CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/2024 – S.S.C. Napoli S.p.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Lega Nazionale Professionisti Serie A
Decisione n. 63
Anno 2024
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Canale - Relatore
Anna Cusimano
Giuseppe Musacchio
Manuela Sinigoi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2024, presentato, in data 13 settembre 2024, dalla S.S.C. Napoli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del CdA, cav. Aurelio De Laurentis, con sede in Napoli, alla via del Maio di Porto, n. 9, davanti a questo Collegio rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, con domicilio eletto presso lo studio del predetto, in Bologna, alla via De’ Marchi, n. 4/2, (pec: mattiagrassani@ordineavvocatibopec.it),
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del rappresentante pro tempore, presidente, dott. Gabriele Gravina, con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, (pec: presidenza.federale@pec.figc.it; segreteria.federale@pec.figc.it), non costituitasi in giudizio,
nonché contro
la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente, dott. Lorenzo Casini, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini, n. 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli (giuseppemorbidelli@cnfpec.it), prof. Duccio Maria Traina (avvducciomariatraina@cnfpc.it) e Alberto Caretti (albertocaretti@pec.it),
per l’annullamento/revoca
della decisione della Corte Federale d'Appello presso la FIGC n. 0007/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, il 10 luglio 2024 e, quanto le motivazioni, il 17 luglio 2024, con cui è stato rigettato il reclamo principale proposto dalla SSC Napoli, nonché accolto il reclamo incidentale proposto dalla LNPA, e, per l'effetto, riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare presso la FIGC n. 0249/TFNSD-2023-2024, venendo così confermata la sanzione comminata dalla LNPA alla SSC Napoli, per l’importo di euro 230.000,00 (duecentotrentamila euro).
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costitute;
uditi, nell’udienza dell’8 novembre 2024, il difensore della parte ricorrente - S.S.C. Napoli S.p.A. - avv. Mattia Grassani; gli avv.ti Alberto Caretti, prof. Giuseppe Morbidelli e prof. Duccio Maria Traina, per la resistente LNPA, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Angelo Canale.
Premesse in fatto
- Con il ricorso in epigrafe, la SSC Napoli (d’ora innanzi anche solo il Napoli), ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0007/CFA2024-2025, con cui è stato respinto il reclamo principale proposto dalla suddetta ricorrente, nonché accolto il reclamo incidentale proposto dalla LNPA, e, per l’effetto, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC n. 0249/TFNSD-2023-2024 del 7 giugno 2024.
La vicenda trae origine dai provvedimenti assunti dall'Amministratore Delegato della LNPA, rispettivamente in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, con i quali era stato contestato al Napoli, a seguito di due segnalazioni del broadcaster DAZN, di non aver ottemperato ad alcuni obblighi, relativi ad interviste e riprese in occasione di alcune gare.
In particolare, erano stati contestati al Napoli inadempimenti relativi alle partite Napoli-Empoli (12a giornata), Torino-Napoli (19a giornata) e Napoli-Juventus, tenutasi il 3 marzo 2024. All’esito della seduta del Consiglio della LNPA del 7 marzo 2024, con atto dell’8 marzo 2024, a firma dell’Amministratore Delegato della medesima Lega, era irrogata al Napoli Calcio la sanzione di euro 130.000,00; successivamente lo stesso Napoli si rendeva ulteriormente inadempiente - in relazione agli impegni contrattuali - in occasione della partita dello stesso 8 marzo 2024 Napoli- Torino.
La Lega di Serie A, con atto del proprio Amministratore Delegato del 12 marzo 2024, sanzionava nuovamente il Napoli Calcio con l’ulteriore sanzione di euro 100.000,00: in totale erano, pertanto, contestate 17 violazioni, dalle quali derivavano sanzioni per un totale di euro 230.000,00.
- Le dette sanzioni erano ritualmente impugnate dal Napoli dinnanzi al Tribunale Federale della FIGC. Il Giudice di prime cure statuiva il parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, rideterminando il complessivo importo dovuto dalla società Napoli S.p.A. per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila).
