale contrasto con la norma stessa, laddove ha ritenuto di valutare “se e in quale misura” i fatti verificatisi nel corso della gara “abbiano avuto influenza sulla regolarità” del suo svolgimento, non avvedendosi, sostanzialmente, che si trattava di fatti pacificamente valutabili “con criteri esclusivamente tecnici” ovvero con la corretta (e doverosa) applicazione della Regola

n. 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, laddove, a chiare lettere, stabilisce che “Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all’interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: (…) • controlla il pallone con le mani / braccia per più di sei secondi prima di spossessarsene”.

7.2.   Nel caso che qui rileva, è, infatti, pacifico che il referto di gara riporta annotazione di un’ammonizione rivolta al calciatore Matteo Palazzo (come noto, estremo difensore dell’odierna controinteressata) al 44esimo minuto del II tempo regolamentare, che l’arbitro, sentito dal Giudice Sportivo di I istanza, ha ammesso di avere ammonito tale giocatore, ma di avere momentaneamente dimenticato di concedere il calcio di punizione indiretto e finanche che il supplemento di referto acquisito nel corso del giudizio d’appello depone inequivocabilmente per il mero errore tecnico.

Come si evince da quanto riferito dalla difesa della FIGC nella memoria dimessa, consta, infatti, che in tale supplemento l’arbitro ha precisato che “al minuto 44 del secondo tempo il Sig. Palazzo Matteo, portiere della squadra locale (Ilario Lorenzini), dopo aver effettuato una parata, teneva il pallone tra le mani per più di 6 secondi. A quel punto ho fischiato e senza interrompere il gioco, ho estratto il cartellino giallo per ammonire il portiere, poiché stava perdendo tempo, dato che la sua squadra stava vincendo 1-0. Il gioco è continuato con il portiere che rinviava il pallone che aveva fra le mani e la gara è proseguita per altri 5 minuti”.

7.2.1.   Appare, dunque, indubbio che l’arbitro ha rappresentato essersi verificata la fattispecie disciplinata dalla su richiamata Regola n. 12. Semplicemente il medesimo non ha, poi, puntualmente, prontamente e correttamente applicato tale regola, incorrendo, per l’appunto, in un errore tecnico, peraltro oggettivamente percepibile dal quisque de populo.

7.3.  Le ulteriori e finali considerazioni svolte dalla Corte stessa - ovvero laddove, a decisione già sostanzialmente presa ed enunciata, ha ritenuto di sottolineare che la fattispecie andrebbe, comunque, riqualificata, da errore tecnico a errore di valutazione - oltre a non trovare conforto nelle risultanze del supplemento di istruttoria, che, come già osservato, depongono comunque, in maniera inequivoca, per l’errore tecnico e non, come parrebbe voler lasciare intendere la Corte (“alla luce di quanto precisato dal direttore di gara nel supplemento di referto acquisito agli atti”), per l’errore di valutazione, fuoriescono, a rigore, dal perimetro delle motivazioni sviluppate a sostegno della decisione assunta, come si ritrae pacificamente dalla sua lettura, che precisa, per l’appunto, che “il reclamo va(da) accolto e che va(da) omologato il risultato ottenuto sul campo” in base alle (sole) argomentazioni motivazionali sin lì svolte, ovvero quelle in ordine alla formulata prognosi di non incidenza sull’esito della gara della mancata concessione del calcio di punizione indiretto.

L’errore (soggettivo) di valutazione avrebbe, in ogni caso, potuto ritenersi integrato solo nella diversa ipotesi, in cui l’arbitro non avesse assolutamente colto il decorso del tempo minimo di controllo del pallone da parte del portiere dell’odierna controinteressata, stabilito dalla Regola per ritenere integrata la relativa fattispecie.

8.  In definitiva, sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni sin qui svolte, il ricorso è fondato e va accolto.

8.1.  Per l’effetto, va annullata la decisione n. 4/2023-2024 del 23 ottobre 2023 della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Marche FIGC-LND e confermata la decisione, di cui al C.U. n. 49 del 27 settembre 2023, del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R..

9.  Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro, vengono liquidate a favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione n. 4/2023-2024 del 23 ottobre 2023 della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Marche FIGC-LND, confermando la decisione, di cui al C.U. n. 49 del 27 settembre 2023, del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R..

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 31 gennaio 2024.

Il Presidente                                                                                La Relatrice

F.to Vito Branca                                                                          F.to Manuela Sinigoi

Depositato in Roma, in data 27 novembre 2024.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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