CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/2024 – Udinese Calcio S.p.A. / Hellas Verona FC S.p.A / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Lega Nazionale Professionisti Serie A

Decisione n. 54

Anno 2024

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Barbara Marchetti - Relatrice

Wally Ferrante

Giovanni Iannini

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2024, presentato, in data 10 settembre 2024, dall’Udinese Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini e Rolando Favella,

contro

 

l’Hellas Verona FC S.p.A, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Lombardi e dal dott. Paolo Lombardi,


nonché nei confronti

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

e

 

 

della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), non costituitasi in giudizio,

avente ad oggetto

 

 

la richiesta, da parte di Udinese Calcio, di riforma, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, della decisione n. 0004/2024/CFA-2024-2025 della Corte Federale d’Appello della FIGC (CFA), Sezioni Unite, Registro procedimenti nn. 0131/CFA/2023-2024 e 0132/CFA/2023-2024, comunicata, a mezzo PEC, in data 12 luglio 2024, con cui è stato parzialmente accolto il reclamo di Hellas Verona e rigettato il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 33//TFNSVE-2023-2024 del 29 aprile 2024, Registro procedimenti n. 0023/TFNSVE/2023-2024, con conseguente condanna di Udinese Calcio a corrispondere all’Hellas Verona FC S.p.A. la somma complessiva di euro 318.377,50, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento, alle società estere FK Pribram, FC Sellier & Bellot Vlasim e Slavia Praga, corrispondenti alle quote del contributo di solidarietà e fino alla data di restituzione delle stesse; e condanna della medesima società al rimborso ad Hellas Verona della somma di euro 15.242,50, precedentemente corrisposta alla società FC Sellier & Bellot Vlasim, in esecuzione della Dispute Resolution Chamber della FIFA tms9640 dell’11 febbraio 2022, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al rimborso.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 22 ottobre 2024, i difensori della parte ricorrente - Udinese Calcio S.p.A. - avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini e Rolando Favella; l’avv. Nicola Lombardi e il dott. Paolo Lombardi, per la resistente Hellas Verona S.p.A., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof.ssa Barbara Marchetti.

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Con accordo del 17 settembre 2020, la Udinese Calcio S.p.A. (società cedente) e la Hellas Verona FC S.p.A. (società cessionaria) stipulavano un accordo di cessione temporanea per un anno con opzione e obbligo di riscatto relativa al Calciatore professionista [omissis]. L’accordo prevedeva il trasferimento temporaneo del Calciatore [omissis] per un anno per un importo pari ad euro 500.000,00 (+IVA), con pagamento in unica soluzione, con obbligo di conversione del “prestito” in trasferimento a titolo definitivo in occasione del primo punto conseguito da Hellas Verona in serie A. Quali clausole particolari della cessione temporanea del Calciatore si prevedevano, contestualmente, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, da parte della Società cessionaria, per un importo globale di euro 6.000.000,00 (+IVA), prevedendo due tranche di pagamento pari ciascuna ad euro 3.000.000,00 (+IVA). Si prevedevano, inoltre, premi a favore della Società di provenienza pari ad euro 250.000,00, quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2020/2021, ed euro 250.000,00, quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2021/2022.
  2. Per effetto del trasferimento del Calciatore [omissis] dalla Udinese Calcio alla Hellas Verona, quest’ultima, in applicazione della disciplina sul contributo di solidarietà dettata dall’art. 21 e dall’Allegato 5 delle “Regulations on the Status and Transfer of Players” della FIFA (d’ora in poi: Regolamento RSTP FIFA) – secondo cui il contributo di solidarietà, dovuto allorché il calciatore professionista si trasferisca durante l’esecuzione del contratto, è pari al 5% del compenso concordato per il trasferimento – aveva dovuto corrispondere, in quanto società cessionaria e a tal fine obbligata in virtù della disciplina FIFA, il contributo di solidarietà alle società formatrici estere Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO, sulle somme progressivamente erogate alla Udinese Calcio in base all’accordo di cessione. Tali società avevano, infatti, maturato, ognuna proporzionalmente in ragione dei periodi di tesseramento, il diritto al contributo di Solidarietà, avendo tesserato il calciatore tra il 12° e il 23° anno di età. L’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA disciplina, all’art. 1, anche la procedura di pagamento, stabilendo che responsabile dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che di fatto l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente, atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere stornato dal totale del trasferimento.