Si legge, in particolare, nelle motivazioni della decisione (n. 0249/TFNSD- 2023-2024 del 7 giugno 2024), che “Nel merito, i ricorsi riuniti […] sono parzialmente fondati. Non può, anzitutto, essere accolta la censura, presente in ambo i ricorsi, di difetto di competenza dell’Amministratore Delegato in ragione della ritenuta mancanza di una specifica norma statutaria alla base del potere esercitato. L’Amministratore Delegato vanta, invero, una competenza generale e residuale, destinata a operare allorché difettino specifiche disposizioni attributive della potestas in favore dell’Assemblea o del Consiglio di Lega. Chiaro è, sul punto, l’art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega, che […] declina il rapporto tra regola (la competenza dell’AD) ed eccezione (quella dell’Assemblea o del Consiglio) in modo antitetico rispetto alla prospettazione di parte ricorrente. In ogni caso, premesso l’antiformalismo che deve connotare la materia e la sua esegesi, l’avvenuta presa d’atto del Consiglio di Lega, nella seduta del 7 marzo 2024, è tale da superare la censura, avendo quest’ultimo concorso alla determinazione fondante i provvedimenti emessi, che recano una congrua motivazione.
- Il primo Giudice accoglieva tuttavia le doglianze del ricorrente relativamente al quantum dell’addebito originariamente irrogato (euro 230.000) e lo rideterminava nella minor somma di euro 165.000,00.
Il Tribunale Federale Nazionale argomentava, in sintesi, che l’addebito posto originariamente a carico del Napoli poteva ritenersi “iniquo”, tanto da imporre al Giudice un intervento correttivo “orientato come è a ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti delle parti”. In sostanza il primo Giudice, richiamando l’art. 1384 c.c., riteneva di esercitare il potere di ricondurre ad equità un addebito che appariva (allo stesso Giudice) “manifestamente” eccessivo.
In conclusione, secondo il Tribunale Federale Nazionale, “il carattere delle accertate violazioni, la sostanziale identità della loro natura, la medesimezza dello scopo che sembra unificarle, il circoscritto orizzonte temporale nel cui contesto si sono verificate, l’entità del pregiudizio patito dal soggetto licenziatario, per quanto emerge ex actis, insieme all’assenza di precedenti pretori nella subiecta materia, suggeriscono – in parziale accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla società ricorrente – la mitigazione del complessivo trattamento, onde ovviare a esiti di oggettiva irragionevolezza. Posto che la stessa Lega ha, in parte, già ridotto l’importo dovuto, quest’ultimo può subire un ulteriore ridimensionamento, giusta rideterminazione secundum aequitatem nella complessiva somma di Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00) …”.
- Entrambe le parti (il Napoli e, in via incidentale, la LNPA) impugnavano la decisione del primo Giudice.
La Corte Federale di Appello, con la decisione quivi impugnata, accoglieva l’impugnazione incidentale della LNPA, confermando la sanzione originariamente comminata al Napoli per complessivi euro 230.000,00.
In particolare, la Corte rilevava che “I fatti storici che integrano gli inadempimenti della S.S.C. Napoli S.p.a. sono pacifici ed è pacifico che si tratta di mancate interviste alla sola DAZN. È altresì incontroverso che si tratta di inadempimenti degli obblighi, che incombono anche sulla S.S.C. Napoli S.p.a.. L’obbligo di rilasciare interviste è previsto dall'art. 7.2 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA. È incontestato che in occasione di Napoli-Juventus vi fosse l’intenzione, dichiarata dal Presidente della S.S.C. Napoli S.p.a., di riservare alla sola DAZN il trattamento consistente nel rifiuto di rilasciare le interviste. Gli obblighi previsti dall’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA sono assistiti dalla previsione secondo cui “1. Dopo due mancate Interviste, anche non consecutive, un richiamo ufficiale; 2. Dalla terza mancata Intervista, anche non consecutiva, sanzione fissa per € 10.000; 3. Dalla quarta mancata Intervista, a seguire e anche non consecutiva, una sanzione raddoppiata per ogni successiva ed eventuale mancata Intervista” e “I competenti organi di Lega serie A valuteranno caso per caso l’applicabilità o meno delle misure sopra menzionate o l’applicabilità di eventuali misure sanzionatorie o compensatorie alternative”. La previsione della clausola è chiara, e non è in discussione che la clausola medesima sia valida. Il potere di determinare le sanzioni pecuniarie è stato esercitato dalla Lega nazionale professionisti serie A, in coerenza con l’art. 9, dall’Amministratore delegato, che è l’organo al quale spetta la competenza gestoria residuale, rispetto alle attribuzioni del Consiglio e dell’Assemblea. La S.S.C. Napoli S.p.a. prospetta che l’art. 9 debba essere interpretato nel senso che la determinazione della sanzione spetti al Consiglio o all’Assemblea, ma si tratta di un’interpretazione dubbia di un testo chiaro. L’interpretazione è dubbia, perché la S.S.C. Napoli
