CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/2024 – OMISSIS / A.S.D. [omissis] / Divisione Calcio a Cinque

 

Decisione n. 51

Anno 2024

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Carlo Alberto Giusti - Relatore

Carlo Polidori

Laura Santoro

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2024, presentato, in data 18 marzo 2024, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Marino Iannacchero,

contro

 

la A.S.D. [omissis], rappresentata e difesa dagli avv.ti proff. Enrico Lubrano e Filippo Lubrano,

nonché contro

 

 

la Divisione Calcio a 5, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Casarola,

avverso e per la riforma

 

 

previa sospensione dei relativi effetti, della decisione n. 0023/TFNSVE-2023-2024, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n. 6 e n. 8 TFNSVE 2023/2024, con dispositivo comunicato all’esito dell’udienza del 5 marzo 2024 e provvedimento integrale comunicato e pubblicato in data 8 marzo 2024, con la quale, nel rigettare l'appello del suddetto ricorrente e in accoglimento di quello proposto dalla A.S.D. [omissis], è stata riformata la decisione della Commissione Accordi Economici della LND, di cui al C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023 (che, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla A.S.D. [omissis], aveva condannato l’atleta al pagamento della somma di € 30.166,67, a titolo di penale contrattuale) e, per l'effetto, è stato condannato il sig. [omissis] al pagamento, in favore della A.S.D. [omissis], della somma di € 271.500,00, a titolo di penale, per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 15 maggio 2024, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Marino Iannacchero; l’avv. prof. Enrico Lubrano, per la resistente A.S.D. [omissis]; l’avv. Francesco Casarola, per la resistente Divisione Calcio a 5, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Carlo Alberto Giusti.

Ritenuto in fatto


  1. Il sig. [omissis] ha proposto ricorso dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo la riforma e/o l’annullamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, n. 0023/TFNSVE-2023-2024, con la quale è stato condannato al pagamento, in favore della A.S.D. [omissis], della somma di € 271.500,00, a titolo di penale, per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022.
  2. La questione origina da un accordo stipulato dalla Società A.S.D. [omissis], in data 24 giugno 2022, ai sensi dell'art. 94 ter delle NOIF della FIGC (depositato presso la Divisione Calcio a 5), con il giocatore [omissis] (con scadenza al 30 giugno 2025). Tale accordo triennale prevedeva un compenso complessivo pari ad euro 90.500,00, così distribuiti: euro 28.500,00 per la stagione 2022/2023; euro 30.000,00 per la stagione 2023/2024; euro 32.000,00 per la stagione 2024/2025. In pendenza di tale accordo, nel luglio del 2022, il ricorrente si è tesserato con la società professionistica spagnola [omissis].
  3. La Società [omissis], dopo avere inviato al giocatore [omissis] due distinte diffide, ha proposto poi ricorso, ai sensi dell’art. 94 ter, comma 10, delle NOIF, nonché dell’art. 28, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, innanzi alla Commissione Accordi Economici, di seguito anche CAE, chiedendo - previo accertamento del fatto che li calciatore [omissis] avesse posto in essere una condotta in violazione del richiamato art. 5 dell'accordo economico - che l’odierno ricorrente fosse condannato a pagare alla Società [omissis] la penale in misura di euro 271.500,00, pari al triplo degli "importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta" con l'accordo richiamato, pari ad euro 90.500,00, (euro 28.500,00 per la stagione 2022/2023; euro 30.000,00 per la stagione 2023/2024; euro 32.000,00 per la stagione 2024/2025), o in altra eventuale minore misura.
  4. Si è costituito in giudizio il giocatore [omissis], il quale - oltre a formulare alcune eccezioni sull’an della pretesa della Società - ha eccepito la asserita eccessiva onerosità della penale in questione, chiedendone la riduzione nel quantum.
  5. Con decisione del 21 dicembre 2023, prot. CAE 164 QUATER/2022-23, la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti nel calcio (FIGC), in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Società [omissis] nei confronti del giocatore [omissis], ha riconosciuto alla Società la spettanza di euro 30.166,67, ritenendo eccessivamente onerosa la penale prevista dal richiamato art. 5 dell'accordo.
  6. Il sig. [omissis] ha presentato reclamo al Tribunale Federale avverso la decisione della CAE, chiedendo la riforma integrale della stessa e, in subordine, una ulteriore riduzione della penale, contestando le motivazioni della Commissione Accordi Economici riguardo al rigetto dell'eccezione di invalidità/inefficacia dell'accordo triennale e dell'eccezione di nullità e/o inefficacia dell'articolo 5 dell'accordo per violazione dell'articolo 14 del Regolamento FIFA, anche per la mancata adeguata approvazione scritta specifica della relativa clausola.

