CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/2024 –OMISSIS / Federazione Italiana Sport Equestri
Decisione n. 12
Anno 2024
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatrice
Stefano Bastianon
Giovanni Iannini
Mario Serio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2023, presentato, in data 21 dicembre 2023, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani,
nei confronti
della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Benincampi,
della Procura Federale presso la FISE, rappresentata e difesa dal Procuratore Federale della FISE, avv. Gian Paolo Guarnieri,
e
del Procuratore Generale presso il CONI,
per l’annullamento/revoca
della decisione della Corte Federale di Appello della FISE nel procedimento CAF n. 15/2023 (P.A. n. 17/23) del 24 novembre/4 dicembre 2023, comunicata, quanto al dispositivo, il 24 novembre 2023 e, completa di motivazioni, il 4 dicembre 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo della Procura Federale FISE, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale n. 15/2023, pubblicata il 17 ottobre 2023, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del TFN, con declaratoria di inammissibilità del deferimento a carico del suddetto ricorrente, e, per l'effetto, è stata applicata, nei confronti del sig. [omissis], la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6, ai sensi dell’art. 6.1., punti IV, VI e XI, del Regolamento di Giustizia FISE applicabile ratione temporis, nonché l’ammenda di € 2.000,00, ai sensi dell’art. 6.1., punto III, del citato Regolamento, con decorrenza dall’espiazione delle sanzioni già applicate con la decisione della predetta Corte R.G. n. 16/2023.
Si sono costituite in giudizio la FISE e la Procura Federale FISE.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 20 febbraio 2024, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Fabrizio Duca, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani; l’avv. Alessandro Benincampi, per la resistente FISE; il Procuratore Federale della FISE, avv. Gian Paolo Guarnieri, per la resistente Procura Federale della FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, cons. Giuseppe Leotta, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof. avv. Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
- In data 24 gennaio 2022, il sig. [omissis] e la società [omissis] S.r.l. stipulavano un accordo transattivo, in riferimento alla pretesa creditizia vantata da quest’ultima nei confronti del primo in dipendenza di un contratto di conto vendita, prevedendo il pagamento, a carico del ricorrente, della somma complessiva di euro 260.000,00 tramite versamenti mensili di importo non inferiore ad euro 5.000,00 fino alla concorrenza di quanto dovuto.
- A seguito della segnalazione effettuata dal legale rappresentante della [omissis] S.r.l. alla Procura Federale, in cui si denunciava l’inadempimento di quanto pattuito con il detto accordo transattivo, in data 19 giugno 2023, veniva avviato nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare che si concludeva, in primo grado, con la declaratoria del T.F.N. di difetto di giurisdizione e conseguente inammissibilità del deferimento.
- La decisione del T.F.N., a seguito del reclamo della Procura Federale, veniva riformata dalla C.F.A., la quale condannava il ricorrente alla sanzione disciplinare di mesi 6 di sospensione e alla ammenda di euro 2.000,00.
- Il ricorrente ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia la decisione della C.F.A. articolando tre motivi di ricorso, del quale il primo in riferimento a due capi della decisione.
- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva FISE.
Il ricorrente denuncia, in primo luogo, che nella motivazione della decisione della C.F.A. si dà erroneamente atto che «Nella scrittura privata è espressamente dichiarato che i cavalli sono destinati all’attività sportiva e federale», donde la declaratoria di giurisdizione del giudice sportivo, mentre invece «nella scrittura privata non viene nominato alcun cavallo e, ancor più, mai e poi mai viene fatto riferimento alla attività federale». Pertanto, la C.F.A., «per tentare di individuare una – inesistente – giurisdizione sportiva», avrebbe operato l’inserimento nella parte motiva della decisione di «circostanze non presenti all’interno della scrittura privata».
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la C.F.A. ha ritenuto provata la connessione funzionale del comportamento a lui ascritto con l’ordinamento federale in ragione dell’impegno «assunto correlato all’adempimento di un contratto di compravendita di cavalli destinati ad attività sportive», rilevando in proposito che «le indagini svolte hanno avuto ad oggetto, in via esclusiva, un asserito inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione dell’accordo transattivo precedentemente stipulato, che, a ben vedere, nulla ha a che fare con l’attività di tipo sportivo e/o federale rientrante sotto l’egida FISE». Il ricorrente sostiene sul punto che «l’accordo transattivo allegato alla segnalazione ed oggetto di indagine è esclusivamente riconducibile ad attività di tipo commerciale, e non federale», donde ne conseguirebbe «la carenza di giurisdizione degli Organi di giustizia federali», stante che - sostiene pure il ricorrente - «i contenziosi di natura economica tra consociati non sono di pertinenza degli organi di giustizia sportiva, dovendo risolversi avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria». Il ricorrente rileva, inoltre, che non sussiste alcun collegamento funzionale con gli equidi oggetto del contratto de quo, peraltro non nominativamente identificati nello stesso contratto, trattandosi di cavalli non tesserati «né in via definitiva né temporanea» al momento dei fatti in causa.