S.p.a. non prospetta un significato univoco, bensì prospetta un significato alternativo (la competenza spetterebbe al Consiglio o all’Assemblea, o all’Amministratore delegato sentito il Consiglio o l’Assemblea). Il testo della clausola è chiaro, perché l’organo competente è l’organo gestorio, che ha competenza residuale. L’esercizio di un potere sanzionatorio può ben essere attribuito dagli associati, nella loro piena autonomia contrattuale, a un determinato organo, a cui essi così si sono volontariamente assoggettati (Trib. Milano, 2 agosto 2023, n. 6659). È la prassi abituale - la cui legittimità è largamente acquisita - della previsione di una pena privata nelle associazioni e di clausole di sanzione verso alcuni comportamenti degli associati”.
- Inoltre, dopo aver espressamente motivato in ordine alla validità dell’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive della LNPA (che attribuisce il potere sanzionatorio alla Lega), con riferimento al primo motivo di reclamo del Napoli Calcio (afferente all’asserita carenza del potere sanzionatorio in capo all’Amministratore Delegato della LNPA), la Corte Federale, altresì, chiariva che: “Una volta riconosciuto che la clausola, che determina una sanzione pecuniaria, è valida, la circostanza che si tratti di una sanzione pecuniaria di fonte convenzionale non esclude che la sua determinazione integri un atto gestorio, di competenza dell’organo munito di competenza residuale, né che l’organo che determina il contenuto della prestazione sia rappresentato da una persona fisica. Il potere residuale dell'Amministratore delegato è previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega, a differenza delle altre ipotesi in cui lo Statuto attribuisce uno specifico potere a un organo diverso. Perché le parti possono sempre rimettere la determinazione di una prestazione a un terzo, persona fisica e, se possono rimetterla financo al suo mero arbitrio, lo possono di certo al suo potere discrezionale, quando esso, come nel caso di specie, è da esercitarsi entro parametri prefissati, come quelli di cui all’art. 9 (art. 1349 cod. civ.). Si tratta di un potere sanzionatorio basato sull’accertamento dell’integrazione dei fatti costitutivi di un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto) che fonda l’irrogazione della corrispondente sanzione convenzionale. Nel caso di specie, il potere di comminare sanzioni pecuniarie si giustifica con la circostanza che è la Lega nazionale professionisti serie A a negoziare i diritti per le trasmissioni televisive e così a negoziare le clausole che vincolano le associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., sicché è la Lega nazionale professionisti serie A a dover fare rispettare le regole, come quella relative al rilascio delle interviste, che garantiscono alla stessa Lega nazionale professionisti serie A, e quindi alle associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., che i partner televisivi tra cui DAZN conservino la fiducia nel rispetto degli impegni, elemento essenziale del valore del prodotto televisivo, messo gravemente in pericolo da condotte di inadempimento doloso degli stessi impegni. Rappresenta un momento fisiologico del rapporto tra gli organi il fatto che l’Amministratore delegato riferisca al Consiglio, e che la circostanza sia comunicata al destinatario della sanzione, ma non si tratta di un presupposto dell'efficacia degli atti gestori, che come quelli in discussione, rappresentano il frutto dell'esercizio del potere dell'Amministratore delegato”. Nel rigettare il secondo motivo di reclamo sull’asserito difetto del propedeutico e necessario “richiamo ufficiale”, la Corte Federale così motivava: “La nota del 14 novembre 2023 è a tutti gli effetti il << richiamo ufficiale>>, fatta dopo più di due (esattamente, tre) violazioni relative alla partita Napoli-Empoli del 12 novembre 2023, in perfetta aderenza alla previsione dell'art. 9. In tal senso, è inequivoco il testo della nota: <>. (…) Il silenzio stampa messo in atto dalla Vostra società non è previsto né da Invito né tantomeno dal Regolamento Produzioni Audiovisive 9 (il Regolamento) quale facoltà a Vostra disposizione e ha determinato una condotta contraria alle disposizioni dell’Invito a tutela dei diritti concessi a ogni licenziatario, nello specifico, all’articolo
11.3.1 lett. f (in relazione ai criteri minimi per l’effettuazione delle Interviste) e all’articolo 11.4 (diritti accessori). In ragione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo al pieno rispetto delle surrichiamate previsioni, nonché del contenuto del Regolamento che dettaglia ulteriormente l’esercizio dei diritti concessi ai Licenziatari e le relative sanzioni in caso di mancato adempimento>>.”