Secondo Hellas Verona, l’importo complessivo convenuto con la Udinese Calcio doveva, dunque, intendersi pattuito al lordo del contributo di solidarietà, che doveva essere detratto da ogni compenso previsto in ragione del trasferimento, in modo conforme a quanto si ricavava dal suddetto Regolamento RSTP FIFA. In particolare, Hellas Verona riteneva che l’accordo di trasferimento del 17 settembre 2020 fosse soggetto alla edizione del Regolamento RSTP FIFA di cui alla Circolare FIFA n. 1709 del 13 febbraio 2020, che aveva esteso il contributo di solidarietà anche ai trasferimenti tra Società appartenenti alla stessa Federazione, purché il club formatore fosse affiliato ad una Federazione differente.

Da qui la domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., proposta da Hellas Verona, che, avendo corrisposto il contributo di solidarietà alle società estere indicate, avrebbe dovuto poter detrarre la somma dall’importo corrisposto alla Udinese Calcio, la quale ultima, quindi, era tenuta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

2.1   In ragione dell’obbligo della società cessionaria di corrispondere alle società formatrici il contributo di solidarietà, Hellas Verona è stata condannata a versare, per effetto della decisione REF TMS 9640 dell’11 febbraio 2022, adottata dalla Dispute Resolution Chamber della FIFA (d’ora in poi DRC FIFA) – divenuta definitiva a seguito del rigetto dell’appello da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (d’ora in poi: TAS o CAS), con lodo (CAS 2022/A/8737) del 7 marzo 2023 – la somma di euro 15.242,50, pari alla quota di contributo di solidarietà (8,71%) spettante alla società ceca FC Sellier & Bellot Vlasim per la stagione sportiva 2020/2021 (in relazione all’importo del trasferimento temporaneo) e 2021/2022 (in relazione alla prima rata dell’importo previsto per il trasferimento definitivo).

2.2  A seguito di tale condanna dinanzi alla DRC, in seguito confermata dal TAS, la società Hellas Verona ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - FIGC (di seguito anche TFN-SVE) nei confronti della Udinese Calcio, nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti Serie A, al fine di vedere condannata la società Udinese Calcio alla ripetizione dell’indebito, corrispondente alla complessiva somma di euro 316.588,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria espressamente quantificati, complessivamente corrisposta alle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO a titolo di contributo di solidarietà (ai sensi dell’art. 21 e dell’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA). Rispetto a tale istanza, la Udinese Calcio ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo il diritto della Hellas Verona non più azionabile in giudizio (a motivo della decorrenza del termine di ricorso) e ritenendo il regolamento FIFA inapplicabile al caso di specie in ragione della intervenuta circolare della FIGC del 30 giugno 2021, ai sensi della quale l’importo di cessione andava inteso al netto del contributo di solidarietà.

2.3  Il TFN-SVE, all’esito del giudizio, con decisione n. 33 del 29 aprile 2024, ha parzialmente accolto la domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. proposta da Hellas Verona. In particolare, il Tribunale Federale ha respinto la richiesta della ricorrente di ripetizione dei contributi di solidarietà relativi ai pagamenti effettuati dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2022, in quanto ritenuti prescritti in applicazione del citato art. 40, 3° comma, al tempo della proposizione del ricorso al TFN-SVE (non risultando compiuto alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione ad eccezione della comunicazione del 10 giugno 2021 che ha perso efficacia il 30 giugno 2022), mentre ha accolto il ricorso per la richiesta di restituzione della somma di euro 15.242,50 corrisposta, a titolo di contributo di solidarietà, dalla Hellas Verona alla Società Sellier & Bellot Vlasim e per tutti i pagamenti effettuati, in forza dell’accordo di cessione, nel periodo dal 31 agosto 2022 al 31 maggio 2023, in quanto tempestivamente azionati rispetto al termine di prescrizione del 30 giugno 2024.