Il ricorrente sul punto rileva, infine, che l’indicazione di «cavalli destinati all’attività sportiva» quale oggetto del contratto non varrebbe a fondare il collegamento funzionale con l’ambito federale, stante che «attività sportiva, come già chiarito anche in sede endofederale, non è certamente sinonimo di ‘attività FISE’».
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- Carenza di legittimazione passiva/titolarità passiva dell’azione.
Il ricorrente sul punto rileva che «L’accoglimento del deferimento, a detta della Corte, è figlio dell’esistenza di un inadempimento contrattuale», donde «deve sussistere una posizione debitoria del deferito (inadempiente)», la quale invece risulterebbe inesistente, stante che le pretese, in sede civile, sarebbero state azionate verso un soggetto diverso dal ricorrente.
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- Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il ricorrente lamenta che la C.F.A., nell’emettere la statuizione di condanna, avrebbe «violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato», stante la divergenza in aumento della sanzione della sospensione comminata rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale, incorrendo pertanto nel vizio di ultrapetizione.
- Il ricorrente, in conclusione, chiede l’annullamento della decisione impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio di Garanzia ed ai costi amministrativi sostenuti.
- Con memoria del 30 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la FISE, eccependo, quanto al primo motivo di ricorso, «come mai nel Codice della Giustizia Sportiva prima e nel Regolamento di Giustizia FISE poi vi sia un’esclusione delle questioni c.d. patrimoniali al sindacato giustiziale del Tribunale federale e della Corte federale di appello» e, d’altra parte, la C.F.A. ha fatto applicazione di «un principio granitico nella sua giurisprudenza quale la rilevanza disciplinare dell’inadempimento di negozi giuridici stipulati per finalità, direttamente o indirettamente, connesse ad attività sportiva».
- La resistente, sul punto, rileva che «la circostanza secondo cui gli equidi oggetto dell’accordo transattivo non sarebbero stati tesserati è irrilevante per l’oggetto della causa. Ciò in quanto l’inadempimento del sig. [omissis] ha continuato a produrre effetti giacché non è giunta alcuna causa di estinzione dell’obbligazione (…) sì che l’illecito contestato (…) non potrebbe che possedere natura permanente e, in quanto tale, il comportamento contra ius deve essere individuato non solo nell’evento immediato ma in tutte quelle condotte conseguenti che, nella sua persistenza, lo hanno “alimentato”».
- In ordine al secondo motivo di ricorso, la resistente eccepisce che «il simultaneo procedimento pendente presso l’Autorità giudiziaria ordinaria» nei confronti di un soggetto terzo «non assume alcun rilievo nell’ambito del presente procedimento», tra l’altro in ragione del principio di autonomia tra l’ordinamento della Repubblica e l’ordinamento giuridico sportivo.
- In ordine all’ultimo motivo di ricorso, infine, la resistente eccepisce che sussiste piena «facoltà degli organi di giustizia endofederale di autodeterminarsi nella determinazione del quantum sanzionatorio da irrogarsi» e, d’altra parte, la richiesta della Procura comprendeva «ogni diversa sanzione ritenuta di giustizia».
- La resistente FISE chiede, in conclusione, che sia dichiarata, in via principale, l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, l’infondatezza dello stesso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
- Con memoria del 30 dicembre 2023, si è costituita in giudizio anche la Procura Federale, eccependo, in riferimento al primo motivo di ricorso, «come rientri tra le facoltà proprie ed esclusive del ‘legislatore federale’ – prima – e degli organi di giustizia endofederale – poi – ‘perimetrare’ (rectius individuare) le cornici edittali all’interno delle quali una data condotta assuma un disvalore tale da essere meritevole di censura». La Procura Federale eccepisce, inoltre, sul punto che «l’illecito contestato ha natura “continuata” – rectius permanente – e, in quanto tale, il comportamento contra ius deve essere individuato non solo nell’evento immediato ma in tutte quelle condotte conseguenti che, nella sua persistenza, lo hanno “alimentato”».
- In ordine al motivo di ricorso concernente la carenza di legittimazione passiva, la Procura Federale eccepisce l’irrilevanza della circostanza del simultaneo procedimento pendente presso l’AGO, in ragione del principio di autonomia tra ordinamento della Repubblica e ordinamento sportivo.