Con riferimento al terzo motivo di reclamo, la Corte motivava che: “La sanzione è coerente con i criteri di determinazione dell'art. 9 del Regolamento, che sono quelli convenzionalmente concordati, così com’è concordato che sia discrezionale la comminatoria di una misura pecuniaria o alternativa (<>). Non è invece discrezionale la decisione se applicare o meno le sanzioni, perché, ad onta del tenore letterale (<< si riserva il diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie>>), l’applicazione della misura sanzionatoria, ricorrendone i presupposti da valutare testualmente <>, è dovuta, riservando, a casi uguali, la parità di trattamento”.
Infine, con riferimento al quarto motivo di reclamo e al reclamo incidentale promosso dalla LNPA, la Corte ha stabilito che: “Nessun potere di rideterminazione spetta di norma agli organi della giustizia sportiva, sia perché non è previsto da alcuna disposizione, sia perché, anche ad ammettere che il principio generale di proporzionalità e ragionevolezza siano idonei a fondare un simile potere di rideterminazione, sicuramente è da escludere che esso sia configurabile nel caso di specie, in cui le sanzioni pecuniarie sono più che proporzionate e ragionevoli, tenuto conto del valore economico dei diritti televisivi e della rilevanza anche squisitamente patrimoniale di tali diritti televisivi delle squadre di calcio di serie A. Mentre è da escludere che gli organi della giustizia sportiva abbiano un potere di rewriting del contenuto delle prestazioni oggetto di clausole associative, asseritamente riveniente da un principio generale di equità. L’art. 1384 cod. civ. è un indice di sistema che conferma l'assoluta inconfigurabilità di un potere equitativo di riduzione della prestazione che integra la penale. Difatti il giudice riduce la penale d'ufficio solo quando essa è non soltanto eccessiva (e le sanzioni comminate alla S.S.C. Napoli S.p.a. non sono eccessive, ma coerenti coi criteri convenzionalmente predeterminati), ma manifestamente eccessiva. Quanto allo scopo che unifica gli inadempimenti della S.S.C. Napoli S.p.a., relativi a Napoli-Juventus, esso è l’oggetto della esplicita dichiarazione del Presidente, di voler consapevolmente escludere DAZN dal novero delle emittenti cui rilasciare interviste. Scrive DAZN che <durante la conferenza stampa da parte dell’allenatore dell’SSC Napoli è stato impedito a DAZN di effettuare le consuete domande, mentre le interviste con SKY e RAI con l’allenatore e un giocatore hanno avuto luogo. Contestualmente il Presidente della SSC Napoli De Laurentis ha dichiarato: “Non parleremo più con DAZN. Rilasceremo dichiarazioni solamente ai microfoni di Sky e della Rai” apoditticamente, senza motivazione alcuna, con l’aggiunta di epiteti irripetibili>. Si tratta di una consapevole e volontaria discriminazione, che oggettivamente dequalifica le condotte censurate connotandole come inadempimenti dolosi, e il sistema del codice civile è improntato al principio generale secondo cui il carattere consapevole e volontario dell'inadempimento giustifica un aggravamento del quantum della prestazione risarcitoria (cfr. art. 1225 cod. civ., il quale dispone che il contraente che si rende dolosamente inadempiente risarcisce anche il danno imprevedibile). L’argomento secondo cui si sarebbe trattato di casi di silenzio stampa è, quanto alla partita Napoli-Juventus, infondato in fatto, e, per tutte, errato in diritto. È infondato in fatto, perché il rifiuto di rilasciare interviste a una specifica emittente, riservando ad essa un trattamento peggiore delle altre emittenti, non può essere qualificato quale silenzio stampa. È errato in diritto, per tutte le partite, perché l’esistenza dell'impegno convenzionale a rilasciare interviste (e da parte dei soggetti specificatamente previsti […] comporta ormai che il silenzio stampa non è altro che un comune caso di inadempimento di quell’impegno, che non beneficia di alcuna esenzione derivante in ipotesi da abitudini passate. La stampa è in realtà, qui, non più il giornalista da cui presentarsi spontaneamente anzi che no, ma è il partner contrattuale, titolare del credito a una specifica prestazione volontariamente assunta, come è esattamente rimarcato sin dalla nota del 14 novembre 2023 […]. Ne discende, con l’infondatezza del quarto motivo di reclamo, la fondatezza del reclamo incidentale, e la conferma della sanzione comminata dalla Lega nazionale professionisti serie A alla società SSC Napoli S.p.A. di complessivi € 230.000,00”.