In esito al ricorso, il Tribunale Federale Nazionale, parzialmente accogliendo la domanda di Hellas Verona, ha quindi condannato la Udinese Calcio a rimborsare alla ricorrente la somma di euro 165.000,00, pari all’equivalente del contributo di solidarietà del 5% maturato sulle somme corrisposte alla Udinese Calcio nella stagione sportiva 2021/2022, oltre alla restituzione della somma di euro 15.242,50 corrisposta dalla Hellas Verona alla Società Sellier & Bellot Vlasim in virtù della decisione della DRC FIFA (confermata dal TAS), per un rimborso totale pari ad euro 180.242,50.

Inoltre, il TFN-SVE ha condannato la Udinese Calcio a corrispondere sulla somma indicata anche gli interessi legali dalla data di ciascun versamento sino al saldo, oltre al pagamento delle spese del procedimento liquidate in euro 500,00, oltre oneri accessori.

  1. Avverso la decisione di primo grado, hanno proposto reclamo alla Corte Federale d'Appello FIGC sia la Hellas Verona, con reclamo n. 0131/CFA/2023-2024 del 6 maggio 2024, che la Udinese Calcio, con reclamo n. 132/2023-2024 del 6 maggio 2024.

In applicazione dell’articolo 103, 3° comma, CGS FIGC, il Presidente della Corte Federale d'Appello ha disposto la riunione dei due reclami in un unico procedimento.

3.1  Con l’atto di reclamo del 6 maggio 2024, la Hellas Verona ha chiesto la parziale riforma della decisione del TFN-SVE e, in accoglimento della domanda principale già formulata nel giudizio di primo grado, la condanna di Udinese Calcio a rimborsare alla Hellas Verona tutte le somme versate da quest’ultima alle società formative (Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram e Slavia Praga) a titolo di contributo di solidarietà ed ammontanti complessivamente ad euro 316.588,49.

3.2  Con l’atto di reclamo del 6 maggio 2024, la Udinese Calcio ha richiesto, invece, la riforma integrale della decisione di primo grado e, per l’effetto, di accertare che l’importo contenuto nell’accordo di cessione a titolo definitivo dovesse intendersi al netto del contributo di solidarietà.

3.3  In esito all’udienza di discussione, la Corte d’Appello Federale a Sezioni Unite, con decisione in C.U. numero 00404/CFA-2023-2024, depositata e comunicata in data 12 luglio 2024, ha accolto in parte il reclamo numero 0131/CFA 2023-2024, proposto da Hellas Verona FC S.p.A., e, per l’effetto, ha condannato l’Udinese Calcio a corrispondere ad Hellas Verona F.C. S.p.A. le somme di euro 318.377,50 per capitale, oltre agli interessi legali, e di euro 15.242,50 corrisposta da Hellas in esecuzione della decisione della Dispute Resolution Chamber FIFA.

La Corte d’Appello Federale ha invece respinto il reclamo numero 0132/CFA 2023-2024, proposto dall’Udinese Calcio.

  1. Con ricorso depositato il 10 settembre 2024, la Udinese Calcio S.p.A. ha adito questo Collegio, chiedendo l’annullamento della decisione della CFA sulla base dei seguenti motivi:

Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della decisione assunta dalla Corte Federale d’Appello.