- In ordine all’ultimo motivo di ricorso, la Procura Federale eccepisce l’insussistenza del vizio di ultrapetizione, «atteso che l’Ufficio del Procuratore federale, nelle conclusioni del proprio Reclamo, aveva esplicitamente chiesto al giudicante di applicare “ogni diversa sanzione ritenuta di giustizia”».
- La Procura Federale chiede, in conclusione, che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio in favore della Federazione resistente.
- Con memorie ex art. 60, co. 4, CGS, depositate nei termini, la FISE e la Procura Federale hanno ribadito le eccezioni formulate nelle memorie di costituzione insistendo nelle richieste ivi formulate.
- La Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di ricorso ed ha chiesto di voler respingere il ricorso.
Considerato in diritto
- Oggetto dell’incolpazione del ricorrente (e poi della sanzione irrogata) è la violazione, oltre che delle norme contenute negli artt. 1, co. 1, del Codice di Comportamento Sportivo e 10, co. 1, del Regolamento di Giustizia FISE, che richiamano genericamente l’obbligo di osservanza della normativa statutaria e regolamentare del CONI e della Federazione di appartenenza, della norma contenuta nell’art. 1.2. del citato Regolamento di Giustizia, nella parte in cui prevede che
«Costituiscono altresì illeciti disciplinari (…) i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati».
Detta norma ripete, con formulazione lievemente differente, quella contenuta nell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, secondo cui «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva».
- Il comportamento addebitato al deferito, in riferimento alle norme di cui è stata imputata la violazione, consiste nel «non aver adempiuto alle obbligazioni su di esso gravanti relativamente alla compravendita di equidi da destinarsi all’utilizzo sportivo».
- L’oggetto della contestazione mossa dal ricorrente alla sanzione comminata dalla C.F.A. con la decisione impugnata, nel suo primo motivo di ricorso, è l’assenza del collegamento funzionale tra il comportamento addebitatogli e l’ambito federale, così da legittimare la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva.
Tale contestazione si basa, da un lato, sull’assenza nella scrittura transattiva di un espresso riferimento alla destinazione all’attività sportiva federale degli equidi oggetto del negozio da cui discendono le obbligazioni inadempiute e, dall’altro, sulla circostanza che detti equidi non erano tesserati FISE al momento della stipula del negozio predetto.
- I sopradetti rilievi, pur attestanti circostanze corrispondenti a realtà, non consentono di ritenere fondata, ad avviso di questo Collegio, l’argomentazione in ordine alla insussistenza di un collegamento funzionale tra l’attività del ricorrente e l’ordinamento federale, con la violazione del precetto della correttezza e della lealtà sportiva.
- Va preliminarmente, in proposito, ricordato che, come già espresso nel precedente di questo Collegio che qui si richiama (decisione 22 dicembre 2020, n. 66), «il principio di lealtà sportiva, declinato sovente nelle carte federali nella triade del dovere di lealtà, probità e correttezza, informa l’agire di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo ed il suo contenuto si caratterizza per una spiccata atipicità, tant’è che se ne fa applicazione, in sede di giustizia disciplinare, sotto due species di responsabilità disciplinare. La prima si configura in via diretta, giacché si sostanzia in tutti quei comportamenti che violano esclusivamente tale principio; va precisato al riguardo che il giudizio disciplinare non viene in concreto esercitato sulla base di astratte generalizzazioni concettuali, ma la lesione del dovere di lealtà viene apprezzata in relazione a singoli casi e secondo linee di giudizio che usualmente presentano una certa omogeneità e uniformità tra le varie Federazioni. La seconda è una responsabilità sostanzialmente indiretta, giacché riguarda tutte quelle condotte che infrangono direttamente preesistenti accordi negoziali o la normativa federale. In questi casi la lesione del principio di lealtà si configura soltanto di riflesso e poggia sul presupposto che non può qualificarsi come comportamento leale quello consistente nel mancato rispetto della parola data, o nella violazione delle regole sportive. In altri termini, il bonus vir sportivo rispetta e onora gli impegni assunti e osserva la regolamentazione di riferimento; ma detti impegni e regolamentazione devono comunque attenere all’ambito dell’attività sportiva».
- In questa prospettiva di analisi va esattamente inquadrata la disposizione dettata dall’art. 1.2 del R.G. FISE per individuare i «comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale».
- Sulla base degli indicati principi, non può dubitarsi che, anche comportamenti afferenti a rapporti di natura economica, sociale e morale possono essere rilevanti ai fini dell’instaurazione di un giudizio di responsabilità disciplinare, per la violazione dell’indicata disposizione, se tali comportamenti sono comunque riferibili (anche) «all’attività sportiva e/o federale».
