CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/2024 – OMISSIS / Federazione Italiana Pallavolo / Procura Federale della FIPAV / OMISSIS

Decisione n. 59

Anno 2024


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Wally Ferrante

Giuseppe Liotta

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2024, presentato congiuntamente, in data 14 giugno 2024, dai sigg. [omissis], elettivamente domiciliati in Cantù, via Volta, n. 18, presso lo studio dell’avv. Massimo Della Rosa, che li rappresenta e difende,

nei confronti

 

della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,

della Procura Federale della FIPAV, non costituitasi in giudizio, del dott. [omissis],


avverso

 

 

il provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 09 del 15 maggio 2024, con il quale, nel rigettare il reclamo proposto, tra gli altri, dai suddetti ricorrenti, è stato confermato il provvedimento del Tribunale Federale della FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 22 marzo 2024, che ha irrogato, a carico dei sigg. [omissis], la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12, nonché, a carico del sig. [omissis], la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 14.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 22 ottobre 2024, il difensore delle parti ricorrenti - sigg. [omissis] - avv. Massimo Della Rosa; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.

Ritenuto in fatto

 

 

  1. - I signori [omissis] hanno rivestito la carica di Consigliere del Comitato Territoriale della Federazione Italiana Pallavolo (in prosieguo anche FIPAV) di [omissis], sotto la presidenza di [omissis], nel quadriennio olimpico 2017/2020.

[omissis] ed [omissis] hanno rivestito la carica di Consiglieri del Comitato Territoriale di [omissis] anche nel quadriennio olimpico 2021/2024, sotto la presidenza di [omissis], fino alla data delle dimissioni dalla carica (gennaio 2024), a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio.

  1. - La Procura Federale FIPAV, con atto di deferimento in data 12 gennaio 2024, ha richiesto l’avvio dell’azione disciplinare nei confronti dei seguenti componenti del Comitato Territoriale di [omissis] nel quadriennio olimpico 2017/2020:
  • A) [omissis]: per aver nelle rispettive qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di [omissis], il primo e di Consiglieri del Comitato stesso tutti gli altri, concorso, esprimendo unanime voto favorevole in più di una seduta del CT FIPAV di [omissis] e in violazione dei loro doveri istituzionali, alla nomina di [omissis] e di [omissis], rispettivamente Vice Presidente e Consigliere del Comitato stesso, alla carica di collaboratore retribuito, senza deliberare l’ammontare del relativo compenso, lasciato all’arbitrio del Presidente, per lo svolgimento di attività proprie del Comitato alle quali quelli avrebbero dovuto attendere in adempimento dei rispettivi doveri istituzionali a titolo gratuito, così, anche, concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello, gestite in modo non corretto ed inefficiente. ([omissis] votanti nelle sedute del 12/10/2021 8/9/2022; [omissis] votante nelle sedute del 23/7/2020 e 12/10/2021; [omissis] votante nelle sedute del 23/7/2020, 12/10/2021 e 8/9/2022). In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg. Giur.
  1. [omissis]: per aver, in qualità di Presidente del CT FIPAV di [omissis] all’epoca dei fatti e in violazione dei propri doveri istituzionali, sottoscritto con [omissis] e [omissis], rispettivamente Vice Presidente e Consigliere del Comitato stesso, numerosi distinti contratti di collaborazione sportiva, di volta in volta determinando autonomamente i relativi compensi in denaro, senza ratifica dell’Organo Collegiale, per lo svolgimento “di attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui quelli avrebbero dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei rispettivi doveri statutari, così anche concorrendo consapevolmente con quelli a sottrarre consistenti risorse economico- finanziarie al Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini propri di quello e a una gestione non corretta e inefficienti delle stesse. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.
  1. [omissis]: per aver, nella qualità di Vice Presidente del CT FIPAV di [omissis] all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendo il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.
  1. [omissis]: per aver, nella qualità di Consigliere del CT FIPAV di [omissis] all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendo il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione.

Nonché per aver partecipato ed espresso voto favorevole, in aperto conflitto di interessi, alle delibere del 23/7/2020 e 12/10/2021 con le quali veniva decisa la sua nomina a collaboratore retribuito per lo svolgimento di attività connesse all’organizzazione del Comitato.

In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.”.

  1. - Con successivo atto di deferimento del 12 febbraio 2024, la Procura Federale FIPAV ha richiesto l’avvio dell’azione disciplinare nei confronti dei seguenti componenti del Comitato Territoriale di [omissis] nel quadriennio olimpico 2021/2024:

“A) [omissis]: per aver nelle rispettive qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di [omissis], il primo, di Vice Presidente la seconda e di Consiglieri del Comitato stesso tutti gli altri, concorso, esprimendo unanime voto favorevole nella seduta consiliare del 21/3/2017 e in violazione dei loro doveri istituzionali, alla nomina del consigliere [omissis] a componente della Commissione Organizzazione Gare in palese condizione di incompatibilità.