La A.S.D. [omissis] ha replicato, con memoria del 4 gennaio 2024, sostenendo l’infondatezza dei cinque motivi di reclamo presentati dal sig. [omissis] e, di conseguenza, ha chiesto il rigetto del reclamo, anche alla luce del fatto che non era possibile configurare né invalidità né inefficacia dell'intero accordo economico, né nullità o inefficacia dell'art. 5 dell'accordo.

  1. Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici, ha proposto reclamo al Tribunale Federale Nazionale della FIGC anche la Società [omissis] chiedendo, previo annullamento e/o riforma della suddetta decisione, in via principale, la condanna del calciatore [omissis] al pagamento alla Società [omissis] della intera penale in misura di euro 271.500,00; in via subordinata, la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della Società [omissis], della penale in misura di euro 181.000,00, pari al doppio degli "importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta”; in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento della penale in misura di euro 90.500,00, pari alla medesima misura degli "importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta”; in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento alla Società [omissis] della penale “in altra eventuale minore misura, ritenuta equa dal Collegio”.
  2. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, disposta la riunione dei reclami, con decisione n. 23 del 5 marzo 2024, depositata l’8 marzo 2024, ha respinto la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal calciatore [omissis], ha rigettato l'appello dal medesimo proposto e, in accoglimento di quello proposto dalla Società A.S.D. [omissis], ha riformato la decisione della Commissione Accordi Economici - LND e, per l'effetto, ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento, in favore della A.S.D. [omissis], della somma di euro 271.500,00, a titolo di penale per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022, oltre spese legali liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori. Ai sensi dell’art. 91, comma 9, CGS, ha poi trasmesso gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza come in motivazione.
  3. Avverso la citata decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche della FIGC, n. 23 del 2024, ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia il calciatore [omissis] che ha chiesto la riforma della stessa, con rinvio della controversia al Tribunale Federale per un nuovo esame, o l’annullamento della decisione senza rinvio, mediante accertamento e dichiarazione di invalidità e/o inefficacia tout court dell'accordo economico o, comunque, la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 5 dell'accordo economico.

A fondamento del ricorso il sig. [omissis] ha proposto quattro differenti motivi, di seguito sinteticamente esposti:

  1. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c e degli artt. 1353 e 2697 c.c.; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia oggetto di disputa tra le parti. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, con la sentenza impugnata, avrebbe erroneamente ritenuto non provato l’effettivo tenore delle intese negoziali intercorse tra le parti al momento della sottoscrizione dell’accordo economico triennale dedotto in lite ed avrebbe, dunque, rigettato il primo motivo di reclamo relativo all'invalidità e/o inefficacia tout court del contratto. Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, ritenere provata, anche eventualmente in via presuntiva, l’esistenza della condizione sospensiva negativa concordata verbalmente dalle parti al momento della sottoscrizione dell’accordo economico triennale e ritenere quindi inefficace l’accordo stesso.
  2. Violazione degli artt. 112, 115, 132, comma 4, e 345 c.p.c. - Violazione dell’art. 14 Reg. Fifa sullo Status dei Giocatori - Violazione dell'art. 21 l. 91/81 e dell’art. 29 NOIF FIGC - Violazione degli artt. 35 e 36 Cost. e 15 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia oggetto di disputa tra le parti (in riferimento all'art. 113 delle NOIF della FIGC). Ad avviso del ricorrente, la decisione gravata risulterebbe errata anche per aver rigettata l'eccezione di inefficacia quantomeno dell’art. 5 dell’accordo economico per violazione dell’art. 14 Reg. Fifa e, comunque, delle norme costituzionali e comunitarie poste a tutela del diritto al lavoro. Il Tribunale, infatti, violando le norme (innanzitutto processuali) indicate in rubrica, ha accolto le argomentazioni difensive proposte dal [omissis] (solo) in sede di gravame, omettendo di considerare che, innanzi alla CAE, il club resistente, a fronte dell’eccezione di inefficacia dell'art. 5 sollevata, si era limitato a sostenere - con la memoria di replica del 14 novembre 2023 - che il sig. [omissis], già al momento del tesseramento con la [omissis], fosse un professionista di fatto, di tal che il trasferimento ad un club spagnolo professionistico non avesse determinato alcun cambio di status e non avesse, quindi, integrato giusta causa di recesso anticipato dal contratto. Pertanto, il TFN, qualora, in corretta applicazione delle anzidette norme, avesse limitato l'indagine entro il perimetro decisionale fissato dalle difese svolte delle parti in primo grado, avrebbe dovuto ritenere sorretto da giusta causa il recesso anticipato operato dal ricorrente per effetto del trasferimento da un club dilettantistico ad un club professionistico ed avrebbe, per l'effetto, dovuto dichiarare invalido e/o inefficace l'art. 5 dell'accordo economico, perché contrastante con l'art. 14 Reg. Fifa - oltre che con gli artt. 35 e 36 della Costituzione e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
  3. Violazione dell'art. 1341 c.c.; il Tribunale sarebbe poi incorso nella violazione dell'art. 1341 c.c., per aver ritenuto sufficiente a garantire l’efficacia alla clausola (ritenuta vessatoria), di cui all'art. 5 dell'accordo economico, una sottoscrizione apposta cumulativamente per l'approvazione ad hoc di più clausole, non tutte di natura vessatoria, e frutto di una tecnica redazionale per nulla idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul tenore oltremodo sfavorevole della clausola stessa.
  1. Violazione degli artt. 112, 342 e 101c.p.c. – Violazione degli artt. 1322, 1325, 1326, 1384 e 2697 c.c.; il Tribunale, infine, avrebbe errato nel non applicare l’art. 1384 c.c., non ritenendo la penale frutto dell’autonomia contrattuale, essendo essa preordinata a perseguire l’interesse generale alla stabilità dei rapporti e alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5.
  1. Si è costituita in giudizio la Società A.S.D. [omissis] che ha chiesto il rigetto del ricorso per l’infondatezza dei motivi proposti. La Società A.S.D. [omissis] ha anche riproposto i motivi proposti nel giudizio di appello che erano stati assorbiti dal Tribunale Federale.
  2. Si è costituita in giudizio anche la Divisione Calcio a 5 che ha chiesto il rigetto del ricorso, insistendo, in particolare, sulla legittimità dell’accordo standard sulla base del quale è stata applicata la penale in oggetto.
  3. All’udienza pubblica del 15 maggio 2024, il ricorso, dopo la discussione delle parti, è stato trattenuto in decisione.

La Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha chiesto il rigetto dei primi tre motivi del ricorso e l’accoglimento del quarto motivo per la manifesta eccessiva onerosità della penale prevista per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022.

Considerato in diritto

 

  1. I primi tre motivi del ricorso sono infondati e devono essere quindi respinti.
    1. 1.  Risulta chiaramente inammissibile e comunque infondato il primo motivo di reclamo relativo all'invalidità e/o inefficacia “tout court” del contratto.