- Nel caso in esame, gli inadempimenti contrattuali del ricorrente e l’attività che lo stesso ricorrente si era impegnato a svolgere, in dipendenza dell’accordo transattivo per cui è causa, non hanno un rilievo solo civilistico, ma si riempiono di contenuto, ai fini di una valutazione anche disciplinare, per effetto della qualifica rivestita dal ricorrente in seno all’ordinamento della FISE e della specifica destinazione impressa dalle parti ai cavalli oggetto del predetto contratto, vale a dire lo svolgimento di attività sportiva, a nulla rilevando, in questa prospettiva, che nella transazione non era stato specificamente operato il richiamo all’attività sportiva federale.
- Gli inadempimenti contrattuali e il mancato rispetto dell’accordo transattivo sono, infatti, collegati funzionalmente ad una attività che il ricorrente ha svolto per la sua particolare competenza tecnica quale cavaliere che opera in ambito FISE nelle discipline dell’equitazione e si realizza attraverso l’adozione di tutte quelle pratiche atte a far divenire gli equidi destinati alla vendita dei cavalli-atleti, i quali, com’è noto, sono destinatari di una specifica regolamentazione in ambito federale concernente l’iscrizione nei ruoli federali, la partecipazione alle manifestazioni sportive, i passaggi di proprietà degli stessi, nonché di una serie di disposizioni volte a garantirne il benessere in termini di alimentazione, salute e accudimento, queste ultime in specie oggetto di particolare attenzione anche da parte del legislatore statale in seno alla recente Riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021. Tit. IV).
- La circostanza, dunque, che gli equidi in oggetto non fossero tesserati già al tempo della stipula del contratto de quo non assume rilievo esimente, stante che il collegamento funzionale con l’ordinamento sportivo federale della vicenda in oggetto, per quanto sopra detto, si fonda sul tesseramento del ricorrente e sull’attività da questi prestata per gli equidi destinati all’attività sportiva (fra i quali quelli oggetto delle vicende in oggetto); ed anzi, il fatto che il tesseramento come cavalli-atleti sia temporalmente riferito non già alla fase della conclusione del contratto, bensì a quella della sua esecuzione, dà ulteriore conferma del rilievo della attività prestata dal ricorrente nell’esercizio della sua funzione di tesserato FISE e nelle attività di compravendita e gestione di cavalli destinati all’attività sportiva federale.
- Correttamente, quindi, la C.F.A., riformando la decisione del Tribunale Federale, ha ritenuto che i contestati comportamenti tenuti dal [omissis] avevano rilievo non solo in ambito civilistico ma anche nell’ambito disciplinare federale, in quanto riferibili all’attività sportiva e/o federale, non avendo il sig. [omissis] rispettato il dovere, previsto dalle norme federali, di comportarsi con correttezza e lealtà a causa del mancato adempimento di obbligazioni su di lui gravanti per la compravendita di equidi da destinarsi all’utilizzo sportivo.
Per tutte le indicate ragioni, il motivo deve essere respinto.
- I restanti motivi di ricorso risultano anch’essi non accoglibili per le ragioni appresso spiegate.
- Quanto al motivo di ricorso concernente l’asserita carenza di legittimazione passiva, devesi rilevare che la circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui la pretesa creditizia nascente dall’accordo negoziale per cui è causa sia stata azionata in sede civile nei confronti di un soggetto diverso dallo stesso ricorrente, non assume rilievo ai fini di escludere la sua qualità di debitore, quale risulta espressamente dall’accordo transattivo, nel quale testualmente è riportato che «Il Sig. [omissis] con la sottoscrizione del presente accordo si impegna a restituire progressivamente alla [omissis] s.r.l. la somma complessiva pari ad Euro 260.000,00», con la conseguenza che non può essere escluso il rilievo (anche disciplinare) dell’accertato inadempimento del ricorrente.
- Con riguardo al motivo di ricorso concernente l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, riferita alla diversa misura della sanzione della sospensione inflitta in aumento dalla C.F.A. rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale, si osserva che correttamente la C.F.A. ha statuito che «l’accoglimento del reclamo comporta da parte del Collegio il potere di scelta della sanzione applicabile al caso de quo», così come pure rientra nell’esercizio dei suoi poteri la scelta dosimetrica della stessa sanzione.
- Il limite fissato dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, va, infatti, riferito al contenuto dell’incolpazione, qual è determinata nell’atto di deferimento, concernente «i fatti che si assumono accaduti» (art. 63, co. 5, R.G. FISE; art. 44, co. 4, CGS) e non anche, dunque, alle richieste formulate dall’Ufficio della Procura Federale circa la sanzione da applicare, nonché alla misura della stessa.
- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione fra le parti delle spese.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 febbraio 2024.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 27 febbraio 2024.
Il Segretario
F.to Alvio La Face