  1. La ricorrente impugna, anzitutto, il capo della decisione in cui le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello affermano la natura unitaria e compiuta dell’accordo di cessione del calciatore, determinando così l’applicazione ad esso di una disciplina unitaria sul contributo di solidarietà e la conseguente sottrazione dell’accordo all’applicazione della circolare FIGC del 30 giugno 2021, che stabiliva che l’importo di cessione sarebbe da intendersi al netto del contributo di solidarietà. Secondo Udinese Calcio, tale unitarietà dell’accordo difetterebbe nel caso di specie, perché il verificarsi della condizione oggettiva stabilita per la cessione definitiva del calciatore non sarebbe da sola sufficiente a determinare il perfezionarsi del contratto di trasferimento definitivo, occorrendo a tale fine il compimento di altri adempimenti, tra cui il tesseramento del calciatore, avvenuto il 1° luglio 2021, suscettibili di determinare l’applicazione al contratto della circolare FIGC sopra richiamata, con il relativo regime di pagamento del contributo di solidarietà. La Corte Federale d’Appello avrebbe commesso, dunque, una falsa applicazione della normativa non ritenendo applicabile la circolare della FIGC all’accordo in questione.
  2. La ricorrente impugna, altresì, il capo della decisione in cui la Corte Federale di Appello ha qualificato il termine per azionare il diritto alla ripetizione dell’indebito da parte di Hellas Verona come termine di prescrizione e non come termine di decadenza, come sostenuto dalla Udinese Calcio S.p.A. Secondo la società ricorrente, tale ricostruzione sarebbe erronea perché il diritto alla ripetizione dell’indebito sarebbe una posizione giuridica soggettiva non ancora esistente nella sfera della società cessionaria, per la quale il termine dovrebbe essere inteso come decadenziale (proprio dei diritti potestativi) e non prescrizionale (proprio invece dei diritti di credito). La Corte Federale di Appello avrebbe, dunque, compiuto un’errata interpretazione e applicazione dell’art. 40, 3° comma, CGS FIGC.
  1. La società Udinese Calcio S.p.A. impugna, infine, il capo della decisione della Corte Federale di Appello relativo alla avvenuta interruzione del termine di prescrizione, laddove ha ritenuto che il procedimento dinanzi al TAS di Losanna abbia prodotto l’interruzione della prescrizione sia per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2020/2021, sia per i pagamenti corrisposti nella stagione sportiva 2021/2022, superando così il diverso orientamento del TFN-SVE, che aveva escluso l’effetto interruttivo dell’azione arbitrale per i contributi dovuti per la stagione 2020/2021. Secondo la società ricorrente, anche qualora venisse riconosciuto un effetto interruttivo all’azione arbitrale proposta da Hellas Verona dinanzi al TAS, in nessun caso lo stesso potrebbe riguardare l’intero perimetro dei contributi di solidarietà riferiti all’accordo di cessione in questione, dovendosi in ogni caso escludere l’efficacia interruttiva rispetto ai pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2020/2021. In ordine a tale profilo, la CFA avrebbe erroneamente interpretato la disciplina in tema di interruzione del termine di prescrizione, non motivando adeguatamente la propria decisione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
  2. In conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale e nel merito, l’accoglimento del ricorso con la riforma integrale della decisione Reg. Proc. n. 004/2024 CFA – Sezioni Unite –, comunicata, a mezzo pec, in data 12 luglio 2024 e, per l’effetto, di:
  • accertare e dichiarare che l’importo contenuto nell’accordo di cessione a titolo definitivo del calciatore [omissis]da Udinese Calcio S.p.A. a Hellas Verona FC S.p.A., intervenuto nella stagione sportiva 2020/2021, sia da ritenersi al netto del contributo di solidarietà;
  • accertare che le uniche somme dovute da Udinese S.p.A. a Hellas Verona FC S.p.A., a titolo di contributo di solidarietà, sono quelle relative al trasferimento temporaneo del calciatore, avvenuto prima della circolare del 30 giugno 2021, pari al 4,76% dell’importo di euro 500.000,00, ovverosia euro 23.800,00 e, nel contempo, dichiarare che anche tali somme non siano dovute, dovendosi ritenere i termini dell’art. 40, 3° comma, CGS come decadenziali e non prescrizionali;
  • accertare come dovuta la sola quota di tale ultima somma riferibile al FC Sellier Bellot & Vlasim, 8,71%, pari, dunque, a euro 2.072,98 e, nel contempo, dichiarare che anche tale somma non sia dovuta, dovendosi ritenere i termini del CGS come decadenziali e non prescrizionali.

In via subordinata:

  • nel caso in cui il Collegio dovesse ritenere che l’importo della cessione deve essere considerato al lordo del contributo di solidarietà, che non è applicabile al suddetto contratto la circolare FIGC del 2021 e che il termine per azionare il diritto della società cessionaria ha natura prescrizionale e non decadenziale, ritenere, in riforma della decisione impugnata, l’Udinese tenuta a restituire a Hellas Verona la sola somma di euro 191.498,77, importo medio tempore già corrisposto in esecuzione della decisione del TFN, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
  1. Con memoria depositata il 20 settembre 2024, si è costituita in giudizio la società Hellas Verona FC S.p.A., eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per contrasto ai limiti del sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport, ex art. 54, comma 1, CGS, in quanto recante una inammissibile richiesta di riesame dei fatti di causa.
  2. Nel merito, il rigetto del ricorso e, per l’effetto, la conferma integrale della pronuncia della Corte Federale 004/2024 CFA, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
  3. All’udienza del 22 ottobre 2024, i difensori delle parti hanno confermato le loro conclusioni.

È intervenuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

 

  1. Va preliminarmente trattata l’eccezione – sollevata sia dalla parte resistente che dalla Procura Generale dello Sport – di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS, che, com’è noto, limita il sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport alle sole questioni di legittimità, così precludendo l’esame di questioni di merito già oggetto di pronuncia da parte degli organi di giustizia federale.
  2. La questione oggetto della controversia portata all’esame di questo Collegio verte principalmente sulla interpretazione dell’art. 40, 3° comma, CGS FIGC e sull’effetto interruttivo prodotto dalla proposizione di un’azione arbitrale, entrambe questioni relative all’applicazione e all’interpretazione del diritto. Si tratta, in particolare, di accertare se nel giudizio endofederale, conclusosi con la pronuncia della CFA, si sia fatta una corretta applicazione delle norme relative all’azionabilità del diritto di parte resistente, ciò che configura una questione di legittimità e non di merito. L’eccezione deve essere quindi respinta.
  1. Passando a trattare il merito del ricorso, nessuno dei motivi azionati dalla ricorrente risulta accoglibile per le ragioni di seguito espresse.
  2. In ordine al primo motivo di ricorso, la società Udinese Calcio ripropone il motivo di ricorso già avanzato nei confronti della decisione del Tribunale Nazionale Federale al fine di dimostrare l’applicabilità all’accordo di cessione definitiva del calciatore [omissis] della circolare FIGC del 30 giugno 2021. Nello specifico, secondo la società ricorrente, l’accordo stipulato il 17 settembre 2020 sarebbe costituito da due distinti accordi, relativi, il primo, alla cessione temporanea del giocatore e, il secondo, al trasferimento definitivo, perfezionatosi il 1° luglio 2021 con il tesseramento, in un momento quindi successivo all’emanazione, da parte della FIGC, della suddetta circolare. Da tale circostanza dipenderebbe, secondo la ricorrente, l’applicazione al secondo accordo della disciplina stabilita nella circolare FIGC sul contributo di solidarietà.

Infatti, aggiunge la ricorrente, solo il 4 agosto 2021 la Lega Calcio aveva autorizzato il tesseramento a titolo definitivo del calciatore, con la conseguenza che il trasferimento si era perfezionato a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022 al completamento degli adempimenti successivi al verificarsi della condizione prevista nell’accordo.