Il Tribunale Federale, dopo un ampio esame degli elementi istruttori forniti dalle parti e dopo aver ammesso anche la prova testimoniale, ha ritenuto, infatti, non in discussione la libera volontà delle parti di vincolarsi per un triennio, mediante la sottoscrizione dell’accordo, con il contenuto dello stesso accordo.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che “tutta la tesi dell’invalidità dell’intero accordo risulta, infatti, motivata sul presupposto di una intesa verbale di cui non vi è traccia scritta e che, comunque, al di là dell’ammissibilità o meno di accordi non sanciti per iscritto sul modulo di accordo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, non è risultata confermata neppure dalla prova testimoniale espletata a richiesta del calciatore”.

Né, secondo il Tribunale Federale, poteva avere rilevanza la asserita mancanza della data, al momento della sottoscrizione dell’accordo, poi comunque depositato il 24 giugno 2022, o la mancata utilizzazione della modulistica prevista per la nuova stagione sportiva.

Risulta quindi chiaro il convincimento dei giudici federali (di primo e secondo grado), sulla base degli elementi probatori raccolti, dell’infondatezza della censura, con la conseguente inammissibilità del motivo che, peraltro, sulla base degli atti di causa, risulta anche chiaramente infondato.

Sul punto resta da aggiungere che, come ha evidenziato nella sua memoria la Società A.S.D. [omissis], l’accordo verbale non solo non è stato provato, ma non avrebbe comunque potuto avere alcun valore nell’ordinamento sportivo, tenuto conto delle formalità necessarie per la sottoscrizione e il controllo degli accordi e dei contratti.

Non risulta quindi fondata, come ha già correttamente rilevato il Tribunale Federale, la tesi, risultata non provata, secondo cui l’accordo era stato verbalmente sottoposto alla condizione sospensiva negativa per il caso di tesseramento con un club straniero professionistico.

    1. 2.    Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto che erroneamente il Tribunale Federale ha respinto la sua eccezione di inefficacia dell’accordo economico per la violazione dell’art. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti e delle norme costituzionali e comunitarie poste a tutela del diritto al lavoro.

Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale, qualora, in corretta applicazione delle anzidette norme, avesse limitato l'indagine entro il perimetro decisionale fissato dalle difese svolte delle parti in primo grado, avrebbe dovuto ritenere sorretto da giusta causa il recesso anticipato operato dal ricorrente per effetto del trasferimento da un club dilettantistico ad un club professionistico estero. Sul punto correttamente il Tribunale ha peraltro ritenuto che non vi erano i presupposti per la risoluzione per giusta causa di un accordo liberamente sottoscritto fra le parti, non essendosi avverato “un fatto -imputabile ad una delle parti contraenti- di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra le parti stesse e tale non può essere, come prospettato nella specie dal calciatore, la possibilità di cambio di status da dilettante a professionista trattandosi di circostanza che non solo non è imputabile ad una condotta ingiusta della controparte, ma che addirittura travalica il bilanciamento degli interessi delle parti contraenti…”.

Nella sua memoria la Società A.S.D. [omissis] ha peraltro evidenziato che l’art. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti giustifica il recesso ante tempus in presenza di giusta causa nel caso di condotta abusiva della controparte nell’esecuzione dell’accordo, con la conseguenza che, nella fattispecie, risulta applicabile l’art. 17 del Regolamento FIFA, richiamato dall’art. 5 dell’Accordo economico, che disciplina le conseguenze del recesso ante tempus da un contratto senza giusta causa, prevedendo l’imposizione in tal caso di una sanzione pecuniaria.

    1. 3.     Con il terzo motivo, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 1341 c.c., per aver ritenuto sufficiente a garantire l’efficacia alla clausola (ritenuta vessatoria), di cui all'art. 5 dell'accordo economico, una sottoscrizione apposta cumulativamente per l'approvazione di più clausole, non tutte di natura vessatoria, con una tecnica redazionale per nulla idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul tenore oltremodo sfavorevole della clausola stessa.

Anche tale motivo è chiaramente infondato.

Per la clausola di cui all’art. 5 dell’accordo è stata contemplata la doppia sottoscrizione e, come ha già correttamente ritenuto il Tribunale Federale, “il fatto che tra gli articoli per i quali sia stata contemplata la doppia sottoscrizione ve ne sia qualcuno che non presenta i caratteri della vessatorietà non significa che per quelli che tali sono e che sono stati correttamente indicati non operino gli effetti di vincolatività riconosciuti”.

