C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/CSAT del 21.11.2024 – Delibera – Gara – We ll Come United / Virtus Monteforte Irpino del 26.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone D. Squalifica Spina Leandro (squalifica 4gg)

Gara – We ll Come United / Virtus Monteforte Irpino del 26.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone D. Squalifica Spina Leandro (squalifica 4gg)

La società Asd Virtus Monteforte Irpino proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta dal Gst, al calciatore Spina Leandro, pubblicata sul C.U. n.44 del 31/10/2024.

Il Gst motivava la predetta sanzione disciplinare evidenziando che il calciatore Spina Leandro, in seguito all’assegnazione di un calcio d’angolo a favore della società Virtus Monteforte Irpino, e ad un diverbio accesosi con un calciatore della squadra avversaria, colpiva quest’ultimo con una violenta testata all’altezza del mento. Il calciatore colpito, non reagiva e restava al suolo per diversi minuti; tale episodio innescava un acceso confronto tra altri tesserati di entrambi le società. La società reclamante nella propria memoria deduceva che in realtà il calciatore Spina Leandro, mentre posizionava il pallone per battere un calcio d’angolo, veniva attinto dall’avversario con un calcio alla gamba e cadeva al suolo. Nel rialzarsi i due calciatori a seguito di un diverbio, venivano a contatto con le rispettive fronti e il calciatore avversario cadeva a terra e vi restava per circa un minuto. Il DDG estraeva il cartellino rosso solo nei confronti del calciatore Spina Leandro e non adottava alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’avversario seppure quest’ultimo avesse attinto il calciatore Spina con un calcio alla gamba. Concludeva la società reclamante che la condotta tenuta dal calciatore Spina Leandro non era da considerare come “condotta violenta” bensì come “condotta antisportiva” dal momento che il calciatore colpito dalla testata non aveva conseguenze fisiche. Continuava la società reclamante che i fatti descritti si verificavano “ non a gioco fermo” bensì in “azione di gioco” dal momento che il calciatore si stava apprestando a battere un calcio d’angolo. Concludeva per la riduzione della sanzione disciplinare adottate anche alla luce di recentissimi provvedimenti adottati dal Gst del Comitato Regionale campano che, in fattispecie analoghe, adottava la squalifica per tre (3) gare. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene quest’ultimo meritevole di accoglimento. Nella fattispecie, infatti, la Corte ritiene applicabile quanto previsto dall’art. 39 CGS in quanto il calciatore che ha subito la testata ha ripreso regolarmente la gara non essendo stato sostituito come, peraltro, emerge dal referto di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Spina Leonardo a tre (3) giornate effettive. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it