C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/CSAT del 7.11.2024 – Delibera – Reclamo del DI TELLA DARIO (San Cipriano Calcio1978) in riferimento al C.U. n.41 del 24.10.2024. Gara – San Cipriano Calcio 1978 / Aquile Rosanero Caserta del 19.10.2024 – Campionato 1° Categoria, girone A. Squalifica quattro gare Di Tella Dario.
Reclamo del DI TELLA DARIO (San Cipriano Calcio1978) in riferimento al C.U. n.41 del 24.10.2024. Gara – San Cipriano Calcio 1978 / Aquile Rosanero Caserta del 19.10.2024 – Campionato 1° Categoria, girone A. Squalifica quattro gare Di Tella Dario.
Il calciatore, sig. Di Tella Dario, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal Gst nei suoi confronti della squalifica per quattro (4) giornate effettive di gara, pubblicate sul C.U. n.41 del 24/10/2024. Deduceva il reclamante che la sanzione disciplinare adottata era viziata da eccessiva gravosità e severità non ravvisandosi nella fattispecie la pronuncia di alcuna frase ingiuriosa e minatoria. Il reclamante nella impugnativa riteneva che nella fattispecie dovesse applicarsi quanto disposto dall’art. 39 CGS, comma 1, e non certamente l’art.36, comma 1, lettera a), dal momento che il calciatore si rendeva protagonista di una protesta piuttosto scomposta ma non rivolgeva al DDG frasi ingiuriose e minatorie. Concludeva il reclamante per l’accoglimento del reclamo e, trovando l’applicazione nella fattispecie quanto disposto dall’art. 39 CGS, comma 1, chiedeva la riduzione della squalifica a due (2) giornate effettive di gara; in via subordinata, sempre in applicazione dell’art. 39 CGS, comma 1, chiedeva la riduzione a tre (3) giornate. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo, così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Preliminarmente la Corte, nel ritenere il referto di gara fonte privilegiata e nell’evidenza che il DDG riferisce con puntualità e precisione le parole effettivamente pronunciate dal calciatore nonché le minacce si apprestava a lasciare il terreno di gioco, ritiene nella fattispecie applicabile quanto previsto dall’art.36 CGS, comma 1, lettera a), laddove si prevede una squalifica minima per quattro giornate al tesserato responsabile di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. La Corte rileva, altresì che sul C.U. n. 165/A pubblicato il 20/4/2023, l’art.36 CGS è stato modificato inasprendo le sanzioni disciplinari dei tesserati che si rendono responsabili di condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara tant’è che al comma 1, lettera A, la sanzione minima prevista è la squalifica per quattro giornate.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.41 del 24.10.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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