In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg. Giur. [omissis]: per aver nelle rispettive qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di [omissis] il primo e di Consiglieri dello stesso Comitato gli altri, deliberato, nelle riunioni consiliari del 9/10/2017, 26/6/2018 e 26/6/2019, la nomina a collaboratore retribuito del Consigliere [omissis], senza deliberare né la durata della collaborazione, né l’ammontare del relativo compenso, lasciato all’arbitrio del Presidente, né, infine, i compiti che gli venivano affidati, ulteriori e diversi da quelli connessi alla carica rivestita cui avrebbe dovuto attendere in adempimento dei suoi doveri istituzionali a titolo gratuito, nonché per aver deliberato nelle riunioni consiliari del 26/6/2019 e 23/7/2020 la nomina a collaboratore retribuito del Vice Presidente [omissis], senza deliberare né la durata della collaborazione, né l’ammontare del relativo compenso né, in fine i compiti che le venivano affidati, ulteriori e diversi da quelli connessi alla carica rivestita cui avrebbe dovuto attendere in adempimento dei suoi doveri istituzionali a titolo gratuito; così, anche, concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello, gestite in modo non corretto ed inefficiente.

In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg. Giur.

  1. [omissis]: per aver, in qualità di Presidente del CT FIPAV di [omissis] all’epoca dei fatti e in violazione dei propri doveri istituzionali, sottoscritto, in data 9/10/2018, 28/6/2019 e 24/7/2020 con [omissis] e in data 8/7/2019, 26/9/2019, 23/12/2019, 23/6/2020 e 29/12/2020 con [omissis], rispettivamente Consigliere e Vice Presidente del Comitato stesso, distinti generici contratti di collaborazione sportiva, di volta in volta determinandone autonomamente la durata e i relativi compensi in denaro, senza poi sottoporli a ratifica dell’Organo Collegiale, per lo svolgimento “di attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui quelli avrebbero dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei rispettivi doveri statutari, così anche concorrendo consapevolmente con quelli a sottrarre consistenti risorse economico-finanziarie al Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini propri di quello e a una gestione non corretta e inefficienti delle stesse. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg. Giur.
  2. [omissis]: per aver, nella qualità di Vice Presidente del CT FIPAV di [omissis] all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendone la durata e il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione.

In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg. Giur.

  1. [omissis]: per aver, nella qualità di Consigliere del CT FIPAV di [omissis] all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendone la durata il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione.

Nonché per aver partecipato ed espresso voto favorevole, in aperto conflitto di interessi, alle delibere consiliari con le quali veniva decisa la sua nomina a collaboratore retribuito per lo svolgimento di attività connesse all’organizzazione del Comitato.

In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg. Giur.”.

  1. - All’udienza di discussione del 18 marzo 2024, il Tribunale Federale ha disposto la riunione dei procedimenti iscritti al n. 42/2023-24 e al n. 58/2023-24, in quanto vertenti su fatti identici, anche se commessi in diverse consiliature, consistenti, sostanzialmente, nell’avere deliberato e successivamente stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che prevedevano emolumenti disciplinati, sotto il profilo fiscale, dal combinato disposto degli artt. 67, lettera m), TUIR, 25, comma 4, L. 133/99 e 37 L. 342/2000, con i Consiglieri [omissis] e [omissis], il cui compenso sarebbe stato determinato ad arbitrio del Presidente del Comitato Territoriale di [omissis].

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 50, affisso all’Albo in data 22 marzo 2024, il Tribunale Federale ha disposto l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per mesi 12 nei confronti dei Consiglieri del Comitato Territoriale, che hanno rivestito tale carica nei quadrienni 2017/2020 e 2021/2024, e per mesi 14 nei confronti dei Presidenti del Comitato nei quadrienni indicati, [omissis] e [omissis].

  1. - La decisione del Tribunale Federale ha formato oggetto di reclamo sia da parte della Procura Federale, sia da parte dei signori [omissis].

La Corte Federale d’Appello, riuniti i reclami proposti dalle varie parti, li ha rigettati e ha confermato la decisione impugnata.

  1. - Avverso la decisione della Corte Federale d’Appello hanno proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport i signori [omissis], che hanno chiesto che, in riforma della decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 9/2024 del 15 maggio 2024 della Corte Federale d’Appello della FIPAV, sia disposto il non luogo a sanzione nei confronti dei ricorrenti.

