C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/CSAT del 03.10.2024 – Delibera – Gara – LMM Montemiletto / Agropoli del 8.09.2024 – Campionato Eccellenza, girone B. Perdita della gara.
Gara – LMM Montemiletto / Agropoli del 8.09.2024 – Campionato Eccellenza, girone B. Perdita della gara.
La società Us Agropoli proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n.23 del 18/09/2024 con la quale veniva inflitta alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché la squalifica per 3 giornate al calciatore sig. Luvumbu Oliveira; la squalifica per 4 giornate al sig. Di Filippo Vincenzo, dirigente accompagnatore e l’ammenda di euro 250.00 ed un punto di penalizzazione, per aver utilizzato calciatori non tesserati. Deduceva la reclamante che in data 28/09/2024 la società sul portale tesseramento aveva creato la pratica del calciatore Luvumbu Oliveira Tshomba sottoscrivendo il modulo tesseramento ed allegando contratto co.co.co. e che in data 3/09/2024 la pratica veniva sottoscritta elettronicamente. In pari data, sempre secondo la tesi della reclamante, la LND trasmetteva il documento con n. pratica 14432271, nel quale autorizzava il tesseramento del calciatore ritenendo la documentazione prodotta conforme alle norme regolamentari vigenti in materia di tesseramento. Concludeva la reclamante per la illegittimità della delibera per violazione e falsa applicazione delle NOIF per cui, in via preliminare, chiedeva l’accoglimento del reclamo con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo di 2- 1 a favore della società LMM Montemiletto ed annullamento delle sanzioni disciplinare e pecuniarie adottate rispettivamente nei confronti dei propri tesserati e della società; in via subordinata, chiedeva di omologare il risultato di 2-1 a favore della società LMM Montemiletto dimezzando la sanzione pecuniaria nei confronti della società ed annullare la altri sanzioni. Il reclamo così come proposto appare infondato e come tale la Corte d’Appello Territoriale ritiene di rigettarlo. L’art. 39 NOIF, infatti, tra l’altro sancisce che “ l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGIC, dal giorno successivo al rilascio della stessa, e l’art. 40 quater NOIF, per il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società dilettantistiche, al comma 1.2 sancisce che “ il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati di competenza della società interessata” , nella fattispecie la creazione della pratica avveniva in data 29/08/2024 mentre in data 10/9/2024 la stessa era convalidata dagli Uffici competenti della FIGIC. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il calciatore Luvumbu Oliveira Tshomba (9.08.1995) non poteva prendere parte alla gara del giorno 8/09/2024 (e non come erroneamente indicato dalla reclamante il 15/9/2024).
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 23 del 18/09/2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.