  1. Ritiene il Collegio che il ricorso, come ha sostenuto nelle sue conclusioni anche la Procura Generale dello Sport presso il CONI, debba essere invece accolto per la fondatezza del quarto motivo, riguardante l’eccessiva onerosità della penale prevista per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022.
  2. Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 1384 c.c., il Tribunale Federale Nazionale ha affermato che “[m]uovendo dall'art. 1322 cod. civ., la cui rubrica è intitolata all'autonomia contrattuale, non vi è dubbio che il legislatore abbia attribuito alle parti contraenti il potere di determinare il contenuto del contratto; ciò non toglie, però, che l'autonomia delle parti deve svolgersi “nei limiti imposti dalla legge”, con conseguente limitazione della libertà laddove il contratto risulta essere diretto “a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Nella specie non vi è dubbio che il contratto, alias l’Accordo economico formalizzato su modulo standard predisposto dalla Divisione Calcio a 5, è diretto a realizzare non solo gli interessi delle parti stipulanti ma anche l’interesse generale (meritevole di tutela secondo l’ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti ed alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5. E come in precedenza evidenziato, proprio la clausola che contempla la penale rappresenta la principale manifestazione di tutela dell’interesse generale, ragione per la quale non essendo la stessa frutto dell’autonomia contrattuale bensì frutto di imposizione da parte del Sistema Calcio a 5, viene meno quel potere di controllo sul modo in cui le parti hanno fatto uso del proprio potere di determinazione contrattuale e che l’art. 1384 c.c. demanda all’autorità giudiziaria. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo dell’appello proposto dalla società ASD [omissis], la decisione della Commissione Accordi Economici va riformata nella parte in cui ha ritenuto, per di più senza una specifica motivazione, che la penale in questione sia manifestamente eccessiva. Considerando soltanto gli aspetti soggettivi delle parti contrattuali e ponendosi nell’ottica di salvaguardare i contrapposti interessi delle stesse, la Commissione Accordi Economici ha totalmente omesso di considerare che la clausola penale in questione non è frutto dell’autonomia contrattuale e pertanto ha inquadrato la problematica nell’ambito di un principio (quello contemplato dall’art. 1384 c.c.) non applicabile nel caso di specie. Ciò premesso, non avendo la parti selezionato nel modulo di accordo l’opzione “doppio o triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta”, trova automaticamente applicazione nella specie quanto espressamente contemplato dallo stesso accordo e cioè che “in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo”. L’ammontare della penale è, pertanto, pari all’importo di euro 271.500,00 corrispondente al triplo degli importi complessivi concordati con l’accordo per cui è causa”.
  1. Il Collegio ritiene che tale percorso argomentativo, pur apprezzabile nelle sue premesse, per aver dato rilievo anche agli interessi generali della Divisione Calcio a 5 e delle squadre partecipanti al Campionato Italiano di Calcio a 5, che non erano stati adeguatamente considerati dal giudice di primo grado, non possa essere condiviso nelle conclusioni raggiunte.

Si deve partire con il ricordare che l’art. 1384 c.c. istituisce un presidio di garanzia a tutela del debitore nell’ipotesi di macroscopici difetti dell’equilibrio contrattuale, in tutte quelle situazioni in cui la quantificazione della penale assume caratteri di irragionevolezza. In tali fattispecie, la legge ammette il giudice ad una riduzione ad equità della medesima penale.

Nel caso di specie, il Tribunale Federale ha ritenuto che il giudice di primo grado non poteva procedere ad una riduzione della penale contrattuale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., come aveva invece disposto, poiché l’accordo economico era “diretto a realizzare non solo gli interessi delle parti stipulanti ma anche l’interesse generale (meritevole di tutela secondo l’ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti ed alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5”.