A fondamento dell’impugnazione i ricorrenti hanno dedotto:

  1. Erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 2, comma VI, del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 3, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Secondo il Tribunale Federale, la responsabilità degli incolpati non sarebbe derivata dall’aver deliberato e stipulato contratti di collaborazione retribuita con due membri del Consiglio Federale, ma dal fatto che nelle delibere e nei contratti non sarebbero state specificate le attività, diverse dai compiti istituzionali, costituenti oggetto degli incarichi conferiti a [omissis] e ad [omissis].

Non vi sarebbe stata corrispondenza tra incolpazione e motivi posti a fondamento della condanna, con conseguente lesione dei principi del giusto processo.

Il richiamo operato dalla Corte Federale d’Appello alle norme dell’art. 121 c.p.c., in tema di libertà delle forme, e all’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in materia di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, non potrebbe giustificare la divergenza tra capi d’accusa e motivi di condanna.

  1. Violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 3, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva con riferimento alla divergenza tra atti di deferimento e decisione della Corte Federale d’Appello.

La Corte Federale d’Appello si sarebbe allineata alla tesi accusatoria della Procura, ritenendo in ogni caso vietata l’assunzione di incarichi retribuiti da parte di dirigenti federali. Nel far ciò avrebbe, però, affermato l’applicazione indiretta della norma dell’art. 16, n. 3, dello Statuo FIPAV, che impone il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità, richiamando alcune norme regolamentari, la cui violazione mai era stata contestata agli incolpati (artt. 21.4, 23.5 e 51.3 dello Statuto FIPAV, art. 7.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive e art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo).

Gli odierni ricorrenti non avrebbero avuto la possibilità di svolgere compiutamente le proprie difese in contraddittorio con l’altra parte, atteso che solo con la decisione finale della Corte Federale d’Appello sarebbe comparsa l’indicazione delle norme ora richiamate.

  1. Violazione degli artt. 16 dello Statuto, 1 e 74 del Reg. Giur. FIPAV, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono il rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e probità.

Nel caso in questione non sarebbe ravvisabile alcuna violazione dei precetti che impongono di mantenere un comportamento improntato a correttezza, lealtà e probità. Il Procuratore Federale, infatti, avrebbe riconosciuto che non esiste una norma statutaria che vieti espressamente il conferimento di incarichi retribuiti ai membri di un organo federale. In conseguenza, mancando una norma che vieti una condotta specifica, la violazione dei canoni di correttezza, lealtà e probità potrebbe configurarsi solo in via diretta.

Nel caso di specie, una violazione in via diretta dei canoni richiamati non sarebbe sussistente, giacché gli Organi della FIPAV avrebbero avallato per decenni il conferimento di incarichi retribuiti ai componenti dei Comitati Territoriali. Inoltre, solo con circolare del 20 ottobre 2023 il Segretario Generale FIPAV, a seguito dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo introdotta con il d.lgs. n. 36/2021, ha precisato che, alla luce delle nuove indicazioni provenienti dalla Riforma del Lavoro Sportivo, sono da escludere in maniera aprioristica da possibili forme contrattuali tutte le figure elette.

Peraltro, hanno aggiunto i ricorrenti, con circolare n. 3A/2024 del 1° febbraio 2024 del Presidente del CONI sarebbe stata riconosciuta l’assenza di incompatibilità tra lo svolgimento a titolo gratuito dell’incarico di Presidente, Consigliere o Sindaco del collegio e lavoratore retribuito nel medesimo ente sportivo.

Sul punto, pertanto, non esisterebbero orientamenti omogenei. La responsabilità degli incolpati non potrebbe farsi risalire alla violazione di specifiche norme regolamentari della Federazione, non esistendo specifici divieti all’attribuzione di incarichi retribuiti, come riconosciuto dalla stessa Procura Federale.

  1. Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

I principi in questione risulterebbero violati, sia in quanto non sussisterebbe alcuna norma che vieta il conferimento di incarichi retribuiti, sia in quanto incarichi retribuiti sarebbero stati per molti anni autorizzati, avallati dagli Organi di governo della FIPAV e le relative spese sarebbero state regolarmente previste nei bilanci preventivi e riportate nei consuntivi.

  1. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla redazione, da parte degli stessi uffici centrali FIPAV, dei contratti di collaborazione per la stagione 2023/2024 ed illogicità del dispositivo della decisione della Corte Federale d’Appello.