- Avverso le esposte conclusioni del Giudice d’Appello, il Napoli ha proposto ricorso a questo Collegio di Garanzia, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
- “Violazione/erronea applicazione dell’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive – Carenza di potere dell’amministratore delegato della LNPA per l’irrogazione della sanzione”.
Con il primo motivo di ricorso, il Napoli lamenta la carenza del potere sanzionatorio in capo all’Amministratore Delegato della LNPA. Invero, non esisterebbe alcuna norma o regolamento che preveda una simile competenza dell’Amministratore Delegato della Lega (al quale spetterebbero unicamente gli atti di amministrazione necessari a conseguire gli scopi sociali), mentre l’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive farebbe riferimento, al plurale, a “competenti organi di Lega Serie A”. Secondo i Giudici federali, l’Amministratore Delegato sarebbe stato facultizzato a disporre le sanzioni impugnate sulla base della norma surrichiamata; detti poteri, tuttavia, limitati a quelli ‘necessari per conseguire gli scopi sociali’ – tra cui non può certo rientrare l’irrogazione di penali contrattuali agli associati – non consentivano, in tesi, all’Amministratore Delegato di applicare alle associate le sanzioni economiche odiernamente impugnate in assenza di una specifica normativa statutaria in tal senso, nonché in presenza di una norma che impone adeguate valutazioni per “l’applicabilità o meno delle misure sopra menzionate o l’applicabilità di eventuali misure sanzionatorie o compensatorie alternative”.
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- “Violazione dei principi di efficienza, trasparenza nonché parità di trattamento. Violazione/erronea applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto della LNPA con riferimento alle sanzioni inflitte per le gare Napoli – Empoli e Torino – Napoli”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’approccio della Lega sarebbe privo di precedenti e del tutto disancorato dall’orientamento tenuto dal 2021 fino al marzo 2024, rivelandosi contrario al principio di parità di trattamento considerato il “silenzio stampa” indetto dalla società per ragioni tecnico-sportive.
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- “Violazione dei principi di legalità e tassatività con riferimento all’aggravante applicata per le violazioni relative alle gare Napoli – Juventus e Napoli – Torino”.
Con riferimento alle modalità di irrogazione delle sanzioni relativamente alle violazioni poste in essere in occasione delle partite Napoli-Juventus e Napoli-Torino, la LNPA avrebbe applicato il metodo previsto nella nota riepilogativa degli Uffici della Lega (un metodo previsto da una tabella di calcolo adottata nel marzo 2024, e dunque dopo i fatti oggetto di sanzione), che, invero, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, essendo stati introdotti per la prima volta in sede contenziosa, mediante tale tabella, inediti criteri di calcolo, nuovi e non previsti dal Regolamenti, rispetto alle eventuali sanzioni, in aperta violazione del principio di legalità.
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- “Violazione/erronea applicazione dell’art. 1384 c.c. – Potere di rideterminazione delle sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva – Riduzione d’ufficio della penale manifestamente eccessiva”.