Tale ricostruzione, pur dando giustamente rilievo alla tutela dell’interesse generale della Divisione Calcio a 5 e delle squadre partecipanti al Campionato Italiano di Calcio a 5, non è condivisibile nella conclusione raggiunta di ritenere comunque inapplicabile l’art. 1384 c.c. perché la clausola contrattuale vessatoria è stata apposta a tutela dell’interesse generale, tanto da essere già prevista dal modulo utilizzato per l’accordo.

Se è vero, infatti, che una manifestazione dell’autonomia privata può rispondere sia a un interesse privato diretto delle parti contraenti sia a un interesse generale tutelato dall’ordinamento, non si può tuttavia ritenere sussistente nel nostro ordinamento una presunzione assoluta di ragionevolezza dell’equilibrio convenzionale perché fondata (anche) sulla tutela di un determinato interesse generale.

Non si può quindi escludere, pur in presenza di interessi generali, l’applicazione di una disposizione, come quella dettata dall’art. 1384 c.c., che ha una funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, in tutti i casi in cui la penale prevista, per il mancato rispetto del contratto, risulti manifestamente eccessiva.

D’altra parte, anche quanto disposto dall’art. 1384 c.c. si pone a tutela di un interesse generale e ciò è confermato dalla possibilità per il giudice di esercitare d’ufficio il potere di riduzione, anche quando le parti la abbiano esclusa convenzionalmente (ex multis Cassazione civile n. 25334 del 2017, n. 33159 del 2019).

Mentre, nel caso in esame, l’interesse generale alla stabilità dei rapporti (e in maniera derivata alla competitività sportiva) è tutelato direttamente dall’esistenza di un complesso di norme applicabili all’autonomia contrattuale dei privati.

  1. Nel caso di specie, poiché l’accordo contrattuale stipulato fra le parti è comunque espressione dell’autonomia privata di cui all’art. 1322 c.c., deve ritenersi quindi ammissibile il sindacato sulla congruità della penale e la sua eventuale riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., anche se la previsione di una penale, in misura percentuale sul contenuto economico dell’accordo, era stata prevista nel modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5 (nel quale peraltro era comunque consentito scegliere fra due diverse misure della penale).
  2. Una volta ritenuto applicabile l’art. 1384 c.c., occorre quindi valutare la congruità della penale comminata al ricorrente che, come aveva ritenuto il giudice di primo grado, risulta evidentemente eccessiva, pur tenendo conto anche degli interessi generali tutelati, in relazione al valore economico del contratto sottoscritto dalle parti e non adempiuto dallo stesso ricorrente.
  3. Per tali ragioni, questo Collegio ritiene che il ricorso sia sul punto fondato e che sia necessaria una rinnovata valutazione da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC sulla questione affinché, in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “facendo uso del suo prudente apprezzamento, [valuti] l'interesse del creditore all'adempimento della prestazione non eseguita o eseguita in ritardo, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass. n. 26901 del 2023; Cass. n. 19942 del 2023; Cass. n. 21357 del 2024). Il tutto considerando anche l’interesse generale, rappresentato dalla Divisione Calcio a 5, al rispetto degli impegni contrattuali assunti dai giocatori con le squadre con le quali hanno sottoscritto un accordo.
  1. Tali conclusioni consentono di superare anche i motivi, assorbiti nel giudizio di secondo grado endofederale, che la Società A.S.D. [omissis] ha inteso riproporre davanti al Collegio di Garanzia, riguardanti la ritenuta eccessiva onerosità della clausola e l’avvenuto riconoscimento, nel quantum, da parte del giudice di primo grado, di una riduzione manifestamente eccessiva della penale in favore del calciatore.
  2. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto, con il conseguente rinvio della questione al Tribunale Federale perché, in diversa composizione, decida nuovamente sull’ammontare della penale dovuta dal calciatore [omissis] alla Società A.S.D. [omissis], sulla base delle considerazioni in diritto esposte da questo Collegio.

Le spese al definitivo.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, rinvia la causa al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 maggio 2024.

Il Presidente                                                                                Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                              F.to Carlo Alberto Giusti

Depositato in Roma, in data 7 novembre 2024.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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