  1. La censura non può essere accolta. È, infatti, indiscussa, come accertato dal Tribunale e dalla Corte di Appello Federale, la natura unitaria dell’accordo stipulato tra le due società il 17 settembre 2020, poiché esso regola fin dall’inizio sia il trasferimento temporaneo del giocatore, sia quello definitivo, destinato a realizzarsi, senza necessità di un nuovo accordo delle parti, al verificarsi della condizione prevista, rappresentata dall’ottenimento del primo punto di Serie A da parte della società Hellas Verona. La natura unitaria dell’accordo risultava peraltro dimostrata dalla stessa condizione apposta al trasferimento definitivo il cui avveramento risultava facilissimo. La comunicazione della Lega Calcio di Serie A, pertanto, non ha valore costitutivo dell’accordo di cessione definitiva, ma costituisce la mera dichiarazione dell’avveramento della condizione, prevista nel contratto.
  2. Accertata la natura unitaria dell’accordo, stipulato il 17 settembre 2020, occorre stabilire la disciplina ad esso applicabile in ordine al contributo di solidarietà, posto che quest’ultimo non è stato oggetto di accordo specifico tra le parti. A questo riguardo, deve essere anzitutto esclusa, in virtù del principio tempus regit actum, l’applicazione della circolare FIGC del 30 giugno 2021, ai sensi della quale l’importo per la cessione del giocatore sarebbe da intendersi al netto del contributo di solidarietà.
  3. In secondo luogo, occorre considerare che le parti fanno riferimento nell’accordo all’“importo complessivo” delle operazioni di cessione temporanea e definitiva, espressione che, in mancanza di disposizioni o pattuizioni di segno contrario, deve intendersi comprensivo anche del contributo di solidarietà. Come codesto Collegio ha già avuto modo di affermare (Collegio di Garanzia, Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 8, che confermava CFA FIGC, SS.UU., 30 ottobre 2023, n. 52), infatti, tale conclusione discende dalla interpretazione autentica fornita dalla FIFA stessa alle proprie Regulations on the Status and transfer of players (RSTP) FIFA. Secondo quanto si legge nel Commentary on the RSTP, il contributo di solidarietà, pari al 5% del corrispettivo pattuito, deve essere detratto dal corrispettivo complessivo, non imponendo il contributo di solidarietà alcun onere aggiuntivo a carico del club cessionario (p.to 22 della decisione n. 8/2024 sopra richiamata).
  1. D’altro canto, la scelta di addossare l’onere economico del contributo di solidarietà a carico della società cedente è coerente “con la ratio dello stesso contributo, consistente nel compensare le società presso le quali il calciatore oggetto di trasferimento sia stato tesserato dai 12 ai 23 anni per l’attività di formazione impartitagli, il cui risultato concorre a determinare il valore in campo del giocatore e, dunque, il valore economico delle sue prestazioni, che la società cedente patrimonializza tramite la cessione del relativo contratto di lavoro” (p.to 24). Ne discende che, in mancanza di una diversa pattuizione delle parti, i corrispettivi per la cessione temporanea e definitiva di un giocatore vanno intesi al lordo del contributo di solidarietà.
  2. Neppure risultano condivisibili le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine al secondo motivo di ricorso, riguardante l’interpretazione, da parte della Corte Federale di Appello, dell’art. 40, 3° comma, CGS FIGC, sul termine previsto per azionare i diritti di natura economica. Secondo la società ricorrente, la CFA avrebbe erroneamente considerato il termine ivi stabilito come termine prescrizionale, mentre lo stesso doveva essere considerato come decadenziale, in quanto relativo ad un diritto di natura potestativa (cioè non ancora presente nella sfera giuridica della società cessionaria).
  3. Anche su tale questione, codesto Collegio non può che confermare quanto unanimemente affermato sia in sede endofederale (sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello Federale) sia dal Collegio di Garanzia, con la decisione n. 2 del 7 gennaio 2020, Sez. IV, nel senso di ritenere il termine previsto per azionare il diritto alla ripetizione dell’indebito come termine di prescrizione e non di decadenza. Sia il tenore letterale della disposizione, che è univoco nel classificare il termine come prescrizionale (“I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”), sia la natura del diritto vantato da Hellas Verona ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, in materia di indebito oggettivo, depongono infatti in tal senso.
  4. Non vale a contrastare tale conclusione nemmeno il precedente, riportato dalla Udinese Calcio, della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, 9 giugno 2009, n. 251, il quale, benché riferito all’art. 25, 3° comma, dell’allora vigente CGS (corrispondente all’attuale art. 40, 3° comma, CGS FIGC), si riferiva ad una disputa in cui si controverteva non di un diritto di credito, quale quello configurabile nel caso di specie – e per il quale è corretto parlare di termine di prescrizione – ma di un diritto potestativo, per il quale era giustificato parlare di termine di decadenza di esercizio del diritto.