In sede di reclamo, sulla scorta dell’orientamento del Tribunale Federale, secondo il quale la condotta degli incolpati non risulta in assoluto vietata a condizione che gli incarichi conferiti non rientrino tra le attività istituzionali degli eletti, gli incolpati hanno prodotto documentazione che escluderebbe che le attività richiesta al [omissis] e alla [omissis] rientrino nei compiti istituzionali dei Consiglieri del Comitato Territoriale. Tale documentazione, tuttavia, non sarebbe stata minimamente considerata dalla Corte Federale d’Appello, che avrebbe sostenuto una tesi diametralmente opposta a quella del Tribunale Federale, pur giungendo, in modo del tutto illogico, a confermare la decisione impugnata e le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure.

  1. - Si è costituita la Federazione Italiana Pallavolo, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, per mancato versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, per difetto di sottoscrizione del ricorso. Altro profilo di inammissibilità discenderebbe dalla violazione dell’art. 12 bis dello Statuto CONI, giacché parte ricorrente intenderebbe ottenere un nuovo sindacato di merito, pur deducendo quelli che sono rappresentati quali vizi di omessa o carente motivazione e di omessa pronuncia.

Nel merito, la Federazione resistente ha rilevato l’infondatezza della tesi dei ricorrenti, secondo la quale gli incarichi conferiti sarebbero afferenti a una sfera extra - istituzionale, giacché tale approccio sarebbe riduttivo a fronte dell’ampia formulazione degli addebiti contestati, riconducibili ai contenuti generici delle delibere di incarico, alla contrarietà alle norme amministrative federali, alla posizione di conflitto di interessi dei destinatari, all’illegittimità del potere esercitato dai Presidenti dei Comitati Territoriali, cui sarebbe stato affidato il compito di determinare in maniera arbitraria i compensi.

Con riferimento ai singoli motivi di ricorso, la Federazione resistente ha evidenziato la strumentalità della costruzione sostenuta dai ricorrenti che, estrapolando un passo della decisione di primo grado, hanno rimarcato che l’affidamento di incarichi retribuiti non è di per sé vietato, purché essi non riguardino compiti istituzionali dei componenti del Comitato Territoriale. L’affermazione, da parte del Tribunale Federale, dell’assenza di un divieto di conferimento di incarichi retribuiti sarebbe pur sempre incentrata sulla violazione dell’art. 16, comma 3, dello Statuto FIPAV, che afferma il principio della gratuità delle cariche elettive, stante la genericità dei contenuti della delibera, l’assenza delle specifiche di spesa e la mancata determinazione dei contenuti degli incarichi.

La contestazione della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità troverebbe base nelle previsioni statutarie e federali, nonché nel Codice di Comportamento Sportivo del CONI, che sarebbero state correttamente individuate dalla Corte Federale FIPAV.

Non avrebbe alcun rilievo, ai fini dell’affermazione della responsabilità degli incolpati, la circostanza secondo la quale gli incarichi sarebbero stati avallati dagli Organi di governo della FIPAV, sia in via preventiva che consuntiva.

L’omesso controllo, infatti, non ingenererebbe alcuna situazione di affidamento incolpevole, tenuto anche conto che il controllo spetterebbe al revisore dei conti territoriale e che, in ambito FIPAV, sarebbe vigente il principio di autonomia amministrativa - contabile dei Comitati Territoriali.

In ogni caso, eventuali omissioni da parte degli Organi centrali di governo non renderebbero legittimi comportamenti contrari a principi etici dell’ordinamento sportivo.

La Federazione resistente ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto di esso, col favore delle spese del giudizio.

  1. - I ricorrenti hanno prodotto memoria con la quale hanno controdedotto alle molteplici eccezioni di inammissibilità sollevate dai ricorrenti.

I ricorrenti hanno rilevato, altresì, l’infondatezza delle argomentazioni di cui alla memoria di costituzione della Federazione ed hanno evidenziato che la tesi da essi sostenuta ha trovato conferma nella recente approvazione, da parte del Consiglio Federale, in data 22 marzo 2024, del nuovo Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT), che, all’art. 17, comma 4, prevede: “Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la FIPAV o per organismi operanti nell’ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi”.

Tale previsione confermerebbe la compatibilità tra incarichi di collaborazione retribuita e incarichi istituzionali attribuiti a dirigenti federali.

  1. - Alla pubblica udienza del 25 luglio 2024, sentiti i difensori delle parti e gli altri soggetti in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.