Il Napoli contesta la parte della decisione della CFA, laddove ha affermato che “nessun potere di rideterminazione spetta di norma agli organi della giustizia sportiva, sia perché non è previsto da alcuna disposizione, sia perché, anche ad ammettere che il principio generale di proporzionalità e ragionevolezza siano idonei a fondare un simile potere di rideterminazione, sicuramente è da escludere che esso sia configurabile nel caso di specie, in cui le sanzioni pecuniarie sono più che proporzionate e ragionevoli, tenuto conto del valore economico dei diritti televisivi e della rilevanza anche squisitamente patrimoniale di tali diritti televisivi delle squadre di calcio di serie A. Mentre è da escludere che gli organi della giustizia sportiva abbiano un potere di rewriting del contenuto delle prestazioni oggetto di clausole associative, asseritamente riveniente da un principio generale di equità. L’art. 1384 cod. civ. è un indice di sistema che conferma l'assoluta inconfigurabilità di un potere equitativo di riduzione della prestazione che integra la penale. Difatti il giudice riduce la penale d’ufficio solo quando essa è non soltanto eccessiva (e le sanzioni comminate alla S.S.C. Napoli S.p.a. non sono eccessive, ma coerenti coi criteri convenzionalmente predeterminati), ma manifestamente eccessiva”.
Diversamente, in tesi, l’istituto della riduzione d’ufficio della penale, disciplinato dall’art. 1384 c.c., risulta, quindi, incontestabilmente compatibile con i canoni e i principi della giustizia sportiva.
- La ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0007/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, il 10 luglio 2024, e, quanto alle motivazioni, il 17 luglio 2024 e, per l’effetto, di annullare la sanzione comminatagli dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di complessivi € 230.000,00;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0007/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, il 10 luglio 2024, e, quanto alle motivazioni, il 17 luglio 2024 e, per l’effetto, di rimettere gli atti alla Corte Federale d’Appello FIGC, affinché venga rinnovato l’esame di merito in diversa composizione secondo il principio di diritto - o i principi di diritto - che verrà/verranno pronunciato/i.
- Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, concludendo per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Preliminarmente si ritiene opportuno richiamare l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, che, a proposito del ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, stabilisce che “Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Vale rammentare che la “violazione di norme di diritto” è l’errata applicazione, interpretazione o omessa considerazione di disposizione normative. Per quanto riguarda l’“omessa motivazione”, essa si concretizza nella totale assenza di spiegazioni giuridiche relative alla decisione assunta dal giudice, tale da non consentire alle parti di comprendere le ragioni giuridiche sottese alla decisione assunta. L’“insufficiente motivazione”, infine, è una spiegazione inadeguata, superficiale, contraddittoria, incoerente della decisione assunta.
Ciò premesso, si osserva che nella fattispecie non tutte le doglianze del ricorrente sono rimaste entro il perimetro tracciato dal citato art. 54 e, pertanto, sotto il profilo dell’ammissibilità, il ricorso del Napoli deve ritenersi in parte inammissibile.
Sono inammissibili, in quanto entrano nel merito dei fatti contestati alla S.S. Napoli, le censure di cui al motivo sub II. Tali censure, ove fossero valutate da questo Collegio, porterebbero ad una nuova, ed in ipotesi, diversa valutazione di elementi fattuali (ad esempio, attraverso l’accertamento di eventuali analoghe fattispecie diversamente trattate), il che violerebbe il già menzionato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva.
La doglianza racchiusa nel III motivo di ricorso ripropone, nella sostanza, sia pure con integrazioni più nominalistiche e formali che sostanziali, il terzo motivo di reclamo davanti alla Corte Federale d’Appello, afferente alla coerenza e all’aderenza ai principi di legalità e tassatività della sanzione, come disciplinati dall’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive.
Sul punto il Collegio, pur evidenziando che il III motivo di ricorso sfiora il limite dell’ammissibilità, in quanto sembra evocare elementi fattuali, ritiene comunque condivisibile quanto in proposito argomentato dal Giudice d’Appello in ordine alla coerenza della sanzione con i criteri di determinazione indicati dal citato art. 9.
