C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/CSAT del 28.11.2024 – Delibera – Gara – Pol. Sporting Casoria / Boca Academy del 20.10.2024 – Campionato Under 16 Regionale, girone D. Squalifica Russo Antonio (fino 24.10.2026)

Gara – Pol. Sporting Casoria / Boca Academy del 20.10.2024 – Campionato Under 16 Regionale, girone D. Squalifica Russo Antonio (fino 24.10.2026)

Il dirigente Antonio Russo, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal Gst nei suoi confronti, pubblicata su C.U.n.21/AG del 24/10/2024, della inibizione fino a tutto il 24/10/2026. Il reclamante deduceva che, sebbene avesse tenuto un comportamento antisportivo tale da meritare l’espulsione, quanto riportato sul referto di gara dal DDG a non corrisponde al vero. Il reclamante non avrebbe ne profferito frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro e/o nei confronti di suoi familiari, né tantomeno colpito calciatori avversari e/o dirigenti avversari con pugni e calci. Sarebbe stato lo stesso reclamante a subire una aggressione con un oggetto contundente ovvero con la bandierina dell’assistente dell’arbitro che veniva scagliato con violenza sulla sua testa ad opera di ignoti e nel mentre cercava di calmare i calciatori della squadra avversaria. Concludeva il ricorrente per l’accoglimento del reclamo rimettendosi per la quantificazione della sanzione disciplinare alle valutazioni del Giudice adito. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso meritevole di accoglimento, Non vi è dubbio alcuno, atteso quanto evidenziato dal DDG nel referto, che, si ricorda, costituisce fonte privilegiata, che il dirigente, sig. Russo Antonio, abbia tenuto un comportamento antisportivo, violento e reiterato, è altrettanto vero che, a parere di Questa Corte, la sanzione disciplinare adottata appare oltremodo spropositata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, nel rilevare che il DDG è stato estremamente preciso nel descrivere il comportamento e le azioni antisportive e violenti del dirigente, non lo è altrettanto nell’individuare il numero e/o i nominativi dei tesserati della società avversaria soggetti passivi del comportamento del dirigente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere il reclamo, e per l’effetto riduce l’inibizione inflitta al dirigente Antonio Russo fino a tutto il 30/06/2026. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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