Con ordinanza n. 43 del 2 agosto 2024, adottata in esito alla camera di consiglio, è stata disposta l’acquisizione:

  • di tutte le deliberazioni del Consiglio del Comitato Territoriale FIPAV di [omissis], assunte nel periodo in cui i ricorrenti sono stati in carica come Consiglieri del Comitato, riguardanti il conferimento di incarichi retribuiti in favore dei Consiglieri [omissis] e [omissis];
  • di tutti i relativi contratti sottoscritti dal Presidente p.t. del Comitato di [omissis] con i Consiglieri [omissis] e [omissis];
  • dei contratti già predisposti per la stagione 2023/2024, in favore dei Consiglieri [omissis] e [omissis], che non hanno poi avuto esecuzione.

La causa è stata, quindi, rinviata alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024.

  1. - In esecuzione dell’ordinanza istruttoria è stata prodotta la documentazione richiesta.
  2. - Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024, i difensori delle parti hanno confermato le loro richieste.

La Procura Generale dello Sport ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata quindi assegnata in decisione.

Considerato in diritto

 

  1. Vanno esaminate in via prioritaria le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa della Federazione resistente.
    1. 1  - La Federazione ha osservato che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è pervenuto alla casella PEC della FIPAV alle ore 00.00 del 15 giugno 2024, oltre il termine di trenta giorni, di cui all’art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva, decorrente dalla pubblicazione della decisione della Corte Federale d’Appello, avvenuta il 15 maggio 2024.

L’eccezione è infondata.

La norma di riferimento è l’art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale: “Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”. Dalla norma si desume che, ai fini del rispetto del termine in questione, ciò che rileva è la tempestiva proposizione del ricorso mediante deposito (Collegio Garanzia Sport, sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 65).

Il termine per il deposito del ricorso scadeva, quindi, venerdì 14 giugno 2024.

Nel caso di specie, risulta che il primo deposito del ricorso è avvenuto mediante PEC consegnata il 14 giugno 2024, alle ore 23:59.

Vi è stato, poi, un secondo deposito con PEC consegnata sabato 15 giugno 2024, alle ore 00:10:19, ma, in assenza di elementi che possano dimostrare l’assoluta invalidità del primo deposito, il ricorso deve considerarsi tempestivo.

    1. 2  - Con il secondo motivo, la Federazione resistente ha rilevato un motivo di irricevibilità del ricorso per omesso versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, di cui all’art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che l’art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva impone a ogni singola parte istante.

La Federazione, evidentemente, interpreta la norma nel senso che se la parte è costituita da più soggetti, come nel caso di specie, sono dovuti tanti contributi quanti sono i soggetti stessi.

Tale interpretazione, tuttavia, risulta in contrasto col dato letterale, che fa riferimento alla parte e non ai soggetti ed è stata già ritenuta infondata dalla giurisprudenza di questo Collegio, che ha affermato che, allorché la parte ricorrente composta da più soggetti, tutti accomunati a far valere il medesimo interesse, impugni con un unico atto il medesimo provvedimento, è previsto il pagamento di un unico Contributo Unificato (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., 23 dicembre 2021, n. 118).

    1. 3    - Altro motivo di inammissibilità del ricorso viene fatto discendere dalla mancata sottoscrizione del ricorso.

Anche tale eccezione è infondata.

Si deve, infatti, osservare che il ricorso depositato reca in calce il mandato conferito al difensore da ciascuno dei ricorrenti, con sottoscrizione per autentica, per cui non può esservi dubbio alcuno circa la riconducibilità dell’atto in questione alla persona del difensore, del quale è richiesta la sottoscrizione dell’atto stesso. Sono state, inoltre, successivamente depositate due pagine ulteriori nelle quali risulta la sottoscrizione finale dell’atto da parte del difensore.

Considerato che il procedimento sportivo è caratterizzato dal principio di informalità, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, si deve ritenere, nel caso di specie, valido l’atto difensivo, tenuto conto che non vi sono dubbi in ordine alla paternità dell’atto stesso e alla riconducibilità di esso al mandato conferito al difensore dai soggetti che costituiscono le parti del giudizio.

    1. 4  - La Federazione resistente ha eccepito, infine, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 12 bis dello Statuto CONI, che, al comma 2, prevede: “È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

I ricorrenti avrebbero richiesto, secondo la Federazione, un nuovo sindacato di merito, pur rappresentando motivi di legittimità per omessa o carente motivazione ovvero per omessa pronuncia.

Anche tale eccezione è infondata.

Tutte le censure esposte in ricorso tendono ad affermare la violazione di norme e principi di diritto (violazione del diritto di difesa, non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, erronea interpretazione delle norme in materia di correttezza, lealtà e probità e omessa pronuncia), oltre che vizi di difetto di motivazione.