  1. Infine, non merita accoglimento nemmeno il terzo motivo di ricorso, relativo all’effetto interruttivo prodotto dall’esperimento, da parte di Hellas Verona, dell’azione arbitrale dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) del 18 marzo 2022 (deciso con lodo del 7 marzo 2023). La società ricorrente, in particolare, contesta la ricostruzione operata dalla CFA, con cui quest’ultima, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale, l’ha condannata a corrispondere ad Hellas Verona la totalità delle somme dovute alle società formatrici a titolo di fondo di solidarietà, corrispondente ad euro 318.377,50 (oltre interessi).
  2. La decisione delle Sezioni Unite della CFA muove dall’analisi dei procedimenti occorsi in seno alla FIFA. Si tratta di un primo procedimento svoltosi dinanzi alla Camera di risoluzione delle controversie del Tribunale calcistico (DRC) della FIFA (adito dalla società Sellier il 31 dicembre 2021 e deciso l’11 febbraio 2022) e del successivo procedimento tenutosi dinanzi al TAS, azionato da Hellas Verona (con il suo Statement of Appeal del 18 marzo 2022), nei confronti della società Vellier (prima convenuta), della società Udinese Calcio (seconda convenuta) e della FIFA (terza convenuta). La società Vellier ha proposto ricorso dinanzi alla DRC al fine di ottenere il pagamento, da parte di Hellas Verona, del contributo di solidarietà per il trasferimento del calciatore [omissis] dalla società Udinese all’Hellas Verona.
  3. Rispetto a tale richiesta, l’Hellas Verona si è difesa, chiedendo al Tribunale di chiamare nella controversia sia la società cedente Udinese Calcio, sia la FIGC: la prima perché tenuta, in base alle Regulations FIFA, a rimborsare la quota di trasferimento pagata in eccesso e non detratta dal corrispettivo pattuito nell’accordo, la seconda in quanto avrebbe omesso di regolamentare specificamente la materia. Respinta la richiesta di Hellas Verona di coinvolgere la Società cedente e la FIGC, il Tribunale ha accolto il ricorso di Sellier e condannato la società Hellas Verona a versare la somma determinata in giudizio a titolo di contributo di solidarietà.
  4. Avverso tale decisione, Hellas Verona ha proposto appello ai sensi degli artt. R47 e R48 del Codice di Arbitrato sportivo, coinvolgendo nel giudizio, oltre alla società Sellier, Udinese Calcio S.p.A. e la FIFA, che hanno depositato le loro memorie di risposta.
  1. Ciò che rileva, ai fini della questione che qui interessa, è la capacità delle richieste fatte dal Verona nel giudizio di appello di interrompere il termine di prescrizione relativo all’azionabilità del diritto alla ripetizione dell’indebito per la totalità delle somme dovute a titolo di contributo di solidarietà. A tal fine, la risposta non può che essere affermativa perché, nonostante il difetto di competenza della FIFA a pronunciarsi su una controversia di restituzione dell’indebito tra due società affiliate alla medesima Federazione, come è stato stabilito dal collegio arbitrale (p.ti 147-149), e pur tenendo conto che davanti al TAS era stato proposto appello avverso una decisione che riguardava la richiesta fatta da una singola società formatrice per il pagamento della quota a lei spettante del contributo di solidarietà, risulta senza dubbio, come ha correttamente affermato la Corte Federale, che, con l’appello dinanzi al TAS, la società Hellas Verona aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Udinese Calcio di sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del calciatore, così esercitando il proprio diritto di azione.
  1. L’atto di appello al Tribunale Arbitrale di Losanna ha così prodotto, quale domanda di arbitrato, l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, in relazione al complessivo diritto al rimborso del contributo di solidarietà, almeno fino al 7 marzo 2023 (data della decisione), con la conseguenza che il termine di prescrizione, stabilito dall’art. 40, 3° comma, CGS FIGC, sarebbe scaduto il 30 giugno 2024. Discende da ciò che la proposizione del ricorso dinanzi al TFN-SVE, avvenuta il 20 marzo 2024, ai fini di ottenere la condanna della società Udinese Calcio a ripetere l’indebito, non poteva essere considerato prescritto neppure rispetto ai contributi dovuti per la stagione sportiva 2020/2021 e per la stagione sportiva 2021/2022, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prima istanza, come ha correttamente ritenuto la Corte Federale d’Appello con la decisione impugnata.
  2. Per i motivi sopra esposti, il ricorso deve essere respinto.

Le spese in parte seguono la soccombenza ed in parte sono compensate e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Respinge il ricorso.

Le spese in parte seguono la soccombenza ed in parte sono compensate tra le parti e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Hellas Verona FC S.p.A.


Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nelle camere di consiglio del 22 e del 24 ottobre 2024.

Il Presidente                                                                                La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                   F.to Barbara Marchetti

Depositato in Roma, in data 21 novembre 2024.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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