Il III motivo di ricorso non merita, pertanto, accoglimento.
Passando all’esame del I e del IV motivo di ricorso, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta la competenza dell’Amministratore Delegato della LNPA ad irrogare “sanzioni” per la violazione, da parte del Napoli, degli impegni contrattuali previsti dal Regolamento Produzioni Audiovisive. La censura era stata sollevata già in appello e le conclusioni del Giudice d’Appello sul punto appaiono adeguatamente motivate e condivisibili. In assenza di diversa, specifica disposizione, la competenza ad irrogare la prevista sanzione non poteva non essere attratta nella sfera delle attribuzioni residuali dell’Amministratore Delegato. La diversa interpretazione offerta dalla ricorrente, che non si poggia su elementi testuali specifici, porterebbe per assurdo ad escludere in radice la stessa possibilità di sanzionare condotte in netto contrasto con gli impegni contrattuali assunti: il che sarebbe contrario al dato testuale (le competenze residuali sono infatti previste nello Statuto LNPA), nonché alla logica e alle esigenze sottese alla necessità di rispettare e far rispettare gli impegni assunti in quanto funzionali al conseguimento degli scopi sociali. Giova ribadire il carattere vincolante, per tutte le società aderenti alla LNPA, degli impegni esplicitati nel Regolamento Produzioni Audiovisive.
Con il IV motivo di ricorso, si contesta la violazione od erronea applicazione dell’art. 1384 c.c. e, nel contempo, si sollecita il potere del giudice sportivo di ridurre una sanzione che il ricorrente qualifica come “manifestamente eccessiva”.
Si osserva che l’art. 1384 c.c. si inquadra nel contesto delle norme del codice civile dedicate alla clausola penale e alla caparra. Con specifico riferimento alla clausola penale, della quale in questa sede si tratta, essa costituisce pattuizione introdotta dall’autonomia contrattuale delle parti e deriva da inadempimento volontario e colpevole: le dette condizioni si rinvengono nella presente fattispecie.
In particolare, si fa riferimento, come fonte delle sanzioni irrogate alla S.S. Napoli, alla reiterata violazione delle clausole interne e funzionali al corretto esplicarsi del rapporto contrattuale tra la Lega Nazionale Professionisti Serie A e i partners televisivi: il rilascio di interviste è, per l’appunto, una clausola, una regola, che, negoziata dalla Lega per conto e nell’interesse di tutti gli associati, vincola tutte le società sportive associate, tra le quali - ovviamente - il Napoli. La previsione di “sanzioni” per il mancato rispetto delle regole è, pertanto, volta non solo a rafforzare un vincolo contrattuale, ma soprattutto a sottolineare la doverosità dei principi di etica sportiva affatto secondari rispetto agli obblighi contrattuali.
Quanto alla misura della “sanzione” comminata, il ricorrente lamenta e ne sottolinea la “manifesta” eccessività.
Si osserva, al riguardo, in via generale, che l'apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato, nonché sulla misura della riduzione equitativa, rientrerebbe nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio sarebbe incensurabile in questa sede di legittimità, se correttamente motivato.
Premesso ciò, non sembra che il giudice sportivo – come esattamente argomentato dal giudice dell’appello – abbia il potere di ridurre addebiti previsti da clausole associative sulla base di un asserito principio generale di equità, sostituendosi impropriamente alla volontà espressa dagli associati nel determinare preventivamente e in astratto il “quantum” delle sanzioni conseguenti agli accertati inadempimenti.
E in ogni caso, a tutto concedere, la eccessività della sanzione, ammesso in ipotesi che il giudice sportivo possa rideterminarne l’importo, deve emergere da una evidente sproporzione rispetto alla gravità delle condotte (deliberate, si badi) sanzionate; la manifesta eccessività deve apparire tale in modo chiaro e indiscutibile rispetto alla violazione - rectius, alle violazioni -, alle circostanze del caso e agli interessi in gioco, che nella fattispecie sono rappresentati dal valore economico del prodotto televisivo.
In conclusione, anche il IV motivo di ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPA.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 novembre 2024.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Canale
Depositato in Roma, in data 18 dicembre 2024.
Il Segretario
F.to Alvio La Face