I motivi di ricorso non attengono, quindi, alla ricostruzione dei fatti, quale operata dagli Organi federali, né a valutazioni inerenti alla congruità della sanzione, ma al rispetto di alcuni principi del giusto processo, all’interpretazione di norme di diritto, alla completezza e congruità della pronuncia e della motivazione.

Si tratta di aspetti che non attengono al merito delle valutazioni operate in sede federale, quanto piuttosto a profili di legittimità, siano essi inerenti al rispetto di norme e principi giuridici e processuali ovvero alla motivazione.

  1. - Passando all’esame del merito e limitando il discorso alla posizione dei soggetti ricorrenti in questa sede, si deve ricordare che la vicenda oggetto del giudizio muove da un atto di incolpazione degli addebiti, formulato dalla Procura Federale, a seguito dell’assunzione, da parte del Comitato Territoriale (CT) FIPAV di [omissis], di più deliberazioni, in tempi diversi, di conferimento di incarichi retribuiti alla Vice Presidente [omissis] e al Consigliere [omissis], senza determinazione dell’esatto contenuto degli incarichi cui avrebbero dovuto attendere, né l’indicazione del compenso, la cui determinazione è stata lasciata al Presidente del Comitato.

Agli incolpati è stata contestata la violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto FIPAV, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg. Giur.

Da qui l’irrogazione, da parte degli Organi di Giustizia Federale, della sanzione disciplinare della sospensione per mesi 14 per i signori [omissis] e [omissis], che avevano svolto le funzioni di Presidente, per avere espresso voto favorevole e per avere sottoscritto il contratto con i menzionati componenti del Comitato Territoriale, determinando autonomamente il compenso in denaro, senza ratifica dell’organo collegiale, concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico - finanziarie del Comitato.

Gli atri componenti del Comitato hanno subito la sospensione per mesi 12, per avere espresso il loro voto favorevole alla deliberazione di conferimento degli incarichi e, nel caso della Vice Presidente [omissis], anche per avere sottoscritto i contratti.

  1. - Il primo motivo di ricorso fa riferimento alla decisione del Tribunale Federale che avrebbe fatto derivare la responsabilità degli incolpati non dall’aver deliberato e stipulato contratti di collaborazione retribuita con due membri del Consiglio Federale, ma dal non aver specificato, nelle delibere e nei contratti, le attività, diverse dai compiti istituzionali, costituenti oggetto degli incarichi conferiti a [omissis] e ad [omissis].

Ciò implicherebbe la violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, non essendovi corrispondenza tra l’atto di incolpazione e le ragioni poste alla base della condanna. Non vi sarebbe stata, infatti, corrispondenza tra incolpazione e motivi posti a fondamento della condanna, con conseguente lesione dei principi del giusto processo.

A giustificare tale discrasia non varrebbe l’argomento adottato dalla Corte Federale d’Appello, che ha richiamato il principio di libertà delle forme, di cui all’art. 121 c.p.c., e il principio di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, di cui all’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Il motivo è privo di fondamento.

Non è condivisibile, infatti, l’affermazione secondo cui la decisione di primo grado si sia discostata dal solco segnato dagli atti di incolpazione, in quanto in tale decisione è stata posta in rilievo la gravità della condotta costituita dalla mancata determinazione dell’oggetto degli incarichi nelle delibere consiliari, oltre che della remunerazione. Il Tribunale Federale ha, quindi, anche evidenziato che, non essendo definiti, nelle delibere e nei contratti stipulati, i compiti cui avrebbero dovuto attendere i soggetti incaricati, deve potersi ammettere, o comunque non escludere, che siano state retribuite attività rientranti nei compiti istituzionali dei componenti degli organi federali, in violazione dei principi di gratuità e della natura onorifica delle cariche in questione.

Più che una diversa impostazione delle problematiche, sembra doversi parlare di un approfondimento della stessa tematica, per il quale la possibile riconducibilità delle attività degli incaricati ai compiti istituzionali è conseguenza dell’assoluta non definizione del contenuto degli incarichi.

La censura deve essere quindi respinta. E non necessario, a tal fine, far ricorso a principi di libertà delle forme e di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, in quanto non è ravvisabile una divergenza tra il contenuto degli atti di incolpazione e i motivi posti a fondamento della condanna.

  1. - Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto un altro profilo di violazione dei principi del giusto processo, perpetrata questa volta dalla Corte Federale d’Appello, che, allineandosi alle tesi della Procura, avrebbe ritenuto in ogni caso vietata l’assunzione di incarichi retribuiti da parte di dirigenti federali. A tal fine, però, la Corte avrebbe affermato l’applicazione indiretta della norma dettata dall’art. 16, n. 3, dello Statuo FIPAV, che impone il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità, richiamando alcune norme regolamentari, la cui violazione mai era stata contestata agli incolpati (artt. 21.4, 23.5 e 51.3 dello Statuto FIPAV, art. 7.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive e art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo).

