C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/CSAT del 24.10.2024 – Delibera – Reclamo della società CARINOLA in riferimento al C.U. n.36 del 10.10.2024. Gara – Cercino Calcio / Carinola del 6.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone A. Perdita della gara.

Reclamo della società CARINOLA in riferimento al C.U. n.36 del 10.10.2024. Gara – Cercino Calcio / Carinola del 6.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone A. Perdita della gara.

Invero, la società Carinola proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul CU n.36 del 10/10/2024 con la quale il GST disponeva la prosecuzione della gara a partire dal minuto 45 del secondo tempo di gioco sul risultato di 2-1 a favore della società Cervino Calcio. Il GST disponeva, altresì, che la gara doveva proseguire a porte chiuse con la presenza di due commissari di campo a carico della società ospitante e disponeva, infine, che la società Cervino Calcio avrebbe dovuto disputare le prossime due gare di campionato a porte chiuse sempre alla presenza di due commissari di campo a proprio carico ed infliggere l’ammenda di euro 500,00 a carico della società di casa. Deduceva la società reclamante che nella delibera impugnata non era stato considerato né applicato quanto previsto dall’art. 10, comma 1, CGD nella parte in cui punisce la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, o che ne abbiano impedito la prosecuzione, con le perdita della gara per 0-3. La responsabilità della società di casa nella ricostruzione dei fatti è acclarata non solo dal DDG, il quale riportava nel referto che il calciatore che il calciatore n.7 della squadra reclamante era stato aggredito da un sostenitore, riconducibile alla squadra di casa ma anche dalla punizione sportiva inflitta dal GST, dell’ammenda per euro 500.00 in danno della società di casa nonché della sanzione di disputare le prossime due gare casalinghe a porte chiuse ed alla presenza di due commissari di campo. Acclarata, quindi, la responsabilità della società Cervino Calcio nella ricostruzione dei fatti dei fatti e rilevato che il calciatore aggrediva per la ferita subita non avrebbe potuto prendere parte al gioco, la società reclamante concludeva, per l’accoglimento della impugnativa con il conseguenziale annullamento della delibera e con l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, in danno della società Cervino Calcio. In via subordinata, veniva richiesta la ripetizione della gara a partite dal minuto 1° ed in campo neutro, stante il pericolo di violenza. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto gli atti ufficiali, il reclamo disponeva l’audizione del Direttore di gara al fine di fornire chiarimenti su quanto riportato sul referto di gara e, successivamente, sul supplemento. A seguito dell’audizione è emerso che nella fattispecie l’episodio della aggressione al calciatore è stato un episodio isolato. Nel corso del primo tempo, inoltre il DDG non è stato mai minacciato e la partita si è svolta regolarmente in modo tranquillo. Circostanza che, peraltro, sono state confermate dal DDG in sede di audizione. Il singolo episodio è stato erroneamente ed astrattamente ritenuto dal DDG come idoneo a poter recare danni alla persona dello stesso nel proseguimento della gara.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.36 del 10.10.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato. Manda alla segreteria del C.R. Campania per la fissazione della data della prosecuzione della gara.

 

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