Ciò avrebbe impedito agli incolpati di formulare difese compiute nel contraddittorio delle parti. Anche tali argomenti non possono essere condivisi.

La Corte Federale d’Appello ha affermato il principio, da ritenersi scontato, per il quale le attività rientranti nei compiti istituzionali dei componenti degli organi federali non possono essere retribuite. Come si è detto, sulla stessa linea si è mosso, sia pure con motivazione in parte diversa, anche il Giudice di prime cure.

Quindi, nessuna affermazione categorica della non retribuibilità degli incarichi, ma solo del divieto del compenso per compiti istituzionalmente riconducibili alla carica ricoperta.

D’altra parte, la Corte Federale è stata indotta all’allargamento della prospettiva ai noti principi di correttezza, lealtà e probità proprio dalle deduzioni degli odierni ricorrenti, che hanno rimarcato l’insussistenza di norme statutarie e regolamentari che vietino espressamente il conferimento di incarichi retribuiti.

Potrebbe affermarsi che non era necessario il riferimento a tali principi, peraltro immanenti nell’ordinamento sportivo, e alle norme che li consacrano, giacché sarebbe stato sufficiente il riferimento alla non tipizzazione delle condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare a fornire base all’applicazione della sanzione, senza bisogno di un riferimento ad uno specifico divieto di retribuzione degli incarichi. L’elemento davvero rilevante, però, è che i fatti oggetto di incolpazione non sono stati minimamente mutati.

La Corte si è mossa nel rispetto del principio per il quale è riservata al Giudice la qualificazione giuridica dei fatti oggetto di causa, quali rappresentati dalle parti.

Il motivo, pertanto, è infondato.

  1. - Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno affermato che il Procuratore Federale avrebbe riconosciuto che non esiste una norma statutaria che vieti espressamente il conferimento di incarichi retribuiti ai membri di un organo federale.

Gli Organi della FIPAV avrebbero avallato per decenni il conferimento di incarichi retribuiti ai componenti dei Comitati Territoriali e solo con circolare del 20 ottobre 2023 il Segretario Generale FIPAV, a seguito dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo introdotta con il d.lgs. n. 36/2021, ha precisato che, alla luce delle nuove indicazioni provenienti dalla Riforma del Lavoro Sportivo, sono da escludere in maniera aprioristica da possibili forme contrattuali tutte le figure elette.

Con circolare n. 3A/2024 del 1° febbraio 2024 del Presidente del CONI sarebbe stata, peraltro, riconosciuta l’assenza di incompatibilità tra lo svolgimento a titolo gratuito dell’incarico di Presidente, Consigliere o Sindaco del collegio e lavoratore retribuito nel medesimo ente sportivo. Mancherebbero, pertanto, orientamenti omogenei in materia.

Anche tale motivo non risulta fondato.

Va chiarito, al riguardo, che la Procura Federale non pare abbia affermato in termini netti che non possano essere attribuiti incarichi retribuiti di alcun tipo, giacché dalla lettura degli atti di incolpazione risulta chiaro che gli elementi centrali presi in considerazione sono stati la mancata determinazione delle attività degli incaricati e dei relativi compensi. Si legge, infatti, negli atti di deferimento: “senza specificazione dei compiti che quelli avrebbero dovuto svolgere e senza, quantomeno, sottoporre a doverosa ratifica del Consiglio i compensi pattuiti”. (procedimento n. 49/2023-24); “senza, però, fissare né i compiti cui quelli avrebbero dovuto attendere, ulteriori e diversi da quelli istituzionali, né il compenso loro riconosciuto, la cui determinazione veniva lasciata all’arbitrio del Presidente che effettivamente stipulava generici contratti di collaborazione con le dette figure istituzionali, senza specifica dei compiti che quelli avrebbero dovuto nell’ambito del Comitato, pattuendo, in tutta autonomia, durata e retribuzione e senza poi sottoporre a ratifica del Consiglio i patti sottoscritti”.

È indubbiamente questo l’aspetto centrale dell’atto di incolpazione e non già l’affermazione generale della non retribuibilità degli incarichi.

Alla luce di ciò, la mancanza di un divieto espresso di retribuire gli incarichi appare non rilevante, atteso che è conforme alle regole minime di ogni organizzazione che l’attribuzione di incarichi retribuiti avvenga sulla base di una precisa determinazione dei compiti conferiti e del relativo compenso.

È il caso di rilevare, in proposito, che, come detto in precedenza, il Collegio ha avvertito il bisogno di acquisire la documentazione inerente agli incarichi e ha adottato a tal fine l’ordinanza istruttoria menzionata nell’esposizione in fatto.

Ebbene, si è potuto constatare che, in effetti, le deliberazioni di incarico hanno contenuto assolutamente generico sotto entrambi gli aspetti richiamati (contenuto dell’incarico e retribuzione). Né maggior grado di specificità presentano i relativi contratti, nei quali non viene determinata la natura e l’oggetto dell’incarico, non andandosi oltre il riferimento all’incarico di collaborazione. La stessa fissazione del compenso, peraltro non irrisorio, non appare legata ad alcun elemento di carattere oggettivo.

Anche tale motivo, pertanto, è infondato.

  1. - Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

I ricorrenti, innanzitutto, hanno ribadito che non sussisterebbe alcuna norma che vieta il conferimento di incarichi retribuiti.

Riguardo all’infondatezza di tale argomento può farsi rimando a quanto detto in precedenza con riferimento all’aspetto centrale considerato ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, non costituito da un divieto generale di retribuire gli incarichi.

Secondo i ricorrenti, sarebbe stato violato il principio di tutela del legittimo affidamento, consolidatosi in quanto incarichi retribuiti sarebbero stati per molti anni autorizzati e sarebbero stati avallati dagli Organi di governo della FIPAV, giacché le relative spese sarebbero state regolarmente previste nei bilanci preventivi e riportate nei consuntivi.

La censura non è fondata.

I ricorrenti, come si è già ricordato, sono stati sanzionati per aver adottato diverse delibere riguardanti l’assegnazione a Consiglieri di incarichi retribuiti, nelle quali non v’era una concreta determinazione delle attività degli incaricati e dei relativi compensi.

Proprio lo schermo frapposto alla conoscibilità esterna della natura dell'incarico e la sua irrisolta genericità costituiscono il concreto contenuto della violazione contestata.

Non vi è stata alcuna cura nel rendere edotta la comunità sportiva di riferimento delle ragioni degli incarichi, della loro effettiva utilità, dell'inconferibilità all'esterno anche attraverso un procedimento trasparente, e, ciò che connota in maniera maggiormente negativa il comportamento, senza una previa determinazione collegiale della misura del compenso da attribuire, rimessa all'esclusiva volizione del Presidente che ha direttamente contrattato l’importo da corrispondere con i suoi colleghi incaricati.

Del resto, è sufficiente l'esame della documentazione acquisita a seguito dell'attività istruttoria disposta dal Collegio per percepire l'incalzante ed ininterrotta frequenza degli incarichi, nonché la consistenza economica non irrilevante del corrispettivo posto a carico dell'Ente.

Nessun legittimo affidamento può, dunque, ritenersi formato in relazione a comportamenti chiaramente illegittimi.

Il fatto che tali comportamenti siano stati, volutamente o meno, tollerati non vuol dire che essi non debbano giustificare l’irrogazione di una sanzione.

Come evidenziato dalla Federazione, l’omesso o carente controllo non ingenera un affidamento incolpevole, ma può determinare, semmai, la responsabilità di altri soggetti, anche sotto profili diversi da quello sportivo.

Senza contare che non risulta che i controlli effettuati dalla Federazione abbiano riguardato le procedure di legittimo affidamento degli incarichi in questione.

  1. - Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno dedotto un vizio di difetto di motivazione della decisione della Corte Federale, che avrebbe omesso di prendere in considerazione la produzione documentale prodotta in sede d’appello, costituita dai contratti che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 36/2021, sono stati redatti per il conferimento di incarichi di incarichi retribuiti al [omissis] e alla [omissis] nella stagione 2023/2024.

Da tali contratti potrebbe desumersi la dimostrazione che gli incarichi conferiti in precedenza concernessero compiti diversi da quelli che i Consiglieri devono svolgere gratuitamente in virtù della carica conferita.

Il motivo è chiaramente infondato.

Nessun riflesso sulla decisione impugnata può avere la mancata considerazione di un elemento che, all’evidenza, è del tutto irrilevante.

Non si vede, infatti, come il contenuto di un contratto predisposto successivamente possa in qualche modo valere a definire l’oggetto di contratti precedenti, palesemente carenti sotto il profilo della definizione della prestazione richiesta alla parte destinataria e di un compenso fissato in base a criteri determinati.

  1. - Consegue a quanto sopra il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIPAV.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 ottobre 2024.

Il Presidente                                                                                Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                              F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma, in data 28 novembre 2024.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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